N. 727 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 2007

Ordinanza  emessa  il  17 aprile  2007  dal  tribunale  di Biella nel
procedimento penale a carico di Scanzio Orazio

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Reati  puniti  con  pena diversa da quella detentiva e da quella
  pecuniaria  -  Termine  di  prescrizione  di  tre  anni  -  Mancata
  previsione  dell'applicazione  di  tale  termine  a tutti gli altri
  reati di competenza del giudice di pace - Irragionevolezza.
- Codice penale, art. 157, comma quinto, sostituito dall'art. 6 della
  legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.42 del 31-10-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale  a  carico di Scanzio
Orazio,  nato  a  Biella  il  29  luglio  1947, citato a giudizio con
decreto  del g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale in data
14  marzo  2006  per  rispondere del delitto di cui all'art. 590 c.p.
commesso in data 30 giugno 2001;
    Rilevato    che    il    predetto   reato,   stante   il   tenore
dell'imputazione,   rientra  nell'attuale  sfera  di  competenza  per
materia  del  giudice di pace, e che, pertanto, ad esso devono essere
applicate le sanzioni di cui al titolo II del d.lgs. n. 274/2000 come
disposto   dall'art. 63   della   norma  in  parola,  con  esclusione
dell'applicabilita'   anche  del  titolo  I  (radicandosi  invero  la
competenza del tribunale sulla base della disposizione transitoria di
cui all'art. 64, comma 2 della medesima norma, di cui non sussiste il
duplice  presupposto della commissione del fatto successivamente al 6
ottobre  2000,  data  di  pubblicazione  del  d.lgs.  n. 274/2000,  e
dell'iscrizione  della  notizia  di reato posteriormente al 2 gennaio
2002,   data   di  entrata  in  vigore  del  d.lgs.  n. 274/2000,  in
particolare  difettando  nel  caso  di specie la seconda delle citate
condizioni, in quanto il presente procedimento, avendo n. di R.G.N.R.
3111/01,  e'  stato  sicuramente  iscritto anteriormente al 2 gennaio
2002);
    Atteso  che  al  delitto  di lesioni colpose non aggravate non e'
applicabile  il termine di prescrizione previsto dall'art. 157, comma
5  c.p. introdotto dalla legge n. 251/2005 (astrattamente applicabile
quale  norma  prescrizionale piu' favorevole) secondo cui «quando per
il  reato  la  legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da
quella  pecuniaria  si  applica  il  termine  di tre anni» essendo il
delitto in parola originariamente punito con la pena della reclusione
fino  a  tre  mesi  o  con  la pena della multa, cio' da cui discende
l'applicabilita'  del  trattamento sanzionatorio di cui alla lett. a)
prima  parte  dell'art. 52  del d.lgs. n. 274/2000 che prevede per il
caso  in  esame l'applicabilita' della pena pecuniaria della multa in
via esclusiva, dovendosi pertanto applicare il termine prescrizionale
considerevolmente  piu'  lungo  di  cui  al primo comma dell'art. 157
c.p.,  contrariamente  a quanto accade, ad esempio, per il delitto di
lesioni  colpose  gravissime  ovvero  di  lesioni dolose (delitti che
ledono  con  maggior  grado  di intensita' il medesimo bene giuridico
tutelato  dalla  fattispecie  ascritta  all'odierno  imputato),  che,
essendo  originariamente  puniti  rispettivamente  con  la pena della
reclusione  fino  a  due  anni o della multa e con la sola pena della
reclusione,  comporterebbero  ora  l'applicazione in caso di condanna
della  pena  pecuniaria  alternativamente  a  quella della permanenza
domiciliare  ovvero  del  lavoro  di  pubblica  utilita',  ossia pene
diverse   da   quella   detentiva  pecuniaria,  cui  appare  pertanto
riferibile  la  disposizione  del comma 5 dell'art. 157 nella attuale
formulazione,  con la conseguente prescrittibilita' nel termine breve
di tre anni;
    Ritenuto  che,  cio' premesso, si riveli rilevante nel giudizio a
quo  la  questione  della legittimita' costituzionale - peraltro gia'
sollevata  dal  Tribunale  di  Perugia con ordinanza in data 20 marzo
2006  - dell'art. 157 c.p. per violazione dell'art. 3 Cost. in quanto
contempla  irragionevolmente  per  fatti per cui e' prevista una pena
diversa  da  quella  detentiva  e  da  quella  pecuniaria  termini di
prescrizioni  piu'  brevi  rispetto  a quelli applicabili a fatti, di
piu'  lieve entita' e piu' lievemente sanzionati dalle relative norme
di  parte  speciale del c.p., per cui e' prevista in via esclusiva la
pena pecuniaria;
    Considerato, invero, che all'imputato e' contestato il delitto di
lesioni   colpose   per  il  quale  risulta  applicabile  il  termine
prescrizionale  di  cui  al  primo  comma  dell'art. 157 c.p., ma che
potrebbe   considerarsi  gia'  prescritto  nell'ipotesi  di  ritenuta
fondatezza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale che si
propone;
    Osservato  che, per la compiuta illustrazione della non manifesta
infondatezza   della   questione,   ci   si   possa   riportare  alle
considerazioni  gia'  sviluppate nella citata ordinanza del Tribunale
di  Perugia, che ivi pertanto integralmente si trascrive per la parte
che interessa;
    «Innanzi  tutto  deve  ritenersi  che  il disposto dell'art. 157,
comma 5 c.p., risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6, legge
n. 251/2005,  non  sia  riferibile  a reati diversi da quelli oggi di
competenza  del giudice di pace, puniti con la permanenza domiciliare
o  il  lavoro sostitutivo. Diversamente intesa, la norma risulterebbe
inapplicabile,  in quanto priva di qualsivoglia concreto riferimento.
