N. 725 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 2007

Ordinanza  emessa  il  14 maggio 2007 dal giudice dell'esecuzione del
tribunale di Bologna nelle procedure esecutive riunite promosse dalla
Banca  Antoniana  Popolare  Venera  S.p.A.  ed  altri  contro Gazzoni
Frascara Giuseppe ed altra.

Procedimento  civile  -  Esecuzione  forzata  -  Espropriazione della
  partecipazione  detenuta dal debitore in societa' a responsabilita'
  limitata - Sussistenza di limiti statutari alla libera circolazione
  delle  quote  societarie Previsione, in caso di mancato accordo tra
  creditore,  debitore e societa' partecipata, di vendita all'incanto
  della   partecipazione   pignorata   -  Aggiudicazione  al  miglior
  offerente,  salvo  che  la  societa'  presenti,  entro dieci giorni
  dall'aggiudicazione, un altro acquirente che offra lo stesso prezzo
  - Omessa previsione del potere, in capo al giudice dell'esecuzione,
  di disporre, nel caso di mancata vendita della partecipazione anche
  dopo  un  secondo  incanto e nel difetto di altri beni del debitore
  utilmente  pignorabili, un nuovo incanto a prezzo ribassato fino ad
  un  quinto,  escludendo  nel  contempo  la  facolta' della societa'
  partecipata   di   designare   un  nuovo  acquirente  -  Denunciata
  violazione   del   principio   di   uguaglianza  sotto  il  profilo
  dell'ingiustificata    parificazione    normativa   di   situazioni
  eterogenee,  quali quella del socio in bonis e del socio sottoposto
  ad esecuzione - Asserita violazione del principio di ragionevolezza
  sotto  il  profilo  dell'irrazionale bilanciamento dei contrapposti
  interessi  del  creditore  alla  migliore realizzazione del proprio
  diritto  e  della  societa'  partecipata alla tutela della coesione
  della  propria  compagine  -  Incidenza  sul  diritto di difesa dei
  creditori  partecipanti  all'esecuzione - Denunciata violazione dei
  principi costituzionali in materia di proprieta' privata - Asserita
  lesione del principio di ragionevole durata del processo.
- Codice civile, art. 2471; codice di procedura civile, art. 538.
- Costituzione, artt. 3, 24, 42 e 111.
(GU n.42 del 31-10-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella  procedura  n. 1094/2006  R.G.  promossa da Banca Antoniana
Popolare  Veneta  S.p.A.,  elettivamente  domiciliato  presso e nello
studio dell'avv. Michele Moscato, del foro di Bologna;
    Contro   Giuseppe  Gazzoni  Frascara,  elettivamente  domiciliato
presso  e  nello studio dell'avv. Fabio Galassia del foro di Bologna;
procedura  cui  e'  riunita  la  proc.  esec.  mobiliare n. 1129/2006
promossa  da  Emilia  Romagna Factor S.p.A. elettivamente domiciliato
presso  e  nello  studio  dell'avv.  Gianni  Scagliarini, del foro di
Bologna;  con  l'intervento  di  Unicredit  Banca  d'impresa  S.p.A.,
elettivamente  domiciliato  presso  e  nello studio dell'avv. Antonio
Formaro,  del  foro  di  Bologna;  con  la  costituzione nel processo
esecutivo   della   societa'   G.M.G.   Group  S.r.l.,  elettivamente
domiciliato  presso  e  nello  studio dell'avv. Tiziana Tampieri, del
foro di Bologna; ha pronunciato la seguente ordinanza.
    A scioglimento della riserva formulata in esito all'udienza del 9
gennaio  2007 (di deserzione del secondo incanto fissato ex artt. 538
c.p.c.  e 2471 c.c.) e dato atto della scadenza dei termini assegnati
alle  parti  dal  G.E.  alla  stessa  udienza;  nonche' delle memorie
pervenute  successivamente dalle stesse; acquisito successivamente il
fascicolo d'ufficio;
                    Osserva in fatto e in diritto
    1.  -  In  data  27/29 marzo 2006 Banca Antoniana Popolare Veneta
S.p.A.  procedeva  a  pignoramento  -  tra  le altre - delle quote di
partecipazione  di  Giuseppe  Gazzoni  Frascara nella societa' G.M.G.
