N. 700 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 2007
Ordinanza emessa il 12 luglio 2007 dal tribunale di Lucca nei procedimenti civili riuniti promossi da Giomi Pietro ed altro contro Associazione Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali Previdenza - Atti e deliberazioni adottati dagli enti previdenziali di cui all'art. 1, comma 763, della legge finanziaria 2007, ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge stessa - Previsione di salvezza degli effetti - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza, per disparita' di trattamento e lesione del principio di affidamento e delle legittime aspettative di lavoratori gia' in quiescenza per la sanatoria di atti ab origine illegittimi - Lesione del diritto di difesa e della garanzia previdenziale. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, secondo periodo. - Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 38.(GU n.40 del 17-10-2007 )
IL TRIBUNALE Nella causa n. 1027/2006 (alla quale e' riunita la causa n. 1028/2006) promossa da Giomi Pietro e Landi Pierluigi, ricorrenti, contro Associazione Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, convenuta, all'udienza del 12 luglio 2007, ha pronunziato la seguente ordinanza. Premesso che con distinti ricorsi depositati entrambi in data 14 settembre 2006 Giomi Pietro e Landi Pierluigi esponevano: di essere iscritti all'albo dei ragionieri di Lucca ed alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali rispettivamente dal 1968 e dal 1969; di aver presentato in data primo agosto 2005 ed in data 11 gennaio 2006 domanda di pensione di anzianita' con decorrenza dal primo settembre 2005 e dal primo febbraio 2006; che con delibere n. 150/2006 e 147/2006 entrambe in data 9 febbraio 2006 era stata comunicata la liquidazione provvisoria della pensione; che la pensione era stata liquidata facendo applicazione dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione dello Statuto della Cassa nel testo successivo alla delibera del 22 giugno 2002 del Comitato dei delegati, divenuta efficace in data 3 marzo 2003 a seguito dell'approvazione ministeriale; che tale delibera del 22 giugno 2002 era illegittima in quanto non rispettava il principio del «pro rata» di cui all'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, determinando una decurtazione di circa il 20% dell'importo della pensione; che i ricorrenti, deducendo la illegittimita' della delibera di modifica dello statuto della Cassa in relazione alla violazione dell'art. 3, legge n. 335/1995, chiedevano quindi che l'ente previdenziale fosse condannato al pagamento della pensione determinata nel rispetto del principio del pro rata e quindi, con i criteri previgenti in relazione all'anzianita' gia' maturata sino al 22 giugno 2002; che in corso di causa e' intervenuta la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che all'art. 1, comma 763, testualmente dispone: «all'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita' e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge»; che la convenuta Associazione Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ha chiesto il rigetto della domanda anche sulla base della sopravvenienza, in corso di giudizio, dell'art. 1, comma 763 della legge finanziaria per il 2007; che le due cause sono state riunite e discusse all'odierna udienza; ritenuto, che deve sollevarsi, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 763, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge») in relazione agli artt. 2, 3, 24, 38 Cost.; considerato, circa la rilevanza, che, come esposto, la domanda dei ricorrenti volta alla rideterminazione dell'importo della pensione si fonda, in sostanza, sulla illegittimita' della delibera del 22 giugno 2002 (approvata dai Ministeri vigilanti) per violazione dell'art. 3, comma dodicesimo della legge 335/1995 e, in particolare, per il mancato rispetto del principio del «pro rata» in relazione all'anzianita' gia' maturata alla data della modifica;, che in effetti l'art. 3, comma dodicesimo della legge 335/1995 nel testo vigente al momento dell'adozione della delibera del 22 giugno 2002 (ed al momento del deposito del ricorso) prevedeva che gli enti previdenziali privatizzati potessero adottare «provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti»; che l'art. 1, comma 763 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da un lato, al primo periodo, modifica l'art. 3, comma 12 della legge 335/1995 ampliando considerevolmente l'autonomia ed i poteri degli enti previdenziali privatizzati (stabilendo in particolare, per quanto rileva in questa sede, che il principio del «pro rata» non deve piu' essere necessariamente «rispettato» ma solo «tenuto presente», assieme ad altri criteri, tra i quali «l'equita' tra generazioni», al fine di garantire equilibri di bilancio piu' a lungo termine); dall'altro, contestualmente, al secondo periodo, ha espressamente fatto «salvi ... gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti... ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge» (secondo periodo del comma 763); che gli atti ed i provvedimenti precedentemente emanati e «fatti salvi» sono quelli gia' sottoposti ad approvazione dei Ministeri vigilanti e, quindi, a norma dell'art. 3, comma secondo decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509: «a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative integrazioni o modificazioni; b) le delibere in materia di contributi e prestazioni»; che la delibera del 22 giugno 2002 del Comitato dei delegati della Cassa ragionieri della quale i ricorrenti lamentano illegittimita' rientra tra «gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti ... ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore» della legge finanziaria per il 2007 e quindi tra quelli «fatti salvi» dalla disposizione in esame; che tra le parti si controverte in merito alla esatta interpretazione di tale disposizione di «salvezza» degli atti precedentemente adottati; che secondo parte ricorrente la disposizione non troverebbe applicazione al presente giudizio, in quanto dovrebbe essere interpretata o come meramente «confermativa» delle precedenti delibere in relazione alla diversa disciplina introdotta, ma senza alcuna efficacia «sanante» in relazione ad eventuali illegittimita' pregresse oppure, in ogni caso, come disposizione, pur di «sanatoria», ma solo «per l'avvenire», dal gennaio 2007, non trattandosi di una legge interpretativa e non essendo espressamente prevista una efficacia retroattiva; che, tuttavia, non possono condividersi le tesi interpretative di parte ricorrente (pure accolte in alcune pronunzie di merito), in quanto: A) la disposizione non puo' essere intesa come mera «conferma di efficacia» degli atti e deliberazioni gia' legittimi secondo la previgente disciplina, in quanto si tratterebbe di una sostanziale interpretatio abrogans: una simile norma non avrebbe alcuna ragion d'essere, posto che, secondo i principi generali, un atto ab origine legittimo non diventa illegittimo o perde efficacia in relazione ad una norma sopravvenuta che modifica (peraltro nella sostanza ampliandolo) il potere e l'autonomia dell'organo che ha emesso l'atto; B) la disposizione neppure puo' essere interpretata come «sanatoria» ma con effetti limitati al solo periodo successivo all'entrata in vigore della legge, posto che, testualmente, sono fatti salvi, dal punto di vista oggettivo, «gli atti ed i provvedimenti» gia' adottati prima dell'entrata in vigore della legge e, quindi sono resi, per disposizione di fonte primaria, valide le deliberazioni assunte in precedenza, con la relativa decorrenza temporale: la «salvezza» dell'atto (amministrativo o comunque non legislativo) disposta con la legge successiva comporta che tale atto debba essere considerato legittimo ab origine, anche se contrario alla legge previgente; la «salvezza» comporta la validita' e legittimita' sopravvenuta della regolamentazione contenuta nell'atto «sanato» con la relativa efficacia temporale; la fonte primaria nel momento in cui «fa salvo» un atto precedente alla sua entrata in vigore ha «naturalmente» (e salva espressa disposizione contraria) effetto retroattivo, coincidente con quello di decorrenza dell'atto «sanato»; che il secondo periodo del comma 763 della finanziaria 2007 con la relativa disposizione di «salvezza» degli atti precedentemente emanati deve poi essere ricollegato, in via di interpretazione sistematica, con quanto stabilito al periodo immediatamente precedente (ovvero: ampliamento dei poteri delle gestioni previdenziali autonome, per garantire la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine e, in particolare, soppressione del vincolo del necessario rispetto del criterio «pro rata», che deve essere solo tenuto presente e contemperato con altri criteri e principi, tra i quali l'equita' tra generazioni): la ratio risulta quindi quella di salvaguardare e mantenere ferme le precedenti regolamentazioni gia' approvate in sede ministeriale, anche se in ipotesi illegittime secondo la legge precedente, perche' gia' in linea con i nuovi criteri, ovvero «piu' rigorose» dal punto di vista dell'arco di tempo di valutazione dell'equilibrio finanziario e del mancato rispetto (almeno in termini rigidi) del criterio del pro rata, a vantaggio delle generazioni future; che, pur in assenza di significativi lavori preparatori (la disposizione non figurava nel disegno di legge originario e fu introdotta con il «maxiemendamento» governativo sul quale fu posta la fiducia), occorre considerare che l'intervento legislativo fu operato quando era gia' insorto un nutrito contenzioso in merito alla legittimita' delle deliberazioni assunte dagli enti previdenziali privatizzati (e, in particolare, circa la delibera del 22 giugno 2002 del Comitato dei delegati della Cassa ragionieri), delibere che, per esigenze di equilibrio delle gestioni e di equita' intergenerazionale avevano introdotto modifiche nei parametri pensionistici anche non nel pieno rispetto del principio del pro rata (a riprova del vasto contenzioso determinato dalla delibera del 22 giugno 2002 vedi le numerose sentenze di merito prodotte dalle parti); che, quindi, questo giudice ritiene di non poter aderire alle tesi interpretative di parte ricorrente (che, come detto, condurrebbero, a non dare applicazione nel presente giudizio al secondo periodo dell'art. 1, comma 763 della legge finanziaria per il 2007) sia perche' priverebbero di significato la disposizione, sia perche' il «significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» («salvezza» riferita oggettivamente «agli atti e deliberazioni» precedentemente emanati), la collocazione sistematica (immediatamente successiva alla introduzione della possibilita' di prevedere possibili «deroghe» al principio del «pro rata»), le circostanze storiche relative alla emanazione (contenzioso in merito alla legittimita' delle delibere che non avevano «rispettato» il principio del «pro rata») inducono, univocamente ad attribuire alla disposizione il significato di una norma di «sanatoria» con la quale sono «fatti salvi» atti e provvedimenti precedentemente emanati (pur se in ipotesi illegittimi per la legislazione previgente), con «naturale» efficacia retroattiva, riferita per relazione alla decorrenza degli atti «sanati»; che, pur aderendo al principio piu' volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale secondo il quale «in linea di massima le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali», nel caso di specie questo giudice ritiene che non sia possibile, ragionevolmente, accedere alle interpretazioni proposte da parte ricorrente e che l'unica interpretazione coerente con il dato testuale e sistematico sia quella che la disposizione oggetto della questione di costituzionalita' (sopravvenuta nel corso del giudizio) sia diretta a far «salva» e «valida» la delibera del 22 giugno 2002, della quale i ricorrenti assumono la illegittimita' in base alla legge previgente; che quindi la disposizione deve trovare applicazione da parte di questo giudice e dall'eventuale accoglimento della questione di costituzionalita' discenderebbe un mutamento nel quadro normativo di riferimento; considerato, circa la non manifesta infondatezza: che codesta Corte ha piu' volte chiarito che «le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio ma che, tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione dev'essere sottoposta a uno scrutinio particolarmente rigoroso, aggiungendo che l'intervento legislativo in sanatoria puo' "essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarita' del caso" (sent. n. 94 del 1995), cosi' da doversi "escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale - originariamente applicabile - con quella eccezionale successivamente emanata" (sent. n. 100 del 1987; cfr. anche sent. n. 402 del 1993, sent. n. 346 del 1991 e sent. 474 del 1988, oltre alla gia' citata sent. n. 94 del 1995)» (cosi', in motivazione, la sentenza n. 14/1999); che, in particolare, e' stato precisato: lo «scrutinio di costituzionalita' estremamente rigoroso» deve essere condotto «tanto sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di parita' di trattamento, quanto sotto il profilo della salvaguardia da indebite interferenze nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale» (sentenza 94/1995), sottolineandosi che solo pubblici interessi «possono giustificare sanatorie di atti ab origine illegittimi (sent. n. 94 del 1995, 402 del 1993, 100 del 1987), atteso che la volonta' di sanatoria, per poter legittimamente superare, alla stregua dell'art. 3 in riferimento, nella specie, all'art. 97 cost., una precedente valutazione dell'interesse pubblico gia' operata dalla legge, deve essere sostenuta dall'assunzione di altro interesse pubblico, non irragionevolmente idoneo a giustificare il contrasto che viene a crearsi tra due diverse manifestazioni di volonta' legislativa concorrenti sulla medesima fattispecie» (sentenza 141/1999); che, inoltre, la modifica dei criteri di determinazione del trattamento previdenziale senza rispetto del principio del pro rata e', nella specie, intervenuta quando il lavoratore era ormai prossimo al conseguimento della pensione, sulla base di una delibera inizialmente illegittima e «sanata» solo successivamente con legge ordinaria, quando il lavoratore era gia' in quiescenza ed aveva proposto azione giudiziaria; che la Corte costituzionale in alcune pronunzie ha statuito che «in materia di ordinamento pensionistico, sono costituzionalmente illegittime quelle modificazioni legislative che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando sia gia' subentrato lo stato di quiescenza, peggiorino, senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attivita' lavorativa» (vedi Corte cost., 14 luglio 1988, n. 822); che, essendosi gia' determinato un ampio contenzioso in merito alla legittimita' della delibera (vedi le numerose sentenze prodotte dalle parti), l'intervento della disposizione di sanatoria (senza peraltro alcuna specifica previsione in merito ai giudizi pendenti) rischia di ledere «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto» (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39, 26 gennaio 1994 nn. 6 e 16, 28 febbraio 1997 n. 50, 23 dicembre 1997 n. 432, 22 novembre 2000 n. 525); che quindi la disposizione di «sanatoria» dei precedenti atti e provvedimenti degli enti previdenziali privatizzati, pur ispirata ad esigenze di equilibrio di bilancio delle gestioni previdenziali e, soprattutto, di equita' tra generazioni, si pone tuttavia in contrasto con l'affidamento nella sicurezza giuridica e con le legittime aspettative dei lavoratori gia' in quiescenza, sanando un atto ab origine illegittimo, quando sono gia' pendenti i giudizi fondati su tale illegittimita' e cosi' peggiorando in misura notevole ed in maniera definitiva il trattamento pensionistico in precedenza spettante, sulla base della normativa vigente al momento della cessazione dell'attivita' lavorativa, in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 2, 3, 24, 38 della Costituzione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 763, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge») in relazione agli artt. 2, 3, 24, 38 Cost. Sospende il giudizio in corso. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Lucca, addi' 12 luglio 2007 Il giudice: Nannipieri 07C1199