N. 631 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2006
Ordinanza emessa il 13 dicembre 2006 dal giudice di pace di Napoli sul ricorso proposto da Pezezascki Lidia contro Prefetto di Napoli Straniero - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione emesso dal Prefetto - Previsione dell'immediata esecutivita' pure in caso di gravame o impugnativa da parte dell'interessato - Possibilita' per il giudice di pace di sospenderne l'efficacia - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza della Corte n. 161/2000 di non fondatezza di analoga questione, ritenuta superata dal giudice rimettente in considerazione del mutato quadro normativo. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271. - Costituzione, art. 24.(GU n.36 del 19-9-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Nel ricorso iscritto a n. 320/06 del R.G. affari amministrativi e non contenziosi dell'anno 2006, proposto da Pezezascki Lidia avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Napoli del 2 novembre 2006, ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' il provvedimento del Questore di Napoli emesso in pari data 2 novembre 2006. Esaminati gli atti, questo decidente: O s s e r v a Pure dopo l'emanazione del d.l. n. 241/2004 in ottempea all'indirizzo del Giudice delle leggi espresso con le sentenze nn. 222/2003 e 223/2004, sussistono seri dubbi sulla legittimita' costituzionale del procedimento di opposizione al decreto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei casi previsti dall'art. 13, lettere, a), b), c), del d.lgs. n. 286/1998 allorquando viene prevista al comma 3 che il decreto e' immediatamente esecutivo pure se sottoposto a gravame o impugniativa da parte dell'interessato, restando esclusa la possibilita' per il giudice di pace di poter adottare interinalmente un provvedimento di sospensione, cio' anche in relazione al conseguenziale ordine del questore di lasciare il territorio nazionale a norma dell'art 14, comma 5-bis, dove non sembra prevista a differenza dei casi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis del richiamato art. 13 alcuna forma di convalida. Sotto altro aspetto, la procedura camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. appare strutturalmente e funzionalmente inadeguata per assicurare la tutela dei diritti e degli status personarum: sul piano strutturale in quanto non garantista, mentre sul piano funzionale in quanto non consente il formarsi del giudicato, ne' sostanziale ne' processuale. Questo rimettente non ignora che la Consulta in passato si e' pronunciata per la manifesta infondatezza della questione (v. sentenza n. 161/2000) sul presupposto che la sospensione costituisce una forma di tutela cautelare, anticipatoria dell'esito della decisione, la cui necessita' viene meno quando sia la stessa legge a imporre che la pronuncia definitiva intervenga entro un breve termine dalla formulazione della domanda. Tuttavia il mutato quadro normativo impone un ripersamento della tesi del Giudice costituzionale, in quanto la nuova formulazione dell'art 13, comma 8, prevede un termine abbastanza lungo, sia per la proposizione del ricorso (sessanta giorni) che per la sua decisione da parte del giudice di pace (venti giorni), da cio' l'assenza della contiguita' temporale che non sia determinata da impedimento o ritardo del magistrato e, quindi, la connaturale necessita' di prevedere uno strumento cautelare non altrimenti rinvenibile nell'ordinamento. La previsione dell'immediata esecutivita' del decreto prefettizio di espulsione dello straniero, pure in pendenza di ricorso, e l'assenza di strumenti cautelari di garanzia almeno sino alla data fissata per le camere di consiglio non e' affatto rispondente agli indirizzi garantistici indicati dal giudice costituzionale per l'effettiva tutela giurisdizionale dell'immigrato, risolvendosi in un mero simulacro difensivo, poiche' lascia il ricorrente soggetto agli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa di polizia, senza che sull'atto presupposto sia avvenuta la verifica giudiziale della sua legittimita', che puo' avvenire nel termine massimo di ben ottanta giorni dalla sua emissione, e in assenza di un procedimento di convalida dell'ordine del questore di rilasciare il territorio nazionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 24 e 113 Cost. nonche' l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza nel sospendere ex lege l'esecutorieta' del provvedimento impugnato solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, commi 3 e 8 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 241/2004 entrambi in riferimento dell'art. 24 Cost., laddove (art. 13, comma 3) e' prevista l'esecutorieta' immediata del decreto di espulsione prefettizio ancorche' sottoposto a gravame o impugnativa, e, quanto al secondo (art. 13, comma 8) nella parte in cui non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione sino alla data fissata per la Camera di consiglio. Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria - alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle parti in causa, nonche' ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Napoli, addi' 12 dicembre 2006 Il giudice di pace: Cappuccio 07C1119