N. 622 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 agosto 2006

Ordinanza  emessa  il  3  agosto  2006  dalla  Commissione tributaria
regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dall'Agenzia delle
Entrate  - Ufficio di Ravenna contro La Goccia D'Oro S.n.c. di Parodi
Stefano e Marco

Giurisdizioni  speciali  -  Giurisdizione  tributaria  - Controversie
  riguardanti  le  sanzioni  irrogate  dall'Agenzia delle Entrate per
  l'impiego  di  lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
  documentazione   obbligatoria  -  Attribuzione  alla  giurisdizione
  tributaria  di  tutte le controversie aventi ad oggetto le sanzioni
  amministrative,  comunque  irrogate  da uffici finanziari, in linea
  con  l'indirizzo  interpretativo  seguito dalle Sezioni Unite della
  Corte  di Cassazione e assunto come «diritto vivente» - Estraneita'
  della  materia  delle  sanzioni concernenti l'impiego di lavoratori
  irregolari  all'ambito  oggettivo  della giurisdizione tributaria -
  Denunciata  violazione  del divieto di istituire giudici speciali -
  Asserita lesione del principio di ragionevolezza e dell'inviolabile
  diritto di difesa.
- Decreto  legislativo  31 dicembre  1992,  n. 546,  art. 2, comma 1,
  novellato  dall'art. 12,  comma 2,  della  legge  28 dicembre 2001,
  n. 448.
- Costituzione,  artt. 3,  24 e 102, comma secondo, e VI Disposizione
  transitoria.
(GU n.36 del 19-9-2007 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza,  sull'appello  n. 2928/05
depositato  il 10 novembre 2005 avverso la sentenza 80/03/2004 emessa
dalla   Commissione   Tributaria   Provinciale  di  Ravenna  proposto
dall'ufficio  Agenzia delle Entrate - Ufficio di Ravenna, controparte
«La  Goccia  d'oro  S.n.c. di Parodi Stefano e Marco», viale Alfieri,
9/A,  Lido Adriano - 48100 Ravenna, difeso da Mazzesi rag. Mauro, via
Gradisca, 16 - 48100 Ravenna.
    Atti impugnati: Avviso irrogazione sanzioni n. R8CLST100017 sanz.
amministr. 2003.

                                Fatto

    Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna la
societa'  «La  Goccia  d'oro  S.n.c.  di  Parodi  Stefano e Marco» in
persona  del  suo legale rappresentante nonche' il socio Parodi Marco
impugnavano   l'atto   di   irrogazione  di  sanzione  amministrativa
n. R8CL5T100017  in  data  11  agosto  2003 emesso dall'Agenzia delle
Entrate  -  Ufficio  di  Ravenna con cui veniva chiesto alla societa'
ricorrente  il  pagamento  di  Euro  3.832,48 a titolo di sanzione ex
art. 3, comma 3, legge n. 73/2000.
    L'atto  di  irrogazione  era  correlato  ad una nota del Servizio
Ispezione  del  Lavoro di Ravenna con cui si comunicava che nel corso
di  una  verifica effettuata il 28 gennaio 2003 presso la pasticceria
«La  Goccia  d'oro  di Parodi Marco e Stefano» era stata accertata la
presenza  di  una lavoratrice con mansioni di commessa (sig.ra Visani
Francesca) non registrata sui libri obbligatori matricola e paga.
    I  ricorrenti  eccepivano  che  l'acritico  recepimento  da parte
dell'Agenzia  delle Entrate del verbale ispettivo non era sufficiente
a  comprovare la sussistenza del presupposto della sanzione irrogata,
cosi'  come  non  era  provato  il  costo  del  lavoro  applicato. In
particolare  si  sosteneva in ricorso che la sig.ra Visani, che e' la
madre  dei  soci  proprietari  della  societa' ricorrente, nel giorno
dell'ispezione si era recata in azienda a far visita ai figli. Veniva
altresi'  eccepita  l'incostituzionalita'  del  d.l.  n. 12/2002  per
l'iniquita' delle sanzioni in esso previste.