Group S.r.l., dopo avere intimato il 25 gennaio 2006 il pagamento con
precetto  della  somma  di  euro  4.044.237,40, sulla base di decreto
ingiuntivo del Tribunale di Bologna del 23 dicembre 2005;
    2.  -  In  data  7  aprile  2006  Emilia  Romagna  Factor  S.p.A.
sottoponeva  a  sua  volta  a  pignoramento  le  quote appartenenti a
Giuseppe  Gazzoni  Frascara  nella stessa misura del 20% del capitale
sociale  di  G.M.G.  Group  S.r.l.  e fino a concorrenza di 7.000.000
euro, avendo agito sulla base di un precetto notificato il 13 gennaio
2006  per  un  debito  di  euro  6.900.467,02,  con  titolo esecutivo
giudiziale (decreto ingiuntivo Trib. Bologna del 5 gennaio 2006);
    3. - In data 30 maggio 2006 il debitore depositava in cancelleria
dichiarazione  ai sensi dell'art. 492, comma 4 c.p.c., esponendo che,
oltre  le  quote  pignorate della predetta societa', non vi erano nel
suo patrimonio altri beni ulteriormente aggredibili;
    4.  -  Nel  corso  del  processo  erano  depositati i ricorsi per
intervento di Unicredit Banca d'impresa S.p.A.;
    5.  -  In  seguito  alle  istanze  di vendita il g.e. nominava un
custode  delle  quote  (con  provvedimenti  del 17 e 19 maggio 2006),
all'udienza   del   7   giugno   2006  dichiarava  improseguibile  il
pignoramento  delle  quote di altra societa' partecipata dal debitore
(Ristorante  da  Fabio  S.r.l.  in liquidazione) colpite dal medesimo
atto del creditore Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. (in ragione
della  apparente mancanza assoluta di valore delle stesse), dava atto
della stima conferita con l'incarico ad esperto contabile il 7 giugno
2006 e dunque in data 10 luglio 2006 disponeva la vendita all'incanto
-  ai  sensi  degli  artt. 2471  c.c.  e 538 c.p.c. - delle quote del
debitore Gazzoni Frascara quali al medesimo appartenenti nella misura
del  20% del capitale sociale di G.M.G. Group S.r.l.; veniva disposta
tale  forma  di  vendita  poiche'  era stato constatato il difetto di
qualsiasi «accordo sulla vendita» tra creditori, debitore e societa',
condizione   da   verificarsi   in   relazione  alla  qualita'  della
partecipazione  sotto  il  profilo della «libera trasferibilita»; dal
complesso   delle   clausole   statutarie   vigenti   all'epoca   del
pignoramento,  non  mutate  in  occasione  delle attivita' interne al
presente  procedimento esecutivo e comunque fino ad oggi, si evinceva
invero  che  la  circolazione  delle quote della citata S.r.l. G.M.G.
GROUP  e'  sottoposta alla limitazione di cui agli artt. 7, 8 e 9: le
partecipazioni  possono dunque trasferirsi tra vivi solo nel rispetto
della  procedura  prevista  all'art. 7,  con  l'obbligo, a carico del
socio  che  intenda  trasferire  in  tutto  o  in  parte  la  propria
partecipazione,  di  offrirla preventivamente agli altri soci i quali
hanno diritto di acquistarla alle condizioni dal punto a) al punto l)
del  medesimo  articolo; nello statuto era ed e' inoltre previsto che
solo se nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nei
termini  e  con  le  modalita'  di  tale  clausola il socio offerente
diviene  libero  di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente
indicato in preventiva comunicazione da inviare ai soci; tale vincolo
alla  libera  trasferibilita'  della quota pignorata non e' stato mai
oggetto  di  contestazione  tra  le  parti  ed invero il g.e., con la
citata   ordinanza,   ha   dato   atto   che   per  effetto  di  esso
«l'aggiudicazione  si  intendera'  definitiva  se  la societa', entro
dieci  giorni  dall'aggiudicazione  provvisoria in favore del miglior
offerente  e  quale  conseguita  in  udienza, non avra' presentato un
altro acquirente per lo stesso prezzo», facendosi dunque applicazione
della  disposizione di cui all'art. 2471, comma 3, seconda parte c.c.
