N. 639 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2007

Ordinanza  emessa il 16 gennaio 2007 dal giudice di pace di Catanzaro
nel  procedimento  civile  promosso  da  Costantino  Vincenzo  contro
prefettura di Catanzaro ed altra

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt. 169,  commi 2  e  7,  170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)  -  Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e
  di  ragionevolezza  sotto  il  duplice  profilo della disparita' di
  trattamento  e  della  sproporzione  della  sanzione  rispetto alla
  violazione   commessa   -   Asserita   lesione   del  principio  di
  personalita' della responsabilita' penale estensibile alle sanzioni
  amministrative - Denunciata lesione della tutela costituzionalmente
  garantita alla proprieta' privata.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lett. c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30 giugno 2005,  n. 115, convertito, con
  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 42.
(GU n.37 del 26-9-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel  giudizio  pendente  davanti a se' n. 1933/c/2006 proposto da
Costantino  Vincenzo  da  Catanzaro, difeso e rappresentato dall'avv.
Rossana  Greco, del Foro di Catanzaro, contro Prefettura di Catanzaro
e  Regione Carabinieri Calabria Compagna di Catanzaro, in persona del
Prefetto   pro-tempore,   quale   organo   periferico  del  Ministero
dell'interno,  ad  oggetto:  Opposizione  a  verbale di contestazione
n. 517071418   del  26 giugno  2006  elevato  dai  Carabinieri  della
Compagnia  di Catanzaro (N.O. - Aliquota Radio-Mobile), in dipendenza
di  violazione  dell'art. 171,  primo  e  secondo  comma  C.d.S.  con
applicazione  della  sanzione  pecuniaria  pari ad Euro 68,00 e della
sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo MBK XC 300
c.c.  tg.  CF 80583 prevista dal decreto-legge n. 115/2005 convertito
dalla legge n. 168/2005 finalizzato alla confisca.
    I fatti sono questi:
        al  ricorrente,  mentre  conduceva, in Catanzaro, viale Magna
Grecia,  il  veicolo  di  sua  proprieta',  e'  stata  contestata  la
violazione  degli  arti.  171,  commi 1 e 2 e 213, 2-sexies comma del
C.d.S.,  perche',  momentaneamente,  senza  casco;  egli, infatti, lo
aveva  tolto,  asseriva,  per  rispondere a una telefonata di lavoro,
dopo essersi accostato ai lati della strada. Il ricorrente ha chiesto
e ottenuto dal giudice la sospensione, momentanea, del sequestro, per
ragioni  di  lavoro,  debitamente  documentate.  Veniva instaurato il
procedimento e all'udienza del 9 gennaio 2007, alla presenza del solo
difensore  del ricorrente avv. Rossana Greco (ne' il prefetto, ne' il
Comando  Carabinieri  si  sono  presentati),  il g.d.p. accoglieva la
reiterata domanda di incostituzionalita', addotta dalla stessa difesa
per  varie  ragioni  esposte  in atti e in verbali di udienza. Veniva
disposto  il  deposito,  a  parte,  della presente Ordinanza e veniva
sospeso  il procedimento, confermando il dissequestro del ciclomotore
a  titolo  provvisorio  e  temporaneo  per  evitare  gravi  danni  al
ricorrente  e  salvo  l'esito del giudizio promosso presso la suprema
Corte costituzionale.
    In  limine  litis,  prima  di  entrare nel merito, questo giudice
espone:
        la  legge  n. 168/2005,  nel  convertire con modificazioni il
decreto-legge  115/2005,  ha  introdotto  nel  c.d.s, con l'art. 2l3,
comma   2-sexies,   la   sanzione   amministrativa   della   confisca
obbligatoria  dei  ciclomotori  o  motoveicoli per le violazione agli
artt. 169,  comma  2  -  7,  170, 171 c.d.s. (che e' il nostro caso -
modalita'  d'uso  del  casco),  la quale sanzione, a parere di questo
giudice,   e'   sanzione  spropositata  che  spezza  il  rapporto  di
equilibrio  e  proporzione  tra  fatto  illecito e conseguenze, per i
seguenti motivi.
    L'art. 213, comma 2-sexies c.d.s., gia' citato, e' contrario agli
artt. 3   (principio   di   uguaglianza)   e   27   (principio  della
responsabilita'  penale personale) della Costituzione, per violazione
del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione; in
quanto,  a  fronte  di  violazioni identiche e/o analoghe, commina la
sanzione  accessoria  della confisca obbligatoria del mezzo, soltanto
quando  la violazione sia commessa per l'utilizzo di un ciclomotore e
non  allorche'  sia  commessa  per  l'utilizzo  di altro mezzo, quale
l'automobile,  per  esempio  allorche'  i  conducente  non allacci le
cinture  di  sicurezza,  infatti,  in  questo  caso,  l'automobilista
rischia la sola sanzione pecuniaria.
    Per  di piu' l'art. 3 della Costituzione risulta ancora una volta
violato  per  l'incongruita'  tra  la sanzione pecuniaria principale,
piuttosto   modesta   e   la   sanzione   accessoria   eccessivamente
penalizzante,  specie  per  chi  usa il mezzo per svolgere il proprio
lavoro.
    Non   solo,   ma  l'articolo  di  cui  e  contestazione,  risulta
manifestamente lesivo dell'art. 42 della Costituzione il quale tutela
la proprieta' privata ammettendo l'espropriazione sono in presenza di
motivi  di interesse generale: il mancato uso del casco e' certamente
interesse personale, non gia' generale.
    Per  queste  ragioni,  questo giudice ritiene opportuno che venga
esaminata  e  attentamente  presa in considerazione, la non manifesta
infondatezza  della incostituzionalita' dell'art. 213, comma 2-sexies
del  c.d.s.  introdotto  dalla legge di conversione del decreto-legge
n. 115/2005  legge  n. 168/2005  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
n. 194  del  22 agosto  2005, sopratutto in relazione al fatto che il
ciclomotore puo' essere utilizzato da colui che lavora.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  della Costituzione e l'art. 23 della legge
n. 87/l953, cosi' provvede:
        solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  per
rilevante  e non manifesta infondatezza dell'art. 213, comma 2-sexies
del  d.lgs.  n. 285/1992 c.d.s. introdotto dalla legge n. 168/2005 di
conversione,  con  modificazioni  del  decreto-legge n. 115/2005, per
contrasto  con gli artt. 3, 27, 42 della Costituzione italiana, nella
parte  in  cui  prevede la sanzione amministrativa della confisca del
ciclomotore   o   motoveicolo   nella  commissione  delle  violazioni
amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s.;
        sospende il presente giudizio sino all'esito della questione;
        manda  alla cancelleria di provvedere alla trasmissione degli
atti  alla  Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza
al   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  e  alle  parti,  con
comunicazione  della  stessa ordinanza ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento.
          Catanzaro, addi' 9 gennaio 2007
                    Il giudice di pace: Ceravolo
07C1128