N. 651 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 2006
Ordinanza emessa il 18 dicembre 2006 dal tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso proposto da Acquaviva D'Aragona Adriana contro Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della citta' di Napoli ed altro. Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del Tribunale amministrativo regionale della Regione in cui il provvedimento e' destinato ad avere incidenza - Violazione del principio del giudice naturale - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa. - Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21. - Costituzione, artt. 3 e 25.(GU n.38 del 3-10-2007 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6323/06 R.G. proposto da Acquaviva Adriana D'Aragona elettivamente domiciliata in Napoli, via Generale Orsini n. 5 presso lo studio dell'avv. Riccardo Satta Flores che la rappresenta e difende nel presente giudizio; Contro sindaco di Napoli, in qualita' di Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2509/1997, per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della citta' di Napoli - non costituito in giudizio; Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo presso l'Avvocatura municipale e rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalsons d'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, per l'annullamento dell'ingiunzione n. 162/C del 20 dicembre 2004 con cui il Sindaco di Napoli, nella qualita' di Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della citta' di Napoli, ha ingiunto ad Acquaviva D'Aragona Adriana il pagamento della somma di Euro 456.256,15 necessaria per l'esecuzione dei lavori d'urgenza effettuati per ovviare allo stato di pericolo riscontrato sul bene di proprieta' della ricorrente; Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale; Vista l'ordinanza cautelare n. 3106/2006 del 16 novembre 2006 con la quale questa Sezione ha accolto, ai sensi dell'art. 21, legge n. 1034/1971, la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di consiglio del 16 novembre 2006; Uditi gli avvocati delle parti come da verbale; Ritenuto, in fatto, e considerato, in diritto, quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato in date 10 ottobre 2006 e 12 ottobre 2006 e depositato il 23 ottobre 06 Acquaviva D'Aragona Adriana ha impugnato l'ingiunzione n. 162/C del 20 dicembre 2004 con cui il Sindaco di Napoli, nella qualita' di Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della citta' di Napoli, le ha intimato il pagamento della somma di Euro 456.256,15 resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori d'urgenza effettuati per ovviare allo stato di pericolo riscontrato sul costone tufaceo di proprieta' della ricorrente. La ricorrente, dopo avere adito il giudice ordinario che ha declinato la propria giurisdizione, in questo giudizio censura l'ingiunzione emessa dal sindaco deducendone l'illegittimita' in relazione ai vizi di violazione dell'art. 21, legge n. 1034/1971, eccesso di potere sotto vari profili ed illegittimita' derivata. In particolare, ad avviso dell'esponente, l'ingiunzione sarebbe illegittima per violazione della precedente ordinanza cautelare n. 4097/1999, con la quale questo tribunale aveva sospeso l'efficacia del provvedimento sindacale n. 5934/10 notificato il 15 giugno 1999 con cui il sindaco di Napoli aveva ingiunto alla D'Aragona l'esecuzione dei lavori, e per l'illegittimita' derivata dai vizi del predetto atto. Il Comune di Napoli, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 13 novembre 2006, ha chiesto la reiezione del ricorso. Dopo la discussione in Camera di consiglio, il Collegio con ordinanza n. 3106/2006 ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato. D i r i t t o Il Collegio ritiene di dovere sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, aggiunti in sede di conversione dalla legge n. 21 del 2006. Le disposizioni in esame prevedono quanto segue: «2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimita' delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. 2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'art. 23-bis della stessa legge. 2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso». Circa la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale il Collegio rileva che l'atto impugnato nel presente giudizio e' stato emesso dal sindaco di Napoli in qualita' di Commissario delegato, in virtu' dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2509 del 22 febbraio 1997, per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della citta' di Napoli. L'ordinanza ministeriale citata, come risulta dall'epigrafe del provvedimento, e' stata, a sua volta, emessa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza intervenuta, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 1997 e sulla base del pregresso decreto del 24 maggio 1996 con cui il Presidente del Consiglio ha delegato al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225/1992. Quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere che la presente fattispecie sia regolata dall'art. 3 comma 2-bis, d.l. n. 245/2005 vertendosi in tema d'impugnazione dell'ordinanza commissariale emessa in relazione ad una situazione d'emergenza dichiarata ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992. Le norme sospettate d'incostituzionalita' riguardano la competenza del giudice adito per la decisione della controversia e, pertanto, hanno ad oggetto uno specifico presupposto processuale (ovvero un requisito che deve esistere prima della proposizione della domanda affinche' possa utilmente pervenirsi ad una pronuncia sul merito della stessa) di talche' esse rilevano ai fini della decisione a prescindere dalla valutazione della fondatezza, nel merito, delle domande proposte dalla ricorrente. In altri termini, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale consegue alla sola ritenuta applicabilita' delle norme sulla