in  coordinamento  con  l'art. 534  e  s. c.p.c.; tali norme, invero,
dettate   in  materia  di  espropriazione  di  beni  mobili,  possono
estendersi anche alla regolazione della espropriazione di un bene, la
quota di S.r.l., per la quale con la riforma di cui all'art. 3, comma
1.  d.lgs. 17 gennaio 2003, n .6 e a decorrere dal 1° gennaio 2004 il
pignoramento,  ai  sensi dell'art. 2471, comma 1 c.c., si effettua in
modo  diretto, con notifica al debitore ed alla societa' e iscrizione
successiva nel registro delle imprese;
    6.  -  Nella  fattispecie l'asta seguita all'ordinanza di vendita
all'incanto  fissata  per  l'udienza  del  18  ottobre  2006 e' stata
dichiarata  deserta,  essendo  la  quota  rimasta  «invenduta»; fatta
applicazione dell'art. 538 c.p.c. e dunque fissato un nuovo incanto a
prezzo  ribassato  di  un  quinto ed ancora avanti al g.e. anche tale
esperimento,  all'udienza del 9 gennaio 2007, non ha fatto conseguire
alcuna  aggiudicazione, per mancanza di offerte; in occasione di tale
udienza  e su sollecitazione officiosa le parti - permanendo dissenso
sulla   vendita  ai  sensi  dell'art. 2471,  comma  3  c.c.  -  hanno
interloquito  sulla  forma  di  vendita,  richiedendosi  da parte dei
creditori di disporre vendita all'incanto o tramite commissionario, a
prezzo  eventualmente  ribassato  fino  ad un quinto ma «in ogni caso
dando  atto  della  non ricorrenza per entrambi i casi della facolta'
della  societa'  G.M.G.  Group  S.r.l.  di  indicare  all'esito della
vendita e nei dieci giorni successivi soggetti diversi dall'eventuale
acquirente,  contestando  percio'  la  ricorrenza,  almeno ora, delle
guarentigie  di  cui  all'art. 2471  c.c.»,  un'istanza fatta propria
altresi'  dal  debitore Gazzoni; a sua volta la societa' partecipata,
G.M.G.  Group  S.r.l.  ha  comunque  chiesto che, disposta la vendita
ancora  con  incanto e a prezzo ribassato o solo in subordine tramite
commissionario,  sia  in  ogni  caso  salvaguardato ed esplicitato il
diritto  della  societa' stessa di «designazione alternativa ai sensi
dell'art. 2471 c.c.»;
    7.  -  Rileva questo G.E. che, in effetti, l'indirizzo formatosi,
dopo  la  riforma  societaria  di cui al d.lgs. n. 6/2003, per cui il
pignoramento  delle  quote  societarie  si  attua nelle forme dirette
richiamanti    l'esecuzione   mobiliare   e   non   piu'   ai   sensi
dell'espropriazione  presso  terzi,  imponga un coordinamento sia sul
piano  della  forma  della  vendita sia sul limite sino al quale essa
debba  a  sua  volta rispettare il dettato, in apparenza generale, di
cui all'art. 2471 c.c.; per esso, in difetto di accordo tra le parti,
vi  sarebbe  in ogni caso l'obbligo da parte del giudice di procedere
con  una specifica forma (la vendita con incanto) e con la previsione
legale della perdita di effetti dell'aggiudicazione se la societa', a
parita'  di  condizioni  di  prezzo,  indichi un altro acquirente nei
dieci giorni successivi; ritiene questo giudice che, qualunque sia la
specie  di  rinvio operata dalla disposizione sostanziale rispetto al
codice   di   rito,   nel   frattempo   e  successivamente  riformato
posteriormente  al  1° gennaio 2004 ed in particolare con la legge 24
febbraui  2006,  n. 52 all'art. 538 c.p.c. e con effetti dal 1° marzo
2006,  dunque  da  data anteriore al pignoramento, la questione della
applicazione di tale guarentigia a favore della societa' e', nel caso
di  specie,  rilevante;  invero  la  norma  di cui all'art. 2471 c.c.
