N. 662 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2006

Ordinanza  emessa  il  20  novembre  2006  dal  giudice  di  pace  di
Montebelluna nel procedimento penale a carico di Rado Paolo

Processo  penale  - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto
  di  citazione a giudizio - Avviso della possibilita' di determinare
  l'estinzione  del  reato  mediante  condotte  riparatorie - Mancata
  previsione - Disparita' di trattamento rispetto all'imputato citato
  davanti al tribunale.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo.
(GU n.38 del 3-10-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel procedimento penale pendente nei confronti di Rado Paolo nato
a  Valdobbiadene  (Treviso) il 25 gennaio 1941 per i reati previsti e
puniti  dagli  artt. 612 e 594 c.p. perche' in data 19 maggio 2002 in
Valdobbiadene  minacciava  Menin Antonio e ne offendeva l'onore ed il
decoro.
    1) Preliminarmente in merito alla prima eccezione sollevata dalla
difesa  il  giudice  di  pace  dichiara  di  non poter decidere sulla
questione  di procedibilita' sollevata dal difensore dell'imputato in
quanto  agli  atti non e' stato allegato il ricorso diretto a giudice
di pace considerato dal p.m. quale querela.
    2) In   merito  alla  sollevata  questione  di  costituzionalita'
dell'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 laddove non prevede (comma 2) che
nel  decreto  di  citazione a giudizio da parte della p.g. l'imputato
venga  informato  che  potra'  chiedere  l'estinzione  del  reato ove
dimostri  di  aver  provveduto alla riparazione del danno causato dal
reato, prima dell'udienza di comparizione;
    Rilevato  che  la  disciplina  processuale  prevista  dal decreto
istitutivo   della  competenza  penale  del  giudice  di  pace,  deve
ritenersi piu' sfavorevole di quella prevista dal codice di procedura
penale, laddove nega:
        a) (art. 2) l'accesso ai riti alternativi con riduzioni della
pena di 1/3 e fino ad 1/3 (rito abbreviato e patteggiamento);
        b)  (art.  60)  il  beneficio  della sospensione condizionale
della «pena irrogata dal giudice di pace»;
        c)  (art. 62)  l'applicabilita'  delle  sanzioni  sostitutive
previste  dagli  artt. 53  e ss. della legge n. 689/1981 «ai reati di
competenza del giudice di pace»;
        d) (art. 2) la possibilita' di incidente probatorio.
    Ritiene  non  manifestamente  infondata  la  sollevata  eccezione
laddove  la  norma  citata  non prevede, come per l'imputato chiamato
davanti  al  tribunale,  ex  art. 552,  lettera  f) c.p.p., a pena di
nullita',  sin dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, la
possibilita'  di  valutare  l'opportunita'  offertagli  dall'art. 35,
d.lgs.  n. 274/2000  di  porre  in  essere  condotte  riparatorie e/o
risarcitorie  che possano condurre ad una dichiarazione di estinzione
del reato.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 11, legge cost. 9 gennaio 1948 n. 1, 23 legge 11
marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 20, d.lgs. n. 274/2000 comma 2,
in  relazione  all'art. 552,  lettera  f)  c.p.p.,  in relazione agli
artt. 3, 24 secondo comma e 111, terzo comma della Costituzione.
    Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato;
    Ordina  che  vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale
e,  di  conseguenza,  manda  alla  cancelleria  per la notifica della
presente  ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la
comunicazione   al  residente  del  Senato  della  Repubblica  ed  al
Presidente  della  Camera  dei  deputati  e  per  tutti gli ulteriori
adempimenti di legge.
        Montebelluna, addi' 20 novembre 2006
                   Il giudice di pace: Redeghieri
07C1153