N. 679 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2007
Ordinanza emessa il 13 marzo 2007 dal G.I.P. del Tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Fadili El Mostafa' Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti per il recidivo reiterato - Ingiustificata disparita' di trattamento. - Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.39 del 10-10-2007 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI In persona del dr. Anna Liguori Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nell'ambito del proc. nr. 2760/06 R.G.N.R. (proc. nr. 3216/06 Reg. GIP) nei confronti di Fadili El Mostafa', imputato per art. 73, d.P.R. n. 309/1990, commesso in Prato in data 11 agosto 2006, con recidiva reiterata ed infraquinquennale. Esaminata la richiesta del difensore avv. G.Pileggi, il quale chiedeva per il proprio assistito una sentenza di patteggiamento, previa riqualificazione della fattispecie contestata nell'ipotesi di cui al quinto comma; Acquisito il parere del p.m. dr. Laura Canovai; P r e m e s s a In sede di udienza preliminare, in data 27 giugno 2007, il difensore rilevava che, in base alla nuova normativa introdotta con legge n. 251/2005 (applicabile al procedimento de quo poiche' non vi e' stata ancora la dichiarazione di apertura del dibattimento), il proprio assistito sarebbe stato condannato, sia pur con il rito alternativo del patteggiamento (istanza avanzata ed accolta dal p.m.), ad una pena non inferiore a quattro anni di reclusione e circa Euro 18.000,00 di multa per avere detenuto 3,7 grammi di cocaina. Cio' in quanto l'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 entra nel bilanciamento delle circostanze disciplinato dall'art. 69 c.p.; al Fadili e' stata contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, quindi al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti osta il divieto introdotto dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 nei casi previsti dall'art. 99, quarto comma c.p. Chiedeva pertanto sollevarsi questione di legittimita' costituzionale per contrasto della norma citata (art. 69, quarto comma nuova formulazione) con gli articoli 3, 27, della Costituzione. R i l e v a n z a Alla stregua di quanto premesso la questione e' rilevante nel procedimento de quo, in quanto la fattispecie contestata al Fadili va riqualificata nell'ipotesi di cui al quinto comma, atteso il quantitativo di cocaina sequestrato (3,7 grammi): pertanto, se non operasse il divieto di prevalenza di cui all'art. 69, quarto comma c.p., tenuto anche conto della diminuzione prevista per il rito, all'imputato potrebbe essere applicata una pena sensibilmente piu' bassa. Non manifesta infondatezza Contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La norma citata (art. 69, quarto comma c.p. nella formulazione resa dall'art. 3, legge n. 251/2005) impedisce tout court il riconoscimento della prevalenza dell'attenuante ai recidivi specifici, senza alcun riferimento agli «indicatori di tipo oggettivo» (mezzi, modalita', circostanze dell'azione, quantita' e qualita' delle sostanze) e con cio' introducendo una ingiustificata disparita' di trattamento, ad esempio rispetto ad un soggetto incensurato che detiene quantitativi di stupefacente superiori (ma comunque rientranti nell'ambito di applicabilita' del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990).
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso unitamente ai relativi termini di prescrizione (come da art. 159, primo comma c.p.). Manda in cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione al presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Prato, addi' 13 marzo 2007 Il giudice: Liguori 07C1175