appare  speciale  rispetto  alla  disposizione  del codice di rito in
quanto  sembra  assumere  un  metodo,  la  formazione  del prezzo per
effetto   di   un   pubblico   incanto   e   dunque  con  la  ricerca
dell'acquirente  in  sede  di  esperimento d'asta, quale procedimento
intimamente  rispettoso  della salvaguardia delle ragioni di coesione
realizzate per la societa' a responsabilita' limitata con la clausola
che  limiti,  in qualsiasi modo, la circolazione verso terzi non soci
delle  relative  partecipazioni;  sul punto della vendita all'incanto
non  esistono  netti  dissensi  tra  le  parti,  mentre  la questione
dell'applicazione  di  tale regime, pur non ulteriormente previsto in
via espressa dal tenore letterale dell'art. 538 c.p.c. e dunque anche
per  un incanto successivo al secondo andato deserto, potrebbe essere
ricomposta   opinando,   in   ragione   della  ricordata  specialita'
dell'art. 2471 c.c., per una prevalenza di tale norma e dunque la sua
necessaria applicazione, in virtu' del richiamo di tutte le ulteriori
regole di funzionamento dettate dal codice di rito e compatibili, tra
cui  l'apparente  automatismo  del  ribasso di un quinto del prezzo e
successivo  incanto  «quando  una  cosa  resta invenduta», condizione
sussistente  non  solo per effetto del primo e secondo incanto ma per
ogni esperimento successivo, almeno nell'ipotesi in cui la permanenza
di  tale  unico sistema di liquidazione sia imposta - come nel caso -
da altra norma;
    1.  -  La questione appare dunque «rilevante», inoltre, in quanto
l'adozione  della  peculiare  procedura di vendita all'incanto con il
rispetto  della  facolta'  di  designazione alternativa da assicurare
ancora alla societa' nei dieci giorni dall'aggiudicazione costituisce
un  aspetto  essenziale  del  regime  specifico della vendita forzata
della  quota  di  S.r.l.  che,  per  le  caratteristiche  di  massima
trasparenza   e   pubblicita'  dell'espropriazione,  dovrebbe  essere
enunciata in modo espresso gia' in questa fase del processo esecutivo
e  dunque  nel  provvedimento giudiziale con cui la stessa vendita e'
ordinata,  costituendo  essa  uno  specifico  modello provvedimentale
prima ancora che una facolta' collaterale attribuita dall'ordinamento
ad  un  soggetto  interessato  e  scaturente  dall'evento,  futuro ed
incerto, dell'aggiudicazione; cosi' la disposizione di complemento di
cui all'art. 490 c.p.c., invero, impone la pubblica notizia di «tutti
i  dati che possono interessare il pubblico» e a sua volta il comma 2
dello  stesso  articolo  prescrive una speciale pubblicita' anche sui
siti  internet  «in  caso di espropriazione di beni mobili registrati
per  un valore superiore a 25.000 euro», condizione ricorrente e gia'
applicata  da  questo  g.e.  nella fattispecie, in quanto la quota e'
stata  posta in vendita al primo incanto a 483.000 euro e con ribasso
successivo  ancora  per  un  prezzo  diminuito entro un quinto ma ben
superiore  a  25.000  euro; la questione risulterebbe, come premesso,
rilevante  ritenendo  il  G.E.  che il difetto, anche dopo il secondo
incanto andato deserto, di una tipologia dell'ordinanza di vendita di
quote  di  S.r.l. che instauri una competitivita' pura fra offerenti,
cioe'  senza  soggezione  potenziale  alla  designazione  alternativa
dell'aggiudicatario, impone l'applicazione prevalente su ogni modello
di  vendita,  ed  ancor piu' se all'incanto, della prerogativa di cui
all'art. 2471,  comma 3 c.c. e, con esso, il riconoscimento che, allo
stato,  questo  giudice  non  potrebbe,  anche in via definitiva, che
emettere  un'ordinanza ricognitiva di tale facolta' adattando ad essa
le norme sull'espropriazione dei beni mobili;
    2.  -  Tale conseguenza provvedimentale e' ritenuta altresi' «non
manifestamente    priva   di   dubbi   circa   la   sua   correttezza
costituzionale»;  questo  G.E.  ritiene  che  l'applicazione  di tale
norma,  apparentemente  resa necessaria dalla complessiva specialita'
