N. 620 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2006

Ordinanza  emessa il 3 luglio 2006 dal tribunale di Roma nel giudizio
di   opposizione  all'esecuzione  promosso  dall'Azienda  Policlinico
Umberto I contro Kemihospital S.p.a. ed altri

Sanita'  pubblica  - Decreti ingiuntivi e sentenze divenuti esecutivi
  dopo  la  data  di entrata in vigore del D.L. n. 341/1999 (conv. in
  legge   n. 453/1999),   relativi  a  crediti  nei  confronti  della
  soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I - Opposizione
  all'esecuzione   promossa   nei  confronti  dell'istituita  azienda
  ospedaliera Policlinico Umberto I per credito risultante da decreto
  ingiuntivo   pronunciato   in  data  posteriore  alla  soppressione
  dell'omonima  azienda  universitaria  -  Previsione,  con  norma di
  interpretazione  autentica,  di  inefficacia del decreto ingiuntivo
  nei confronti della nuova azienda ospedaliera Policlinico Umberto I
  -  Irragionevolezza  -  Violazione  dei  limiti alla retroattivita'
  dell'interpretazione  autentica - Incidenza sul diritto di azione e
  sul  principio  di tutela giurisdizionale - Incidenza sul principio
  di  buon  andamento  della pubblica amministrazione - Lesione delle
  prerogative costituzionali riservate al potere giurisdizionale.
- Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
  nella legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-quater, comma 1.
- Costituzione,  artt. 3,  primo  comma,  24, 25, 97, 101, 102, 104 e
  113, comma secondo.
Sanita'  pubblica  -  Pignoramenti  intrapresi  in  forza  di  titoli
  esecutivi  e  giudizi  di ottemperanza pendenti in base al medesimo
  titolo   nei   confronti   della  soppressa  azienda  universitaria
  Policlinico  Umberto  I  -  Opposizione all'esecuzione promossa nei
  confronti  dell'istituita azienda ospedaliera Policlinico Umberto I
  per  credito  risultante  da decreto ingiuntivo pronunciato in data
  posteriore  alla  soppressione dell'omonima azienda universitaria -
  Prevista  inefficacia per i primi ed estinzione anche d'ufficio per
  i  secondi,  con  norma di interpretazione autentica, nei confronti
  della   nuova   azienda   ospedaliera   Policlinico   Umberto  I  -
  Irragionevolezza   -  Violazione  dei  limiti  alla  retroattivita'
  dell'interpretazione  autentica - Incidenza sul diritto di azione e
  sul  principio  di tutela giurisdizionale - Incidenza sul principio
  di  buon  andamento  della pubblica amministrazione - Lesione delle
  prerogative costituzionali riservate al potere giurisdizionale.
- Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
  nella legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-quater, comma 2.
- Costituzione,  artt. 3,  primo  comma,  24, 25, 97, 101, 102, 104 e
  113, comma secondo.
(GU n.36 del 19-9-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  ruolo  generale  delle  opposizioni  con  il  n. 37073 anno 2004,
trattenuta in decisione all'udienza del 24 gennaio 2006, pendente tra
azienda  Policlinico  Umberto  I,  elettivamente domiciliata in Roma,
viale  del  Policlinico  n. 155,  presso  l'avvocatura  dell'azienda,
rappresentata  e  difesa dagli avv. Antonio Capparelli e Paola Baglio
giusta  procura  generale  alle  liti per atto notaio Vassalli, repp.
10793   e   10790,  opponente  e  Kemihospital  S.p.a.  elettivamente
domiciliata  in  Roma,  via Casperia n. 30 presso lo studio dell'avv.
Mauro  Maltese  che  rappresenta  e  difende giusta procura a margine
della  comparsa  di  costituzione  e  risposta,  opposto; Alse Medica
S.r.l.  non  costituita,  opposto;  D.E.A.S.  S.r.l.  non costituita,
opposto.
    Oggetto: opposizione all'esecuzione n. 017486/02 R.E. (P.P.T.).