    Con  sentenza  n. 80/2004  la  commissione  tributaria povinciale
osservava    che    l'unico   modo   di   superare   i   profili   di
incostituzionalita'  presenti  sotto  molteplici aspetti nell'art. 3,
comma 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 era di interpretare detta norma
come  circoscritta  ai  casi  previsti dalla legge n. 383/2001 che ha
introdotto  misure agevolative per far emergere il lavoro irregolare.
Onde  le  sanzioni in questione dovevano applicarsi solo ai datori di
lavoro  che entro il 30 novembre 2002, termine ultimo concesso per la
regolarizzazione, non si erano avvalsi di tale opportunita'.
    Dal   fatto  che  nella  fattispecie  la  lavoratrice  irregolare
accertata  non  risultava  occupata  alla data del 30 novembre 2002 e
quindi  era  estranea  al  programma  di  emersione di cui alla legge
n. 383/2001,  i  primi  giudici  derivavano  l'inapplicabilita' della
sanzione  di  cui all'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 12/2002 cit. al caso
in esame ed accoglievano il ricorso.
    Contro  la  suddetta  sentenza  si grava l'Agenzia delle Entrate,
Ufficio  di Ravenna con l'odierno appello col quale si chiede che, in
riforma   della   sentenza  impugnata,  sia  confermata  la  sanzione
applicata.
    Si  e'  costituita  in  giudizio  la societa' «La Goccia d'oro di
Parodi Stefano e Marco» con memoria di controdeduzioni nella quale si
chiede  la  conferma  della  sentenza impugnata e si ribadisce che in
ogni   caso   il  giorno  dell'accertamento  non  esisteva  attivita'
lavorativa  essendo  la madre dei soci andata a trovare i figli senza
obbligo lavorativo.

                               Diritto

    La  commissione  ritiene  pregiudiziale  rispetto  alle questioni
concernenti  il  merito  della  controversia  affrontare la questione
relativa  alla  giurisdizione  delle commissioni tributarie in ordine
alla applicazione delle sanzioni comminate a sensi dell'art. 3, commi
3,   4   e  5  del  d.l.  22  febbraio  2002,  n. 12  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
    Il  comma  3 del cit. art. 3, ha introdotto, in aggiunta a quelle
gia'  esistenti,  una sanzione amministrativa ulteriore in materia di
impiego  di  lavoratori  dipendenti  non  risultanti  dalle scritture
obbligatorie, pari a una somma dal 200 al 400 per cento dell'importo,
per  ciascun  lavoratore  irregolare,  del costo del lavoro calcolato
sulla  base  dei  contratti  collettivi,  per il periodo compreso tra
l'inizio dell'anno e la data di contestazione della violazione.
    Il   successivo  comma  4  stabilisce  poi  che  competente  alla
irrogazione della sanzione e' l'Agenzia delle Entrate.
    Tali  disposizioni  sono  state  oggetto  di  varie  ordinanze di
remissione  di  commissioni  tributarie alla Corte costituzionale, la
quale  con  sentenza  n. 144/2005  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale  dell'art. 3,  comma  3  cit.  nella  parte in cui non
consente  al  datore  di  lavoro di provare che il rapporto di lavoro
irregolare  ha  avuto  inizio  in  una  data successiva al 1° gennaio
dell'anno dell'accertata violazione.
    Tutte  le  numerose  censure di incostituzionalita' sollevate dai
giudici   tributari   in   ordine  alla  ritenuta  attribuzione  alle
commissioni  tributarie  delle controversie relative alle sanzioni in
questione  sono  state invece dichiarate manifestamente inammissibili
dalla  Corte  costituzionale,  in  quanto  i  giudici  rimettenti non
avevano   previamente   compiuto   il   tentativo   di   seguire   un
interpretazione   diversa  della  norma  in  modo  da  verificare  la
possibilita'  di un interpretazione costituzionalmente corretta della
medesima (cfr., ordinanze nn. 34, 35, 36, 93 e 94/2006).