dell'intero  comma  3  dell'art. 2471  c.c.  e  dunque  imponendo  la
necessita'  di disporre, nonostante il secondo incanto andato deserto
e  nonostante  la  dichiarata  impossidenza  del  debitore, ancora la
vendita  all'incanto,  a  prezzo  ribassato  fino  ad  un  quinto  ma
condizionando   la   definitivita'   dell'aggiudicazione  al  mancato
esercizio da parte della societa' del diritto di «presentare un altro
acquirente  che  offra  lo stesso prezzo», sia dubitabile di coerenza
con  le  disposizioni costituzionali di cui all'art. 3, 24 e 111 e 42
Cost.;
    3. - Dagli atti, in particolare dalla stima, dall'andamento delle
operazioni  di  custodia  e  dal  resoconto delle attivita' espletate
dall'ausiliario nella ricerca informativa di possibili acquirenti, e'
emerso  che tale clausola non e' estranea al meccanismo determinativo
del   prezzo   finale   ed   anzi   alla  stessa  effettivita'  della
partecipazione  di  terzi;  si  tratta  di una circostanza che assume
rilievo  non  solo  in  fatto  (con  inevitabile  opinabilita'  della
ricostruzione  della  dinamica  economica  pur  versata  in  atti dal
custode  e  relativa  alla  formazione  dell'incontro  tra domanda ed
offerta  in  questo  settore di mercato) ma nella misura in cui essa,
gia'  in  astratto,  incida  ex art. 42 Cost. sulla proiezione (anche
processuale  ex  art. 24  Cost.) del diritto di credito di coloro che
promuovono  o  partecipano  con titolo ex art. 499 c.p.c. al processo
esecutivo,  i  creditori  da  un. lato  e  sul  diritto  alla massima
valorizzazione   del  proprio  patrimonio,  che  anche  il  debitore,
dall'altro,  esprime;  entrambi  -  come  accaduto nell'esecuzione in
oggetto - convergono sul medesimo interesse a che il prezzo d'asta si
formi  secondo  un  meccanismo  competitivo puro; ed allora la deroga
all'ordinario  regime  d'asta, fondato per la generalita' dei beni su
una  rigida competitivita' e dunque sul solo criterio del prezzo piu'
alto,   va  qui  dubitata  laddove  assicura  all'interesse  tutelato
dall'art. 2471   c.c.  -  la  protezione  della  coesione  societaria
dall'ingresso  nella  S.r.l. di soggetti non graditi - una prevalenza
tale  da  alterare il modello ottimale del miglior prezzo di mercato,
con  attribuzione di proprieta' se da chiunque offerto, che e' invece
coerente  con  l'interesse alla tutela del credito e della proprieta'
al contempo, alla stregua dell'art. 42 Cost. che tra l'altro protegge
altresi'   l'accessibilita'   piu'   ampia  a  chiunque  anche  della
proprieta'  privata; tale sbilanciamento in favore della societa', se
posto  in  termini  assoluti  e dunque, come nella fattispecie, anche
dopo  un  secondo  incanto  deserto  e pure - ex art. 492 c.p.c. - in
mancanza  di  altri  beni  su  cui  i  creditori possano soddisfarsi,
costituisce  all'apparenza  un  assetto  normativo  che eccede la sua
giustificazione  protettiva  originaria  dell'interesse alla coesione
della  compagine  sociale;  esso  invero,  precludendo  che  un terzo
divenga  l'acquirente della partecipazione societaria sulla sola base
del   prezzo   piu'  alto  offerto  durante  l'asta  della  procedura
esecutiva,  rivela  un irrazionale, anche perche' assoluto, indice di
debolezza  dello  statuto normativo della quota; la compresenza della
aggiudicazione  condizionata  alla scelta della societa' implica, nel
sistema  dell'art. 2471  c.c.,  innanzitutto  un  pregiudizio  per il
diritto  del  creditore  (del  socio  di  societa'  a responsabilita'
limitata)   in   quanto   egli,   riponendo  proprio  sulla  garanzia
patrimoniale  offerta  dal  debitore  attraverso quel bene la propria
aspettativa  di  realizzo  del  credito,  mostra  di essere preferito
dall'ordinamento  rispetto  alla maggior tutela offerta alla societa'
che,  pur non impedendo in assoluto la circolazione anche nell'ambito
espropriativo  della  quota,  dunque la sua piena qualita' di «bene»,