    Premesso  che  con  ricorso  depositato  in cancelleria in data 6
maggio  2004  e  tempestivamente notificato, unitamente al decreto di
fissazione   dell'udienza  per  la  comparizione  delle  parti,  alla
Kemihospital S.p.a., alla Alse Medica S.r.l. ed alla D.E.A.S. S.r.l.,
opposti,  (il  primo, in qualita' di creditore procedente, il secondo
ed  il  terzo,  in  qualita'  di  creditori  intervenuti),  l'Azienda
Policlinico  Umberto  I,  ha  proposto formale opposizione avverso il
procedimento  esecutivo  017486/03  R.E.  nell'ambito  del  quale  la
Kemihospital   S.p.a.,   creditore   procedente,   ha   sottoposto  a
pignoramento  tutte le somme dovute dalla Regione Lazio e dalla Banca
di  Roma  S.p.a., terzi pignorati, all'Azienda Policlinico Umberto I,
fino alla concorrenza di Euro 357.562,15;
        che  con  la  predetta opposizione, l'opponente ha chiesto al
giudice   di   accertare   e   dichiarare   il   proprio  difetto  di
legittimazione  passiva  in  quanto  il  titolo azionato, pur essendo
formalmente  emesso nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I,
si  riferirebbe,  in  realta',  ai  debiti  della soppressa, omonima,
Azienda  Universitaria  Policlinico  Umberto I e, pertanto, ancorche'
formatosi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999,
n. 341,  convertito,  con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999,
n. 453  e,  precisamente,  in data 26 maggio 2001 (D.I. n. 7673), non
sarebbe  comunque azionabile nei confronti dell'opponente in quanto i
debiti   della  soppressa  Azienda  Universitaria  potrebbero  essere
soddisfatti   esclusivamente  nell'ambito  della  speciale  procedura
amministrativa  prevista  dall'art. 2,  comma  3  della  citata legge
n. 453/1999;
        che  l'opposta,  costituitasi  in  giudizio,  ha  chiesto  la
declaratoria   di   inammissibilita'  della  domanda,  in  quanto  la
questione  del  difetto  di legittimazione passiva dell'opponente era
gia'  stata  affrontata  e rigettata con la sentenza del Tribunale di
Roma  n. 8149/02, di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e,
pertanto,  l'opponente  non  avrebbe  potuto  riproporla di fronte al
giudice dell'opposizione all'esecuzione;
        che  nelle  more del giudizio e' intervenuto il decreto-legge
31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31
marzo  2005,  n. 43 che, per cio' che in questa sede rileva, prevede,
all'art. 7-quater,  commi  1  e  2,  che  i decreti ingiuntivi di cui
all'art. 641  del  c.p.c.  e  le  sentenze  divenuti  esecutivi  dopo
l'entrata  in  vigore  del  decreto  legge  1°  ottobre 1999, n. 341,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999, n. 453,
sono  inefficaci  nei  confronti dell'Azienda ospedaliera Policlinico
Umberto  I,  qualora  gli stessi siano relativi a crediti vantati nei
confronti   della   soppressa   omonima   Azienda  Universitaria  per
obbligazioni  contrattuali  anteriori  alla data di istituzione della
predetta  Azienda  ospedaliera  Policlinico Umberto I, secondo quanto
disposto  dall'art. 2,  comma  1  del citato decreto-legge n. 341 del
1999 come interpretato dall'art. 8-sexies del decreto-legge 28 maggio
2004,  n. 136,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 27 luglio
2004, n. 186. 2) I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei
titoli   di  cui  al  comma  1  perdono  efficacia  e  i  giudizi  di
ottemperanza  in  base  al  medesimo  titolo pendenti sono dichiarati
estinti anche d'ufficio;
        che la predetta norma non puo' non trovare applicazione anche
nel giudizio a quo in quanto, da un lato, la sopravvenuta inefficacia
del  titolo  esecutivo  e'  rilevabile anche d'ufficio dal giudice in
ogni  stato e grado del procedimento e pertanto anche nel giudizio di
opposizione   all'esecuzione,  mentre,  dall'altro,  la  sopravvenuta
inefficacia  del  pignoramento dovrebbe comunque portare il giudice a
dichiarare   che   la  Kemihospital  S.p.A.  non  puo'  procedere  ad