    In sostanza la Corte costituzionale nelle ordinanze sopraindicate
ha  addebitato  ai  giudici  rimettenti  il mancato tentativo di dare
all'art. 2  d.lgs.  n. 546/1992  cosi'  come  novellato dall'art. 12,
comma  2,  legge  28  dicembre  2001,  n. 448, un'interpretazione che
escludesse  la  giurisdizione  dei  giudici  tributari sulle sanzioni
amministrative   per   violazioni  di  norme  estranee  alla  materia
tributaria, pur se irrogate da uffici finanziari.
    Nella  presente  controversia la commissione, pur dubitando della
propria  giurisdizione, deve prendere atto che le sezioni unite della
Corte  di  cassazione  con ordinanza n. 2888 del 10 febbraio 2006, in
sede  di  regolamento di giurisdizione, ha affermato la giurisdizione
delle  commissioni tributarie a conoscere delle controversie relative
alle sanzioni amministrative di cui al piu' volte citato art. 3, d.l.
n. 12/2002  pur  nella riconosciuta estraneita' della materia in esso
disciplinata  rispetto  a quella tributaria, e cio' in considerazione
della  lettera  dell'art. 2  d.lgs.  n. 546/1992 il quale attribuisce
alle  commissioni  tributarie le contoversie concernenti «le sanzioni
amministrative comunque irrogate da uffici finanziari».
    La  funzione  monofilattica  attribuita  alla Corte di cassazione
dall'art. 65  ord.  giud.  comporta che questa commissione tributaria
regionale  debba  ritenere  come  «diritto vivente» l'interpretazione
data  da  Cass. S.U. n. 2888/2006 alle norme in questione, esonerando
la commissione dall'obbligo di ricercare divergenti interpretazioni.
    Dovendosi  pertanto  ritenere  che l'art. 2, d.lgs. n. 546/1992 e
l'art. 3,  comma 3, 4 e 5, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 attribuiscono
alle   commissioni   tributarie   la  giurisdizione  a  conoscere  le
controversie   relative  alle  sanzioni  emanate  dall'Agenzia  delle
Entrate  a  sensi  del  cit.  art. 3, d.l. n. 12/2002, la commissione
osserva  che tale attribuzione appare contrastante con gli artt. 102,
comma  2,  prima  parte,  VI disposizione transitoria nonche' con gli
artt. 3 e 24 Cost.
    L'art. 102,  secondo  comma,  Cost.  sancisce  il  divieto per il
legislatore  di istituire giudici speciali, mentre la VI disposizione
transitoria   consente  di  procedere  alla  revisione  degli  organi
speciali di giurisdizione esistenti.
    Per   quanto   concerne   le  commissioni  tributarie,  la  Corte
costituzionale  nel  riconoscere la loro legittimita' costituzionale,
ha  espressamente  stabilito che il legislatore mantiene il potere di
riordinare   i   giudici  speciali  a  sensi  della  VI  disposizione
transitoria,  con il duplice limite pero' di non snaturare la materia
attribuita  alla  loro  rispettiva  competenza  e  di  assicurare  la
conformita' a Costituzione (Corte cost. ord. n. 144/1998).
    Cio'  significa  che  la  giurisdizione  speciale  tributaria  e'
compatibile  con  la  Costituzione  nella  misura  in  cui  questa e'
limitata  alla  materia dei tributi e cioe' a quegli atti o fatti che
abbiano    a    necesssario    presupposto   il   potere   impositivo
dell'Amministrazione   finanziaria  o  la  violazione  di  una  norma
tributaria.
    Orbene   nel  caso  di  specie,  la  sanzione  irrogata  a  sensi
dell'art. 3,  comma  3, d.l. n. 12/2002 ha per presupposto il mancato
rispetto  di norme lavoristico-previdenziali, che in nessun modo sono
riconducibili al campo tributario. L'impiego di lavoratori dipendenti
non  risultanti  dalle scritture obbligatorie non costituisce infatti
una  situazione  rilevante a fini dell'imposizione tributaria, ne' il
mancato  pagamento  degli oneri previdenziali costituisce adempimento
di una obbligazione tributaria.
