N. 346 ORDINANZA 10 - 19 ottobre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Amministrazione  pubblica  -  Legge finanziaria della Regione Lazio -
  Norme  in  tema  di incompatibilita' a cariche o a funzioni apicali
  presso  Enti  o  societa' regionali in pendenza di lite avente come
  controparte la Regione - Ulteriori norme relative alla composizione
  dell'Osservatorio   tecnico-scientifico   per  la  sicurezza  e  la
  legalita'  -  Ricorso  del  Presidente del Consiglio dei ministri -
  Sopravvenuta  rinuncia  al ricorso, accettata dalla Regione Lazio -
  Estinzione del processo.
- Legge  della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, artt. 12, commi 1,
  lettera b), e 3, e 13, comma 1, lettera b).
- Costituzione,  artt. 3,  24,  51,  97,  113  e  117, comma secondo,
  lettera  g);  norme  integrative  per  i giudizi davanti alla Corte
  costituzionale, art. 25.
(GU n.41 del 24-10-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12, commi 1,
lett.  b),  e  3, 13, comma 1, lett. b), capoverso g-bis) della legge
della  Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante «Legge finanziaria
regionale  per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre
2001,  n. 25)», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri  notificato  il 30 giugno 2006, depositato in cancelleria il
6 luglio 2006 ed iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2006;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio:
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25 settembre  2007 il giudice
relatore Sabino Cassese;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Crisci per la Regione
Lazio;
    Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto
ricorso  avverso  la  legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4,
recante  «Legge  finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11,
legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)»;
        che  oggetto dell'impugnazione sono l'art. 12, commi 1, lett.
b),  e  3,  in  riferimento  agli  artt. 3,  24,  51,  97 e 113 della
Costituzione,  e  l'art. 13,  comma 1,  lett.  b), nella parte in cui
aggiunge  la  lettera  g-bis)  al  comma 2  dell'art. 8  della  legge
regionale  5 luglio  2001,  n. 15  (Promozione  di interventi volti a
favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio
regionale),  in  riferimento  all'art. 117,  secondo comma, lett. g),
della Costituzione;
        che  l'art. 12,  commi 1, lett. b), e 3, della legge suddetta
introduce  l'incompatibilita'  per  lite pendente con la Regione, nei
confronti  di  coloro  che  ricoprono  cariche  sociali  o esercitano
funzioni  apicali  presso enti e/o societa' sottoposti al controllo e
alla  vigilanza dell'amministrazione regionale e, secondo il Governo,
violerebbe:  a)  il  diritto  del cittadino di agire (e resistere) in
giudizio (artt. 24 e 113 Cost.), prestandosi «ad usi strumentali» per
impedire  l'accesso  alle  suddette  cariche  (art. 51  Cost.); b) il
potere  di autorganizzazione degli enti e societa' regionali, ledendo
il  principio  di  ragionevolezza  e di buon andamento della pubblica
amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.);
        che  l'art. 13,  comma 1,  lett.  b), della stessa legge, nel
contesto  della  legge  regionale  che  promuove  interventi  volti a
favorire   un   sistema  integrato  di  sicurezza,  inserisce  tra  i
componenti  dell'«Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e
legalita»  -  che  ha  funzioni  di  supporto  per le attivita' della
Regione  in  tale ambito - un dirigente della Direzione Investigativa
Antimafia-Centro  operativo  Lazio e secondo il ricorrente violerebbe
l'art. 117,   secondo  comma,  lett.  g),  Cost.,  che  riserva  alla
competenza   esclusiva   statale   l'ordinamento  e  l'organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
        che  la Regione Lazio si e' costituita in giudizio, chiedendo
che   il   ricorso   sia   dichiarato  inammissibile  o  infondato  e
riservandosi di controdedurre piu' ampiamente;
        che,  con atto depositato il 12 settembre 2007, il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  -  preso atto del sopravvenuto art. 11
della  legge  Regione  Lazio  6 agosto  2007,  n. 15  (Assestamento e
variazione  del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno
finanziario   2007),  che  ha  abrogato  e  in  parte  modificato  le
disposizioni impugnate - ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
        che  a  tale  rinuncia  ha fatto seguito l'accettazione della
Regione  Lazio,  manifestata  all'udienza  pubblica  del 25 settembre
2007.
    Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita
da   accettazione   della   controparte,  comporta  l'estinzione  del
processo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Cassese
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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