N. 654 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 2006

Ordinanza emessa il 28 novembre 2006 dal tribunale di Alessandria sul
ricorso proposto da Spahiu Arta contro il Ministero dell'interno

Straniero  -  Permesso  di soggiorno a cittadino extra comunitario in
  conseguenza  di  matrimonio con cittadino italiano - Revoca in caso
  di accertamento di assenza di effettiva convivenza - Ingiustificata
  diversa  disciplina rispetto a quanto stabilito dall'art. 3, d.P.R.
  n. 54/2002 che riconosce, secondo il giudice rimettente, al coniuge
  di  cittadino  italiano  extra  comunitario il diritto al soggiorno
  permanente   nel  territorio  della  Repubblica  -  Violazione  del
  principio di uguaglianza.
- Decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 1-bis,
  aggiunto dall'art. 29, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.38 del 3-10-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Letto  il ricorso depositato in cancelleria il giorno 19 febbraio
2005  da  Spahiu  Arta, meglio generalizzata in atti, rappresentata e
difesa  giusta  procura  speciale  a  margine  del ricorso dagli avv.
Gabriele  Leccisi e Maria Del Canto Merida del Foro di Milano, presso
lo  studio  dei  quali  risulta  domiciliata  ai  fini  del  presente
procedimento in via Pistrucci n. 6;
    Visto  il  provvedimento  del presidente del tribunale a mezzo il
quale  questo  giudicante  veniva  delegato  a conoscere del presente
procedimento;
    A  scioglimento  della  riserva  di cui all'udienza del giorno 19
aprile 2005;
    In  merito al procedimento di opposizione intentato nei confronti
del  convenuto  Ministero  dell'interno  in  persona del Ministro pro
tempore  avverso  il  decreto  di  revoca  a firma del Questore della
provincia  di Alessandria cat. A./12/04/Str. emesso in data 10 maggio
2004 e notificato all'odierno ricorrente in data 29 maggio 2004;

                          Ritenuto in fatto

    Il  ricorrente,  di  cittadinanza  albanese,  gia' in possesso di
permesso  di  soggiorno  per motivi di famiglia rilasciato in data 21
maggio  2003  dalla Questura di Alessandria con scadenza di validita'
in  data 26 febbraio 2002, avendo l'autorita' amministrativa rilevato
una  mancata  convivenza  con  il  coniuge di cittadinanza italiana a
seguito  di intervenuto matrimonio, si vedeva revocare il permesso di
soggiorno  di  cui in premessa dal provvedimento a firma del Questore
della  provincia  di Alessandria cat. A./12/04/Str. emesso in data 10
maggio  2004  e  notificato  all'odierno ricorrente in data 29 maggio
2004.

                         Ritenuto in diritto

    Lamenta  il  ricorrente  come  nella  fattispecie, l'applicazione
dell'art.  30, comma 1-bis del d.lgs. n. 286/1998 cosi' come aggiunto
dalla legge n. 189/2002 venga a confliggere apertamente con i diritti
riconosciuti dal disposto di cui al d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656,
violando in tal modo l'art. 3 del dettato costituzionale.
    La  doglianza deve essere ritenuta legittima e non manifestamente
infondata per i seguenti motivi.
    L'art. 30, n. 1-bis d.lgs. n. 286/1998 ed il comma 2 dell'art. 28
del  medesimo  decreto  finiscono  effettivamente con il disciplinare
identiche  situazioni  ma richiedono, nel contempo, requisiti affatto
differenti nonche' diametralmente confliggenti fra di loro allorche',
a  mente  dell'art.  28,  la  concessione  del permesso di soggiorno,
qualora  si  tratti  di coniuge di cittadino degli stati membri della
Comunita'  europea,  quale che sia la sua cittadinanza, viene ammessa
sui  presupposti  di  cui  al  d.P.R.  30  dicembre 1965, n. 1656, di
recente  sostituito  dall'art.  3  del d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54,
riguardante  provvedimenti emanati in applicazione delle disposizioni
del   Trattato   istitutivo  della  Comunita'  economica  europea  in
esecuzione di altre numerose direttive della comunita' medesima.
    Tale  normativa, e precisamente il punto 3 dell'art. 3, riconosce
ai  coniugi dei cittadini degli Stati membri della Comunita' europea,
«quale  che  sia  la  cittadinanza» (e con riferimento senza ombra di
dubbio  al  coniuge  del  cittadino  europeo  si  puo'  pacificamente
comprendere  anche  i coniugi di cittadinanza extracomunitaria a pena
di  palese  inutilita'  della  precisazione  suddetta)  il diritto al
soggiorno permanente nel territorio della Repubblica.
    Cosi' argomentando e' di tutta evidenza come il novellato art. 30
n. 1-bis,   in  forza  del  quale  il  Questore  della  provincia  di
Alessandria  ha  ritenuto  doveroso revocare il permesso di soggiorno
alla  odierna  ricorrente,  risulta  essere in palese contrasto, come
gia'  in  precedenza  accennato,  oltre  alle  disposizioni di cui al
d.P.R.  18 gennaio 2002, n. 54, norma peraltro riguardante la materia
di   circolazione  e  soggiorno  dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  ed avente forza di legge, anche ed altresi' con
il dettato normativo di cui all'art. 3 della Carta costituzionale.
    La  contraddizione  che  emerge  dal d.P.R. n. 54/2002 con quanto
determinato  dalla  legge  30 luglio 2002, n. 189, collocata all'art.
30,   n. 1-bis  fa  si'  che,  richiedendo  quest'ultima  l'ulteriore
requisito  della  effettiva  convivenza  e  conseguentemente ponendo,
nella  fattispecie  l'odierno  ricorrente, nella condizione di dovere
rispondere a tale ulteriore requisito, il dettato di cui all'art. 30,
n. 1-bis   sia   da   considerarsi  certamente  piu'  sfavorevole  ed
ingiustificato  nel  suo  fondamento  contravvenendo  in tal modo con
quanto    statuito    dalla    carta   costituzionale   relativamente
all'uguaglianza dei cittadini.
    In  altre  parole, se per effetto della normativa di cui all'art.
28,  d.lgs.  n. 286/1998 al coniuge del cittadino di uno Stato membro
della Comunita' europea spetta, qualunque sia la sua cittadinanza, il
diritto  al  soggiorno  permanente  nel  territorio della Repubblica,
(riconoscendo  cosi'  al cittadino della Comunita' europea il diritto
di  vedere riconosciuto al proprio coniuge quanto garantito dall'art.
28,  d.lgs.  n. 286/1998) non si vede perche', ai sensi dell'art. 30,
n. 1-bis,  d.lgs.  n. 286/1998  al cittadino italiano venga negato il
diritto  soggettivo  di  vedere  riconosciuto  al  proprio coniuge il
diritto al soggiorno permanente sul territorio della Repubblica se al
matrimonio non ne sia seguita l'effettiva convivenza.
    E' di tutta evidenza il discrimine con quanto dettato dall'art. 3
della carta costituzionale nella parte in cui vieta al legislatore di
trattare in modo diverso situazioni soggettive eguali.
    Alla luce di tutto quanto esposto il presente giudizio va sospeso
con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale con riferimento all'art. 30, comma 1-bis,
d.lgs.   n. 286/1998   in   riferimento   all'art.   3   della  Carta
costituzionale.
    Sospende il giudizio in corso.
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Manda  la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
Presidente del Consiglio dei ministri.
    Dispone la comunicazione della ordinanza a cura della cancelleria
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Alessandria, il 27 novembre 2006.
                    Il giudice delegato: Ragalzi
07C1144