N. 620 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2006
Ordinanza emessa il 3 luglio 2006 dal tribunale di Roma nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dall'Azienda Policlinico Umberto I contro Kemihospital S.p.a. ed altri Sanita' pubblica - Decreti ingiuntivi e sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del D.L. n. 341/1999 (conv. in legge n. 453/1999), relativi a crediti nei confronti della soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I - Opposizione all'esecuzione promossa nei confronti dell'istituita azienda ospedaliera Policlinico Umberto I per credito risultante da decreto ingiuntivo pronunciato in data posteriore alla soppressione dell'omonima azienda universitaria - Previsione, con norma di interpretazione autentica, di inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della nuova azienda ospedaliera Policlinico Umberto I - Irragionevolezza - Violazione dei limiti alla retroattivita' dell'interpretazione autentica - Incidenza sul diritto di azione e sul principio di tutela giurisdizionale - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione delle prerogative costituzionali riservate al potere giurisdizionale. - Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-quater, comma 1. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113, comma secondo. Sanita' pubblica - Pignoramenti intrapresi in forza di titoli esecutivi e giudizi di ottemperanza pendenti in base al medesimo titolo nei confronti della soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I - Opposizione all'esecuzione promossa nei confronti dell'istituita azienda ospedaliera Policlinico Umberto I per credito risultante da decreto ingiuntivo pronunciato in data posteriore alla soppressione dell'omonima azienda universitaria - Prevista inefficacia per i primi ed estinzione anche d'ufficio per i secondi, con norma di interpretazione autentica, nei confronti della nuova azienda ospedaliera Policlinico Umberto I - Irragionevolezza - Violazione dei limiti alla retroattivita' dell'interpretazione autentica - Incidenza sul diritto di azione e sul principio di tutela giurisdizionale - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione delle prerogative costituzionali riservate al potere giurisdizionale. - Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-quater, comma 2. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113, comma secondo.(GU n.36 del 19-9-2007 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al ruolo generale delle opposizioni con il n. 37073 anno 2004, trattenuta in decisione all'udienza del 24 gennaio 2006, pendente tra azienda Policlinico Umberto I, elettivamente domiciliata in Roma, viale del Policlinico n. 155, presso l'avvocatura dell'azienda, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Capparelli e Paola Baglio giusta procura generale alle liti per atto notaio Vassalli, repp. 10793 e 10790, opponente e Kemihospital S.p.a. elettivamente domiciliata in Roma, via Casperia n. 30 presso lo studio dell'avv. Mauro Maltese che rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, opposto; Alse Medica S.r.l. non costituita, opposto; D.E.A.S. S.r.l. non costituita, opposto. Oggetto: opposizione all'esecuzione n. 017486/02 R.E. (P.P.T.). Premesso che con ricorso depositato in cancelleria in data 6 maggio 2004 e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, alla Kemihospital S.p.a., alla Alse Medica S.r.l. ed alla D.E.A.S. S.r.l., opposti, (il primo, in qualita' di creditore procedente, il secondo ed il terzo, in qualita' di creditori intervenuti), l'Azienda Policlinico Umberto I, ha proposto formale opposizione avverso il procedimento esecutivo 017486/03 R.E. nell'ambito del quale la Kemihospital S.p.a., creditore procedente, ha sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute dalla Regione Lazio e dalla Banca di Roma S.p.a., terzi pignorati, all'Azienda Policlinico Umberto I, fino alla concorrenza di Euro 357.562,15; che con la predetta opposizione, l'opponente ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il titolo azionato, pur essendo formalmente emesso nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I, si riferirebbe, in realta', ai debiti della soppressa, omonima, Azienda Universitaria Policlinico Umberto I e, pertanto, ancorche' formatosi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999, n. 453 e, precisamente, in data 26 maggio 2001 (D.I. n. 7673), non sarebbe comunque azionabile nei confronti dell'opponente in quanto i debiti della soppressa Azienda Universitaria potrebbero essere soddisfatti esclusivamente nell'ambito della speciale procedura amministrativa prevista dall'art. 2, comma 3 della citata legge n. 453/1999; che l'opposta, costituitasi in giudizio, ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' della domanda, in quanto la questione del difetto di legittimazione passiva dell'opponente era gia' stata affrontata e rigettata con la sentenza del Tribunale di Roma n. 8149/02, di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, pertanto, l'opponente non avrebbe potuto riproporla di fronte al giudice dell'opposizione all'esecuzione; che nelle more del giudizio e' intervenuto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43 che, per cio' che in questa sede rileva, prevede, all'art. 7-quater, commi 1 e 2, che i decreti ingiuntivi di cui all'art. 641 del c.p.c. e le sentenze divenuti esecutivi dopo l'entrata in vigore del decreto legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima Azienda Universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 341 del 1999 come interpretato dall'art. 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 2) I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio; che la predetta norma non puo' non trovare applicazione anche nel giudizio a quo in quanto, da un lato, la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento e pertanto anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre, dall'altro, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento dovrebbe comunque portare il giudice a dichiarare che la Kemihospital S.p.A. non puo' procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I; che il tribunale all'udienza del 24 gennaio 2006 ha trattenuto la causa in decisione; Ritenuto che l'art. 7-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43 quando prevede che «i decreti ingiuntivi di cui all'art. 641 del c.p.c. e le sentenze divenuti esecutivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima Azienda Universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 341 del 1999 come interpretato dall'art. 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 2) I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio», impone la valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme in esso contenute in relazione agli articoli 3, primo comma, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113, comma secondo, della Costituzione; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43 appare senz'altro rilevante in quanto non solo la predetta norma risulta applicabile alla controversia de qua, ma l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' inciderebbe sull'esito del ricorso in opposizione. Considerato, infine, che questo tribunale ritiene non manifestamente infondata la predetta questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113, comma secondo, della Costituzione in quanto le norme, almeno, nella parte relativa ai decreti ingiuntivi, sanciscono l'inefficacia di titoli ormai coperti dal giudicato e pertanto incidono su conflitti giuridici irrimediabilmente definiti secondo l'ordinamento giuridico vigente, scardinando, cosi', elementari principi di civilta' giuridica, consacrati nelle norme costituzionali richiamate, quali il principio di ragionevolezza delle leggi, il principio di eguaglianza dei cittadini, il principio del rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario, il principio della difesa giurisdizionale dei diritti e degli interessi che verrebbe sicuramente annullato se la legge potesse incidere retroattivamente sul giudicato.
P. Q. M. Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43 in relazione agli articoli 3, primo comma, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113, comma secondo, della Costituzione; Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento e di quelli del procedimento esecutivo 017486/03 alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, in data 1° luglio 2006. Il giudice: de Sensi 07C1108