D'altro   canto   nulla  rileva  che  l'art. 52,  d.lgs.  n. 274/2000
contempli  un  meccanismo  sanzionatorio  a  griglia,  prevedendo  al
secondo  comma  lett. a),  seconda  parte,  lett. b),  e lett. c), in
alternativa alle altre, anche la mera pena pecuniaria. In particolare
deve  escludersi che per il solo fatto della possibilita' di irrogare
quest'ultima, debba aversi riguardo al termine dettato dall'art. 157,
comma 1 c.p., in forza del quale la prescrizione matura in almeno sei
anni  per  i delitti e in almeno quattro anni per le contravvenzioni,
anche  se  puniti con la sola pena pecuniaria. Il primo comma infatti
correla  il  termine  alla natura del reato mentre il quinto comma al
fatto  in  se'  che  la  legge  stabilisca una pena diversa da quella
detentiva e da quella pecuniaria. Men che mai, stante il tenore della
norma,  potrebbe  aversi  riguardo al tipo di trattamento in concreto
irrogato,   atteso   che  la  prescrizione  e'  correlata  alla  pena
edittalmente prevista.
    Cio'  posto,  deve  prendersi  atto che vi sono reati attualmente
rientranti  nella  competenza  del  giudice di pace, in genere quelli
meno  gravi,  per  i  quali e' irrogabile la sola pena pecuniaria: si
tratta   dei   casi   contemplati   dall'art. 52,   comma  1,  d.lgs.
n. 274/2000,  cioe' dei reati originariamente puniti con la sola pena
pecuniaria, come la minaccia semplice di cui all'art. 612 c.p., e dei
casi  contemplati dall'art. 52, comma 2, lett. a), prima parte, cioe'
dei  reati per i quali era prevista la pena detentiva non superiore a
mesi sei alternativa a quella pecuniaria, come nel caso dell'ingiuria
di  cui  all'art. 594  c.p.  Valutando il sistema delineato dal nuovo
art. 157  c.p.,  commi  1  e 5, deve necessariamente concludersi, non
essendo possibile pervenire a soluzioni interpretative diverse, che i
reati  oggi di competenza del giudice di pace sono soggetti a termini
di  prescrizione diversi, a seconda che siano puniti con la sola pena
pecuniaria,  nel  qual caso il termine e' di anni sei per i delitti e
di  anni  quattro per le contravvenzioni, ovvero, in alternativa, con
la  permanenza  domiciliare o il lavoro sostitutivo, nel qual caso il
termine  e'  sempre  di  anni  tre. Ma un siffatto meccanismo risulta
platealmente  irragionevole, in quanto, a prescindere da qualsivoglia
riferimento  alla  possibilita'  di  un  piu'  rapido  "oblio sociale
dell'illecito", si contempla un termine prescrizionale piu' lungo per
reati  oggettivamente meno gravi (talvolta di gran lunga meno gravi),
in  quanto  implicanti  una  minore  offesa ad uno stesso bene ovvero
lesivi  di  un  bene  di rango inferiore. E' sufficiente in proposito
considerare  che se taluno minaccia di picchiare un altro individuo o
lo  percuote,  i delitti di cui agli artt. 612 e 581 c.p., puniti con
pena  pecuniaria, sono soggetti al termine prescrizionale di anni sei
mentre  se  lo  stesso individuo passa effettivamente a vie di fatto,
procurando  lesioni  lievi,  il  reato,  punito  anche con permanenza
domiciliare   o   lavoro  sostitutivo,  e'  soggetto  al  termine  di
prescrizione  di  anni  tre. Analogamente nel rapporto tra ingiuria e
diffamazione.   Ad   una   siffatta   irrazionalita',  ascrivibile  a
malgoverno  della  discrezionalita'  legislativa  e non emendabile in
malam partem, non puo' ovviarsi che con l'unificazione del termine di
prescrizione per tutti i reati di competenza del giudice di pace, nel
senso che sia per essi indistintamente applicabile il termine di anni
tre,  come  previsto  dall'art. 157,  comma  5 c.p. Cio' risponde del
resto all'eadem ratio della creazione di un "diritto mite", in cui la
mitezza  si  rifletta non solo nel trattamento sanzionatorio ma anche
nella  delimitazione  del  lasso  temporale  entro  il  quale permane
l'interesse alla punizione.».
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata per contrasto
con  l'art. 3  Cost.  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 157,  comma  5  c.p.,  come  novellato  dall'art. 6,  legge
n. 251/2005,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il termine di
prescrizione  di  anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con
pena  diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli
altri reati di competenza del giudice di pace;
    Sospende  il  processo  e  ordina la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale;
    Dispone  che  l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle
parti,  sia  notificata all'imputato, al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della
Repubblica.
        Biella, addi' 17 aprile 2007
                        Il giudice: Frattini
07C1240