competenza alla fattispecie in esame senza che sia necessaria alcuna indagine attinente alla probabile fondatezza delle domande proposte nell'atto introduttivo. Per esigenza di completezza il tribunale rileva che, comunque, nel merito sussiste una qualificata probabilita' di accoglimento del ricorso dal momento che, come esplicitato nell'ordinanza cautelare n. 3106/2006, appare fondata la censura con cui la ricorrente lamenta la violazione delle statuizioni contenute nell'ordinanza n. 4097/1999 con cui questo tribunale aveva sospeso il provvedimento che aveva posto a carico di Acquaviva Aragona Adriana l'esecuzione delle opere necessarie ad evitare la situazione di pericolo ivi riscontrata. Tali opere sono state eseguite d'ufficio dallo stesso comune di Napoli il quale, pero', in violazione dell'ordinanza n. 4097/1999, con il provvedimento impugnato ne ha posto l'onere economico a carico dell'odierna ricorrente. Dovendo, dunque, applicarsi nel caso in esame l'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, d.l. n. 245/2005, occorre esaminare - nella sede della delibazione di non manifesta infondatezza - la questione di legittimita' costituzionale della disciplina che prevede la sottrazione di competenza al Tribunale amministrativo regionale territoriale operata dalle citate norme. La questione merita di essere esaminata anche d'ufficio, stante anche la gia' avvenuta rimessione alla Consulta di analoga questione da parte del Tribunale amministrativo regionale Sicilia, Palermo, sez. I, con ordinanza n. 129 (n. 67 Reg. ord. Tribunale amministrativo regionale Sicilia, Palermo) del 6 marzo 2006 (in Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 18 del 3 maggio 2006, 70 ss.), nonche' della sez. I di questo Tribunale amministrativo regionale Campania, sede di Napoli (ord. n. 401 del 5 giugno 2006). Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma sopra indicata rispetto agli artt. 3, 24, 25, 113 e 125 della Costituzione. Il percorso logico che conduce al giudizio di non manifesta infondatezza e', in sintesi, il seguente: 1) la norma deroga al normale criterio di riparto della competenza per territorio dinanzi al giudice amministrativo di primo grado stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971; 2) questa deroga si traduce in un aggravio significativo nella tutela del cittadino (art. 24 Cost.), interferisce con il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), si pone come una differenziazione limitativa del regime ordinario di impugnabilita' degli atti (art. 113 Cost.), ridonda in disparita' di trattamento (art. 3 Cost.) ed incide negativamente sulla regola dell'ordinaria distribuzione territoriale regionale della giustizia amministrativa di primo grado (art. 125 Cost.); 3) questa deroga - che incide negativamente sugli indicati valori costituzionali - non e' sorretta da alcuna plausibile giustificazione logica, ne' tanto meno appare diretta alla salvaguardia di valori costituzionalmente protetti tali da giustificare la compressione di quelli sopra enunciati. La norma in questione presenta, dunque, evidenti profili di incostituzionalita', per violazione degli evocati parametri della Legge fondamentale, nonche' per eccesso di potere legislativo e per la manifesta irrazionalita' della scelta normativa. Piu' in dettaglio: 1) La norma deroga al normale criterio di riparto della competenza per territorio dinanzi al giudice amministrativo di primo grado come stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971 (sede dell'autorita' emanante ed efficacia spaziale infraregionale dell'atto). Come evidenziato dalla citata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di Napoli, sez. I, n. 401 del 2006, le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il cui ambito spaziale delimita l'area di applicabilita' della norma derogatoria sulla competenza di cui si discute, si caratterizzano nella quasi totalita' dei casi (e cosi' avviene pacificamente nella controversia in esame) per essere spazialmente delimitate, giusta l'apposita delibera del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, entro i confini di una singola e determinata regione. L'organo statale straordinario, costituente lo strumento operativo attuativo dei rimedi allo stato di emergenza acclarato dal Consiglio dei ministri, presenta conseguentemente una competenza spazialmente delimitata entro ambiti territoriali regionali di talche' i suoi atti, ancorche' emanati sulla base di poteri extra ordinem, presentano, a loro volta, un ambito di efficacia spaziale territorialmente delimitato a dimensione infraregionale. E', dunque, da escludere senz'altro che la logica sottesa alla norma in contestazione possa conciliarsi con la regola consacrata negli articoli 2 e 3 della legge Tribunale amministrativo regionale del 1971. 2) Questa deroga si traduce in un aggravio significativo nella tutela del cittadino (art. 24 Cost.), urta con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), si pone come una differenziazione limitativa del regime ordinario di impugnabilita' degli atti (art. 113 Cost.), ridonda in disparita' di trattamento (art. 3 Cost.) ed incide negativamente sulla regola dell'ordinaria distribuzione territoriale regionale della giustizia amministrativa di primo grado (art. 125 Cost.). Non v'e' dubbio, invero, sul fatto che il soggetto leso da un'ordinanza emergenziale di protezione civile e/o da un consequenziale provvedimento commissariale e costretto a rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale avente sede in Roma, a differenza di quanto accade in ossequio alle ordinarie regole di riparto della competenza, si vede per cio' solo gravato di oneri economici e logistici sicuramente maggiori, tali da incidere sensibilmente (in negativo) sul diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., con conseguente vulnerazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e cio' in base a una previsione derogatoria del