conserva   un   potere   -   permettere   ex   post  l'aggiudicazione
subordinandola alla mancata indicazione di altro socio - che delimita
la  libera  formazione  del prezzo di mercato del bene stesso; a tale
processo   economico,  del  tutto  recepito  dai  processi  esecutivi
giurisdizionali  che  tendono  nell'interesse  dei  creditori  e  del
debitore  all'ottimizzazione  delle fasi liquidatorie, non puo' dirsi
in  alcun  modo  estranea  la  sussistenza  o meno - come proprio dei
regimi  di  prelazione legale, ad es. nel settore dei beni di vincolo
artistico   -   di   delimitazioni   soggettive   finali   preclusive
dell'acquisto;   le  stesse  considerazioni  debbono  esprimersi  con
riguardo all'esecutato, almeno nell'ipotesi limite verificatasi nella
presente  procedura esecutiva, ove Gazzoni Frascara - dichiaratosi ex
art. 492 c.p.c., anche con responsabilita' penale ex art. 388 c.p. in
caso   di  omissione  o  falsita',  privo  di  altri  beni  utilmente
pignorabili  - resta titolare di un patrimonio, segregato nella quota
di S.r.l., senza poterne valorizzare, neanche dopo il secondo incanto
deserto,   ogni   potenzialita'   ai   fini   della   responsabilita'
patrimoniale  ex  art. 2740  c.c.;  la  sua  posizione soggettiva, di
debitore  esecutato  che con tale bene di proprieta' e' privato della
libera  facolta'  di  trasferimento  della partecipazione societaria,
appare ingiustificatamente deteriore - ex att. 42 e 3 Cost. - poiche'
trattata   ad  identico  modo  del  socio  che  voglia  autonomamente
trasferire  inter  vivos  la  quota  di  una  societa' in cui viga il
principio della non libera circolazione, nonostante le due situazioni
siano  almeno  in  parte  diverse;  mentre con la seconda il socio in
bonis  tende  solo  al  perseguimento  dell'interesse  egoistico  del
realizzo dell'investimento da contemperare all'esigenza societaria di
barriera  all'ingresso, in caso di socio che subisce l'espropriazione
dal  proprio  creditore  particolare  e' la stessa applicazione della
regola della responsabilita' patrimoniale ex art. 2740 c.c. con tutti
i  beni  a subire, a detrimento del socio-debitore, una compressione;
il socio-debitore - come nel caso di specie - patisce una limitazione
nel  regime  di  circolazione  della  quota  che, normativamente, non
mostra  di  distinguere  situazioni  differenti, immotivatamente rese
omogenee dalla comune disciplina ispirata all'identico favor verso la
elettivita'  della  composizione  societaria  a  scapito  anche della
nozione di patrimonio in se' della quota;
    4. - Altro profilo vulnerato sembra poi, nell'ambito del processo
esecutivo  quale  contesto di organizzazione della difesa dei diritti
di  credito  e  di  proprieta' e di attuazione con il ministero dello
Stato della tutela satisfattiva contro l'inadempiente, l'effettivita'
del  diritto  di  difesa  ex art. 24 Cost. e del diritto ad un giusto
processo  di  ragionevole  durata  ex art. 111 Cost.; la segregazione
patrimoniale  conseguita  dal  debitore  attraverso  l'allocazione di
parte  del  proprio  patrimonio  nell'ambito  di  una  partecipazione
societaria   di   S.r.l.  ha  riconfigurato,  in  difetto  comprovato
processualmente  di altri beni, la responsabilita' patrimoniale dello
stesso  socio;  verso  tale  soggetto,  divenuto  debitore di terzi e
percio'  esecutato,  i  creditori  possono  esercitare le sole azioni
espropriative  di  cui  al  pignoramento  di  quota che, per i limiti
considerati   ex   art. 2471   c.c.,   subiscono   una  rimodulazione
attenuativa della loro attitudine satisfattoria; esse cedono a fronte
di un interesse che non appare equiordinato, in quanto la guarentigia
concessa  alla  societa'  non  e'  espressione  di  un trattamento di
maggior  favore  normativamente dato alla condizione soggettiva di un
creditore diversamente meritevole; il conflitto, interno al processo,
rivela  invece un profilo di irrazionalita' di tutela ex art. 3 Cost.