    In  conclusione,  l'unico  riferimento  al  campo  tributario  si
rinviene  nel  fatto  che  l'art. 3,  comma  3,  cit.  attribuisce la
competenza  a  irrogare  siffatte  sanzioni agli uffici finanziari ha
reso    applicabili   le   disposizioni   generali   sulle   sanzioni
amministrative in materia tributaria di cui al n. 472/1997.
    Secondo   l'interpretazione   della   Corte   di   cassazione  il
riferimento   all'organo   finanziario   e'   sufficiente,   a  sensi
dell'art. 2,  d.lgs.  n. 3416/1992,  a  radicare la giurisdizione del
giudice   tributario,   senza   doversi   tener   conto,  come  nella
fattispecie, dell'estraneita' della materia oggetto della sanzione, e
cio'   in   quanto   tale   norma   dispone  che  «appartengono  alla
giurisdizione  tributaria  tutte  le controversie aventi ad oggetto i
tributi di ogni genere e specie comunque denominate [... ...] nonche'
[...  ...],  le  sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici
Finanziari».
    Sembra  alla  commissione  che  in tal modo si siano superati dal
legislatore  i limiti che la Corte cost. ha evidenziato per contenere
la  giurisdizione  speciale  delle commissioni tributarie nei termini
della revisione consentita dalla VI disposizione transitoria Cost.
    La riforma apportata all'art. 2, d.lgs. n. 546/1992 dall'art. 12,
legge   28   dicembre   2001   n. 448,   cosi'   come   fatta  vivere
nell'ordinamento  dalla  Corte  di cassazione, attribuisce al giudice
tributario  la  cognizione di controversie che nulla hanno a che fare
con  i  tributi,  e  cio'  sulla  base  del solo fatto estrinseco che
all'organo  finanziario  e'  attribuita  la  competenza a irrogare le
sanzioni.
    Ma   in   tal  modo  viene  snaturata  la  funzione  del  giudice
tributario,  che  da  giudice  dei  tributi,  viene  costituito quale
giudice   speciale   dell'amministrazione   tributaria,   in   palese
violazione dell'art. 102 e VI disposizione transitoria Cost.
    Attribuire  al  giudice  tributario  sanzioni  amministrative  in
materia  sostanzialmente  previdenziale  e di lavoro non integra solo
una   violazione  della  sfera  di  attribuzioni  riconosciute  dalla
Costituzione  a  questo  giudice,  ma  si  palesa altresi' una scelta
virata   da  irrazionalita'  e  lesiva  del  diritto  di  difesa  del
cittadino, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
    In  effetti  la  controversia  che  ha  ad oggetto l'accertamento
dell'esistenza  di un rapporto di lavoro irregolare e della tipologia
del  medesimo  richiede un'attivita' istruttoria basata eminentemente
sulle  prove  testimoniali,  istruttoria  non consentita nel processo
tributario,  e  che  invece  e'  garantita dalla legge generale sulle
sanzioni amministrative (legge n. 689/1981).
    Per  le  ragioni  suesposte,  ritenuta rilevante la questione di'
legittimita'  costituzionale della disciplina processuale applicabile
al  presente  giudizio, deve essere disposta la remissione degli atti
alla Corte costituzionale e la sospensione del gravame.
                              P. Q. M.
    Solleva   la   questione   di   legittimita'  costituzionale  con
riferimento  al  combinato disposto di cui all'art. 102, comma 2 e VI
disposizione transitoria della Costituzione, e agli artt. 3, 24 Cost.
del  disposto  dell'art. 2,  comma  1,  del  d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546  come novellato dall'art. 12, comma 2, legge 28 dicembre 2001,
n. 448  nella parte in cui non esclude dalla giurisdizione tributaria
le  controversie  riguardanti le sanzioni di cui all'art. 3, comma 3,
d.l. 22 febbraio 2002, n. 12.
    Sospende  il  giudizio  e  ordina la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
    Dispone  che  a  cura  della segreteria della sezione la presente
ordinanza  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e
alle   parti   e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
        Bologna, addi' 9 maggio 2006
                        Il Presidente: Massa
Il relatore: Cristoni
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