esecuzione forzata nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I;
        che   il   tribunale  all'udienza  del  24  gennaio  2006  ha
trattenuto la causa in decisione;
    Ritenuto  che  l'art. 7-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 31
gennaio  2005,  n. 7,  convertito,  con modificazioni, nella legge 31
marzo  2005,  n. 43  quando  prevede che «i decreti ingiuntivi di cui
all'art. 641  del  c.p.c.  e  le  sentenze  divenuti  esecutivi  dopo
l'entrata  in  vigore  del  decreto-legge  1°  ottobre  1999, n. 341,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999, n. 453,
sono  inefficaci  nei  confronti dell'Azienda ospedaliera Policlinico
Umberto  I,  qualora  gli stessi siano relativi a crediti vantati nei
confronti   della   soppressa   omonima   Azienda  Universitaria  per
obbligazioni  contrattuali  anteriori  alla data di istituzione della
predetta  Azienda  ospedaliera  Policlinico Umberto I, secondo quanto
disposto  dall'art. 2,  comma  1  del citato decreto-legge n. 341 del
1999 come interpretato dall'art. 8-sexies del decreto-legge 28 maggio
2004,  n. 136,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 27 luglio
2004, n. 186. 2) I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei
titoli   di  cui  al  comma  1  perdono  efficacia  e  i  giudizi  di
ottemperanza  in  base  al  medesimo  titolo pendenti sono dichiarati
estinti  anche  d'ufficio»,  impone  la valutazione della rilevanza e
della  non  manifesta  infondatezza  della  questione di legittimita'
costituzionale  delle  norme  in  esso  contenute  in  relazione agli
articoli 3,  primo  comma,  24,  25,  97,  101, 102, 104 e 113, comma
secondo, della Costituzione;
    Ritenuto   che   la   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 7-quater,  commi  1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43
appare  senz'altro  rilevante  in  quanto  non solo la predetta norma
risulta   applicabile   alla  controversia  de  qua,  ma  l'eventuale
declaratoria   di   incostituzionalita'  inciderebbe  sull'esito  del
ricorso in opposizione.
    Considerato,   infine,   che   questo   tribunale   ritiene   non
manifestamente   infondata  la  predetta  questione  di  legittimita'
costituzionale  per  contrasto  con gli artt. 3, primo comma, 24, 25,
97,  101, 102, 104 e 113, comma secondo, della Costituzione in quanto
le  norme,  almeno,  nella  parte  relativa  ai  decreti  ingiuntivi,
sanciscono  l'inefficacia  di  titoli  ormai  coperti dal giudicato e
pertanto  incidono  su conflitti giuridici irrimediabilmente definiti
secondo   l'ordinamento   giuridico   vigente,   scardinando,  cosi',
elementari  principi  di  civilta'  giuridica, consacrati nelle norme
costituzionali richiamate, quali il principio di ragionevolezza delle
leggi,  il  principio  di eguaglianza dei cittadini, il principio del
rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario, il principio
della  difesa  giurisdizionale  dei  diritti  e  degli  interessi che
verrebbe   sicuramente   annullato   se  la  legge  potesse  incidere
retroattivamente sul giudicato.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 7-quater,  commi  1  e 2, del
decreto-legge  31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
nella  legge 31 marzo 2005, n. 43 in relazione agli articoli 3, primo
comma,  24,  25,  97,  101,  102,  104  e  113,  comma secondo, della
Costituzione;
    Sospende   il   presente   procedimento   e  dispone  l'immediata
trasmissione  degli  atti  del  presente procedimento e di quelli del
procedimento esecutivo 017486/03 alla Corte costituzionale.
    Dispone  che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria,
notificata  alle  parti,  al  Presidente  del Consiglio dei ministri,
nonche'  comunicata  al  Presidente  del  Senato  e  della Camera dei
deputati.
    Cosi' deciso in Roma, in data 1° luglio 2006.
                        Il giudice: de Sensi
07C1108