laddove  sacrifica  il  ceto  creditorio  rispetto all'esigenza della
societa'   di  preservazione  della  coesione  soggettiva  alla  vita
societaria;  in  realta'  la cennata alterazione della metodologia di
formazione del prezzo, pregiudizievole sia per i creditori sia per il
debitore  e  nonostante  la  inesistenza  di  altri beni aggredibili,
introduce un'assolutezza di tutela della societa' non compatibile con
un ordinato e celere svolgimento dello stesso processo espropriativo;
questo  resta  vincolato  al perseguimento del suo naturale risultato
liquidatorio  ma,  a differenza di ogni altro processo esecutivo, non
si  puo'  declinare  sulla  massima  valorizzazione del bene messo in
vendita,che non e'. acquistabile dagli interessati per il solo merito
competitivo  delle  offerte; oltre alla cennata obbligatorieta' della
vendita  all'incanto  - dovuta alla specialita' dell'art. 2471 c.c. -
la  permanenza  ad ogni incanto altresi' della prelazione designativa
in  favore  della  societa'  confligge  con  un  accesso  al processo
espropriativo  proporzionatamente agevole per il creditore, oltre che
ispirato  ad  una  fattibilita' in tempi ragionevolmente celeri della
fase  liquidatoria  che,  come nella fattispecie, ha assunto un tempo
ben   eccedente   l'ordinario   periodo   richiesto  agli  organi  di
coaudizione,  nelle  more  presposti  ad  atti  conservativi,  per la
ricerca degli interessati;
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 2471  codice  civile,  538  codice di procedura
civile,  1,  legge costituzionale 9 febbraio 1948, 23, legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata nel
presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale, di cui
in  motivazione,  relativa agli artt. 2471 codice civile e 538 codice
di  procedura  civile  -  per contrasto con gli artt. 3, 42, 24 e 111
Cost.  -  nella  parte  in  cui  tali norme non prevedono, in caso di
mancata  vendita  della quota pignorata di societa' a responsabilita'
limitata  anche  dopo il secondo incanto e pur se in difetto di altri
beni del debitore esecutato proprietario della quota, la possibilita'
per  il  giudice  dell'esecuzione  di disporre nuovo incanto a prezzo
ribassato  fino  ad  un  quinto  ma con esclusione della possibilita'
della  societa' di presentare un altro acquirente che offra lo stesso
prezzo entro dieci giorni dall'aggiudicazione;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone  che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
con  urgenza  notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del
Consiglio dei ministri, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento e trasmessa, insieme a tutti gli atti del procedimento
(previa formazione dell'indice ex art. 36 disp. att. c.p.c.) e con la
prova  delle  predette  notificazioni  e  comunicazioni,  alla  Corte
costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Bologna,  nella  Camera  di consiglio della IV
sezione civile del Tribunale, il 20 aprile 2007.
        Bologna, addi' 11 maggio 2007
             Il giudice dell'esecuzione mobiliare: Ferro
07C1238