N. 631 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2006

Ordinanza  emessa  il  13 dicembre 2006 dal giudice di pace di Napoli
sul ricorso proposto da Pezezascki Lidia contro Prefetto di Napoli

Straniero  - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione emesso
  dal  Prefetto - Previsione dell'immediata esecutivita' pure in caso
  di  gravame  o impugnativa da parte dell'interessato - Possibilita'
  per  il  giudice  di  pace  di  sospenderne  l'efficacia  - Mancata
  previsione  -  Violazione  del diritto di difesa - Riferimento alla
  sentenza  della  Corte  n. 161/2000  di  non  fondatezza di analoga
  questione,    ritenuta   superata   dal   giudice   rimettente   in
  considerazione del mutato quadro normativo.
- Decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3, come
  sostituito  dall'art. 12,  comma 1,  della  legge  30 luglio  2002,
  n. 189;   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n. 286,  art. 13,
  comma 8,   modificato   dall'art. 1,   comma 2,  del  decreto-legge
  14 settembre  2004,  n. 241,  convertito in legge 12 novembre 2004,
  n. 271.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.36 del 19-9-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel ricorso iscritto a n. 320/06 del R.G. affari amministrativi e
non  contenziosi dell'anno 2006, proposto da Pezezascki Lidia avverso
il  decreto di espulsione del Prefetto di Napoli del 2 novembre 2006,
ai  sensi dell'art. 13, del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche
ed  integrazioni,  nonche'  il  provvedimento  del Questore di Napoli
emesso in pari data 2 novembre 2006.
    Esaminati gli atti, questo decidente:

                            O s s e r v a

    Pure   dopo   l'emanazione   del  d.l.  n. 241/2004  in  ottempea
all'indirizzo  del  Giudice  delle  leggi  espresso  con  le sentenze
nn. 222/2003  e  223/2004,  sussistono  seri dubbi sulla legittimita'
costituzionale   del   procedimento  di  opposizione  al  decreto  di
espulsione  amministrativa  disposta  dal  prefetto nei casi previsti
dall'art. 13, lettere, a), b), c), del d.lgs. n. 286/1998 allorquando
viene  prevista al comma 3 che il decreto e' immediatamente esecutivo
pure    se   sottoposto   a   gravame   o   impugniativa   da   parte
dell'interessato,  restando esclusa la possibilita' per il giudice di
pace   di   poter   adottare   interinalmente   un  provvedimento  di
sospensione,  cio'  anche  in  relazione al conseguenziale ordine del
questore  di  lasciare  il  territorio nazionale a norma dell'art 14,
comma 5-bis, dove non sembra prevista a differenza dei casi di cui ai
commi 4, 5 e 5-bis del richiamato art. 13 alcuna forma di convalida.
    Sotto  altro aspetto, la procedura camerale di cui agli artt. 737
e  ss.  c.p.c. appare strutturalmente e funzionalmente inadeguata per
assicurare la tutela dei diritti e degli status personarum: sul piano
strutturale  in quanto non garantista, mentre sul piano funzionale in
quanto  non  consente  il formarsi del giudicato, ne' sostanziale ne'
processuale.
    Questo  rimettente  non  ignora  che la Consulta in passato si e'
pronunciata   per  la  manifesta  infondatezza  della  questione  (v.
sentenza  n. 161/2000) sul presupposto che la sospensione costituisce
una   forma  di  tutela  cautelare,  anticipatoria  dell'esito  della
decisione,  la cui necessita' viene meno quando sia la stessa legge a
imporre che la pronuncia definitiva intervenga entro un breve termine
dalla formulazione della domanda.
    Tuttavia  il mutato quadro normativo impone un ripersamento della
tesi  del  Giudice  costituzionale,  in  quanto la nuova formulazione
dell'art 13, comma 8, prevede un termine abbastanza lungo, sia per la
proposizione  del  ricorso (sessanta giorni) che per la sua decisione
da  parte del giudice di pace (venti giorni), da cio' l'assenza della
contiguita'  temporale  che  non  sia  determinata  da  impedimento o
ritardo  del  magistrato  e,  quindi,  la  connaturale  necessita' di
prevedere   uno   strumento   cautelare  non  altrimenti  rinvenibile
nell'ordinamento.
    La previsione dell'immediata esecutivita' del decreto prefettizio
di  espulsione  dello  straniero,  pure  in  pendenza  di  ricorso, e
l'assenza  di  strumenti  cautelari di garanzia almeno sino alla data
fissata  per  le  camere di consiglio non e' affatto rispondente agli
indirizzi   garantistici  indicati  dal  giudice  costituzionale  per
l'effettiva tutela giurisdizionale dell'immigrato, risolvendosi in un
mero  simulacro difensivo, poiche' lascia il ricorrente soggetto agli
ulteriori  provvedimenti  dell'autorita'  amministrativa  di polizia,
senza  che  sull'atto presupposto sia avvenuta la verifica giudiziale
della  sua legittimita', che puo' avvenire nel termine massimo di ben
ottanta  giorni  dalla sua emissione, e in assenza di un procedimento
di  convalida  dell'ordine  del  questore di rilasciare il territorio
nazionale.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  24  e  113 Cost. nonche' l'art. 23 della legge
n. 87 dell'11 marzo 1953;
    Ritenuta   la  rilevanza  della  questione  e  la  non  manifesta
infondatezza nel sospendere ex lege l'esecutorieta' del provvedimento
impugnato  solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale degli
artt.  13,  commi  3  e 8 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal
d.l.  n. 241/2004 entrambi in riferimento dell'art. 24 Cost., laddove
(art. 13,  comma 3) e' prevista l'esecutorieta' immediata del decreto
di   espulsione   prefettizio   ancorche'   sottoposto  a  gravame  o
impugnativa,  e,  quanto al secondo (art. 13, comma 8) nella parte in
cui  non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione
sino alla data fissata per la Camera di consiglio.
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria
-  alla  Presidenza del Consiglio dei ministri e alle parti in causa,
nonche' ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.
        Napoli, addi' 12 dicembre 2006
                    Il giudice di pace: Cappuccio
07C1119