N. 662 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2006
Ordinanza emessa il 20 novembre 2006 dal giudice di pace di Montebelluna nel procedimento penale a carico di Rado Paolo Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso della possibilita' di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto all'imputato citato davanti al tribunale. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo.(GU n.38 del 3-10-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento penale pendente nei confronti di Rado Paolo nato a Valdobbiadene (Treviso) il 25 gennaio 1941 per i reati previsti e puniti dagli artt. 612 e 594 c.p. perche' in data 19 maggio 2002 in Valdobbiadene minacciava Menin Antonio e ne offendeva l'onore ed il decoro. 1) Preliminarmente in merito alla prima eccezione sollevata dalla difesa il giudice di pace dichiara di non poter decidere sulla questione di procedibilita' sollevata dal difensore dell'imputato in quanto agli atti non e' stato allegato il ricorso diretto a giudice di pace considerato dal p.m. quale querela. 2) In merito alla sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 laddove non prevede (comma 2) che nel decreto di citazione a giudizio da parte della p.g. l'imputato venga informato che potra' chiedere l'estinzione del reato ove dimostri di aver provveduto alla riparazione del danno causato dal reato, prima dell'udienza di comparizione; Rilevato che la disciplina processuale prevista dal decreto istitutivo della competenza penale del giudice di pace, deve ritenersi piu' sfavorevole di quella prevista dal codice di procedura penale, laddove nega: a) (art. 2) l'accesso ai riti alternativi con riduzioni della pena di 1/3 e fino ad 1/3 (rito abbreviato e patteggiamento); b) (art. 60) il beneficio della sospensione condizionale della «pena irrogata dal giudice di pace»; c) (art. 62) l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981 «ai reati di competenza del giudice di pace»; d) (art. 2) la possibilita' di incidente probatorio. Ritiene non manifestamente infondata la sollevata eccezione laddove la norma citata non prevede, come per l'imputato chiamato davanti al tribunale, ex art. 552, lettera f) c.p.p., a pena di nullita', sin dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, la possibilita' di valutare l'opportunita' offertagli dall'art. 35, d.lgs. n. 274/2000 di porre in essere condotte riparatorie e/o risarcitorie che possano condurre ad una dichiarazione di estinzione del reato.
P. Q. M. Visti gli artt. 11, legge cost. 9 gennaio 1948 n. 1, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, d.lgs. n. 274/2000 comma 2, in relazione all'art. 552, lettera f) c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 secondo comma e 111, terzo comma della Costituzione. Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato; Ordina che vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale e, di conseguenza, manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione al residente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e per tutti gli ulteriori adempimenti di legge. Montebelluna, addi' 20 novembre 2006 Il giudice di pace: Redeghieri 07C1153