N. 716 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 2007
Ordinanza emessa il 12 aprile 2007 dal giudice di pace di Benevento nel procedimento penale a carico di Mussi Loretta Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza. - Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.41 del 24-10-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti del procedimento a carico di Mussi Loretta; Rilevato che la questione di legittimita' costituzionale puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice; Rilevato che nel presente giudizio risultano contestati i reati di ingiurie e diffamazione ex art. 594, commi 1 e 4 e 595 c.p.; Rilevato che per il reato di ingiurie aggravate ai sensi del comma 4, il codice penale prevedeva originariamente un aumento di pena rispetto alla pena base della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a tre milioni, mentre per il reato di diffamazione il codice penale prevedeva originariamente la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni; che, a seguito della attribuzione di competenze penali ai giudici di pace, a norma dell'art. 52, lettera a), del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, quando il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto in alternativa a quella della multa o dell'ammenda si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquantamila a lire cinque milioni, e se la pena detentiva e' superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' per un periodo da giorni dieci a mesi tre; Ritenuto che, pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in tema di prescrizione del reato, dovrebbe trovare applicazione, il disposto dell'art 6 n. l in base al quale quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo solo alla pena detentiva, ma quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di tre anni. Pertanto mentre per il reato di ingiurie aggravate la pena detentiva da considerare non sarebbe superiore a sei mesi (non potendosi calcolare l'aggravante ex comma 4 che non e' ad effetto speciale) e la prescrizione maturerebbe in sei anni, per il reato di diffamazione la pena detentiva da calcolare sarebbe comunque superiore a sei mesi, ed essendo prevista la possibilita' di pene diverse quali la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilita', dovrebbe applicarsi la disposizione ex comma 5 del citato art. 6 che prevede un termine di prescrizione di tre anni. Rilevato che e' gia' stata sollevata da altri giudici (Tribunale di Perugia, ordinanza 20 marzo 2006; Cassazione penale, sez. fer., ordinanza 31 agosto 2006) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5 del c.p., cosi' come sostituito dall'art. 6 della citata legge n. 251/2005, nella parte in cui prevede che, quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva o da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di tre anni; Considerato che nel presente giudizio non potrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 10 della stessa legge che prevede, al punto 3, la esclusione della applicabilita' immediata dei nuovi termini di prescrizione ai processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, posto che tale norma e' stata recentemente dichiarata incostituzionale (Corte costituzionale 23 ottobre 2006, n. 393). Rilevato che la questione di applicabilita' o meno della norma sui nuovi termini ex art. 6, punto 1 comma 5 della legge n. 251/2005 appare rilevante ai fini del presente giudizio, attesa la possibilita' di un'avvenuta prescrizione del reato di diffamazione di cui all'atto di citazione a giudizio in data 25 febbraio 2002. Osservato che conformemente a quanto rilevato dagli altri giudici che hanno gia' rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della norma in esame, la questione stessa appare non manifestamente infondata, sul rilevo che esiste una evidente e irrazionale differenziazione e sperequazione tra i casi meno gravi previsti dal comma 1 (per i quali la sanzione applicabile e' solo la pena pecuniaria e il termine di prescrizione resterebbe quindi quello previsto dal detto comma, cioe' sei anni se si tratti di delitto e quattro anni se si tratta di contravvenzione) mentre per i casi piu' gravi previsti dal comma 5, per i quali sono previsti anche la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita', il termine di prescrizione sarebbe inspiegabilmente minore (tre anni). Ritenuto, pertanto, la non manifesta infondatezza della dedotta incostituzionalita' della norma sopra esaminata in quanto contraria ai principi di ragionevolezza e ai canoni di uguaglianza tutelati dall'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 157, comma 5 c.p., cosi' come modificato dall'art. 6, legge n. 251/2005 nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva o da quella pecuniaria si applica il termine di prescrizione di tre anni. Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti non presenti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Omissis. Il giudice di pace: Rammaglia 07C1225