N. 664 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 febbraio 2007

Ordinanza  emessa  il  26  febbraio  2007  dal  giudice  di  pace  di
Montebelluna nel procedimento penale a carico di Carrer Gianpietro

Processo  penale  - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto
  di  citazione a giudizio - Avviso della possibilita' di determinare
  l'estinzione  del  reato  mediante  condotte  riparatorie - Mancata
  previsione - Disparita' di trattamento rispetto all'imputato citato
  davanti al tribunale.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo.
(GU n.38 del 3-10-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel   procedimento   penale  pendente  nei  confronti  di  Carrer
Gianpietro,  nato  a  Ponzano Veneto il 20 novembre 1944 per il reato
previsto  e punito dall'art. 594 c.p. perche' in data 8 marzo 2004 in
Valdobbiadene offendeva l'onore ed il decoro di Arman Andrea.
    In   merito   alla   sollevata   questione  di  costituzionalita'
dell'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 laddove non prevede (comma 2) che
nel  decreto  di  citazione a giudizio da parte della p.g. l'imputato
venga  informato  che  potra'  chiedere  l'estinzione  del  reato ove
dimostri  di  aver  provveduto alla riparazione del danno causato dal
reato, prima dell'udienza di comparizione;
    Rilevato  che  la  disciplina  processuale  prevista  dal decreto
istitutivo   della  competenza  penale  del  giudice  di  pace,  deve
ritenersi piu' sfavorevole di quella prevista dal codice di procedura
penale, laddove nega:
        a) (art. 2) l'accesso ai riti alternativi con riduzioni della
pena di 1/3 e fino ad 1/3 (rito abbreviato e patteggiamento);
        b)  (art. 60)  il  beneficio  della  sospensione condizionale
della «pena irrogata dal giudice di pace»;
        c)  (art. 62)  l'applicabilita'  delle  sanzioni  sostitutive
previste  dagli  artt. 53  e ss. della legge n. 689/1981 «ai reati di
competenza del giudice di pace»;
        d) (art. 2) la possibilita' di incidente probatorio.
    Ritiene  non  manifestamente  infondata  la  sollevata  eccezione
laddove  la  norma  citata  non prevede, come per l'imputato chiamato
davanti  al  Tribunale,  ex  art. 552,  lettera  f  c.p.p., a pena di
nullita',  sin dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, la
possibilita'  di  valutare  l'opportunita'  offertagli  dall'art. 35,
d.lgs.  n. 274/2000  di  porre  in  essere  condotte  riparatorie e/o
risarcitorie  che possano condurre ad una dichiarazione di estinzione
del reato.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 11, legge cost. 9 gennaio 1948, n. 1, 23, legge
11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 20, d.lgs. n. 274/2000, comma
2,  in  relazione  all'art. 552, lettera f) c.p.p., in relazione agli
artt. 3, 24, secondo comma e 111, terzo comma della Costituzione.
    Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato;
    Ordina  che  vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale
e,  di  conseguenza,  manda  alla  cancelleria  per la notifica della
presente  ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la
comunicazione  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  ed  al
Presidente  della  Camera  dei  deputati  e  per  tutti gli ulteriori
adempimenti di legge.
      Montebelluna, addi' 26 febbraio 2007
                   Il giudice di pace: Redeghieri
07C1155