principio di territorialita' degli organi di giustizia amministrativa di primo grado sancito dall'art. 125 della Costituzione. In ordine al parametro del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25 Cost., il vulnus al suddetto canone e' inferto, a giudizio del Collegio, ancorche' la norma de qua sembri obbedire formalmente al criterio della precostituzione per legge del giudice competente: ed invero, come si chiarira' meglio sub 3), la generalizzazione a priori, con legge generale e astratta, di una sorta, per cosi' dire, di «legittima suspicione» derogatoria della competenza territoriale ordinaria, finisce per alterare, con eccesso di potere legislativo, la regola fondamentale del diritto processuale per cui il sospetto di condizionamento del giudice va verificato nel singolo caso concreto come eccezione che conferma la regola di competenza territoriale. A cio' si aggiunga che (come, pure, rilevato dalla citata ordinanza n. 401 del 2006 della sez. I di questo tribunale) «la formula "giudice naturale precostituito" non rappresenta un'endiadi, ma fonda la necessita' che la precostituzione del giudice ad opera del legislatore avvenga nel rispetto di un principio di naturalita', nel senso di razionale maggior idoneita' del giudice rispetto alla risoluzione di determinate controversie». 3) Questa deroga - che incide negativamente sugli indicati valori costituzionali - non e' sorretta da alcuna plausibile giustificazione logica, ne' tanto meno appare diretta alla salvaguardia di valori costituzionalmente protetti tali da giustificare la compressione di quelli, sopra enunciati, che ne risultano pregiudicati. Come gia' bene evidenziato nella richiamata ordinanza di rimessione degli atti alla Corte del 6 marzo 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, sez. I, n. 67/2006, «nel nostro sistema non esiste una differenziazione di competenza tra i diversi tribunali amministrativi regionali in dipendenza della maggiore o minore rilevanza dell'interesse sotteso al provvedimento impugnato». Inoltre, a sostegno della logicita' della scelta legislativa in esame non possono essere addotte le ragioni - gia' valutate dal Giudice delle leggi (sentenza n. 189 del 1992) - poste a base della previsione della speciale competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio per l'impugnazione degli atti del C.S.M. (art. 4 della legge n. 74 del 1990), che si pongono, peraltro, in deroga non gia' rispetto ai canoni generali dell'efficacia spaziale dell'atto e della sede dell'autorita' emanante, bensi' del solo criterio (anch'esso speciale) della sede di lavoro del ricorrente. Non possono neppure essere richiamate le ragioni che sono alla base delle recenti norme in tema di giustizia sportiva (art. 3 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, recante Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280), in base alle quali le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive, non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la previsione della competenza di primo grado in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Queste norme (della cui costituzionalita' sarebbe, comunque, in astratto lecito dubitare) presentano, infatti, una loro intrinseca conciliabilita' con la regola generale di riparto della competenza territoriale consacrato nei citati articoli 2 e 3 della legge Tribunale amministrativo regionale del 1971 (atteso che sovente queste controversie investono atti emanati da enti nazionali, quali il Coni e le Federazioni sportive nazionali, intese in parte qua come organi del Coni, aventi efficacia spaziale nazionale, ogni qual volta, ad esempio, incidano su manifestazioni sportive nazionali o ultraregionali) e trovano, per altro, una loro base di plausibilita' in un fumus di «legittima suspicione» rispetto al giudice territoriale indotta da notori, diffusi ed assai gravi fenomeni di turbativa dell'ordine pubblico posti in essere dalle tifoserie locali. Nulla di tutto questo appare riferibile alla fattispecie oggetto di causa in cui, anche per la natura dei poteri in concreto delegati al Sindaco quale commissario straordinario (finalizzati ad ovviare all'emergenza idrogeologica), nessuna turbativa dell'ordine pubblico si e' verificata. In ogni caso, ad avviso del Collegio, il metodo dell'allontanamento dal territorio delle controversie che in esso si sono generate, se immotivatamente generalizzato, si pone in contrasto con gli articoli 25 della Costituzione (per quanto gia' osservato sub punto 2), nonche' con l'art. 125 della Costituzione, in base al quale nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado e che esprime un profilo attuativo degli articoli 24 e 113 della Costituzione nel senso dell'individuazione di organi di giustizia amministrativa distribuiti sul territorio secondo un criterio di vicinanza e di accessibilita' per il cittadino. Un siffatto metodo di sottrazione a priori al giudice naturale territorialmente competente di interi settori di controversie definiti secondo un criterio per materia astratto e generale finisce per sovvertire il principio processualistico generale della legittima suspicione come eccezione che conferma la regola, che va verificata e motivata nei singoli casi concreti. 4) In conclusione, la norma in questione presenta evidenti profili di incostituzionalita', per violazione degli evocati parametri della legge fondamentale, nonche' per eccesso di potere legislativo. Ne segue la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la conseguente decisione.
P. Q. M. Non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile, aggiunto in sede di conversione dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, per contrasto con gli articoli 3, 24, 25, 1 13 e 125 della Costituzione. Ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio ed ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 16 novembre 2006. Il Presidente: D'Alessandro L'estensore: Francavilla 07C1141