N. 661 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2006
Ordinanza emessa il 6 luglio 2006 dalla Corte di appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Aloigi Samuele Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di parita' delle parti nel processo Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1. - Costituzione, artt. 3, 111 e 112.(GU n.38 del 3-10-2007 )
LA CORTE DI APPELLO Pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di Aloigi Samuele, difeso dagli avv. D'Avirro e Taddeucci Sassolini. Rilevato che il procuratore generale ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, richiamando le motivazioni gia' proposte nelle precedenti questioni sollevate e cioe' sostenendo la violazione degli artt. 111 e 112 della Carta costituzionale nonche' del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Carta stessa; Ritenuto che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione cosi' sollevata, essendo l'imputata stata assolta in primo grado di modo che l'appello proposto dal p.g. in base alla normativa contestata, dovrebbe essere dichiarata inammissibile; Ritenuto che il procuratore generale ha rilevato: che, sotto il primo profilo, l'inappellabilita' da parte del p.m. delle pronunce di proscioglimento adottate in primo grado non pare conforme alla previsione di parita' delle parti di cui al richiamato art. 111, comma secondo della Costituzione e che a tal fine non puo' opporsi che analoga inappellabilita' e' prevista anche per l'imputato posta l'intuitiva differenza dell rispettive posizioni rispetto ad una pronuncia di proscioglimento; ancora che appare evidente la violazione dell'art. 112 della Costituzione considerato che nell'esercizio dell'azione penale deve ritenersi compresa la possibilita' di coltivare la stessa in posizione di parita' fino all'esito definitivo del giudizio; ancora che la normativa in esame appare in contrasto con la razionale necessita' di riformare una pronuncia giurisdizionale di primo grado che - per i motivi e le contingenze piu' disparate attinenti al giudice ed alla sua attivita' - possa cadere nella patologia della giurisdizione, per cui impedire per legge al pubblico ministero - organo di giustizia - di cercare anche mediante l'appello di correggere, pure quando si tratti di rivalutare le medesime risultanze processuali, un evidente errore valutativo del giudice di merito o di rimuovere una decisione ingiusta non puo' che significare porre irragionevolmente un ostacolo a che l'esercizio della giurisdizione tenda effettivamente a realizzare le esigenze di giustizia; Ritenuta la questione cosi' sollevata non manifestamente imfondata; considerando anche che - per ritenere il contrario - non varrebbe rilevare che il principio di parita' tra accusa e difesa non implica asoluta identita' dei poteri delle parti, posto che con la normativa impugnata viene ad essere eliminata non una qualsiasi facolta' del P.M. ma il potere stesso di proseguire nell'esercizio dell'azione penale,
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata e comunicata ai sensi dell'ultimo comma di cui al suddetto art. 23. Firenze, addi' 6 luglio 2006 Il Presidente: De Pasquale 07C1151