N. 359 SENTENZA 24 - 31 ottobre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Lavoro  e occupazione - Lavoratori addetti a lavori socialmente utili
  -  Norma  della  Regione  Siciliana  -  Compenso orario integrativo
  dovuto  in caso di superamento dell'orario normale - Determinazione
  con   norma   autoqualificata   interpretativa,   e  con  efficacia
  decorrente  dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio
  1988,  n. 3,  in misura comportante nuovi oneri per l'ente fruitore
  della  prestazione - Omessa indicazione della entita' della nuova e
  maggiore  spesa  e  mancata previsione della relativa copertura per
  gli  anni  pregressi - Illegittimita' costituzionale in parte qua -
  Assorbimento di ulteriore censura.
- Legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23, art. 44.
- Costituzione, artt. 81, comma quarto (e 119, primo comma).
(GU n.43 del 7-11-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 44 della legge
della  Regione  Siciliana 23 dicembre  2002, n. 23 (Norme finanziarie
urgenti  -  Variazione al bilancio della Regione siciliana per l'anno
finanziario  2002  -  Seconda  misura  salva  deficit),  promosso con
ordinanza del 28 aprile 2006 dal Tribunale di Ragusa nel procedimento
civile  vertente  tra  Concetta  Di  Paola  ed  altri  e la Provincia
regionale di Ragusa, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie
speciale, dell'anno 2006.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia regionale di Ragusa;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25 settembre  2007 il giudice
relatore Luigi Mazzella;
    Udito  l'avvocato  Giancarlo  Costa per la Provincia regionale di
Ragusa.

                          Ritenuto in fatto

    Con  ordinanza  del  28 aprile  2006  il  Tribunale  di Ragusa ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale - in relazione
agli artt. 81, quarto comma, e 119, primo comma, della Costituzione -
dell'art. 44  della  legge  della Regione Siciliana 23 dicembre 2002,
n. 23  (Norme  finanziarie  urgenti  -  Variazione  al bilancio della
Regione  siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva
deficit),  nella  parte  in  cui dispone, con effetto dall'entrata in
vigore  della  legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 (Disposizioni in
materia  di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento
degli  oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in
Sicilia),   nuovi   criteri   di   calcolo   delle  maggiorazioni  da
corrispondere  ai  soggetti impiegati in lavori socialmente utili per
una durata oraria eccedente quella ordinaria.
    Osserva  il  rimettente  che,  in  base  all'art. 8, comma 2, del
decreto   legislativo  1°  dicembre  1997,  n. 468  (Revisione  della
disciplina  sui  lavori  socialmente  utili, a norma dell'articolo 22
della  legge  24  giugno  1997,  n. 196),  i  predetti soggetti «sono
impegnati  per  l'orario  settimanale corrispondente alla proporzione
tra   il  trattamento  stesso  e  il  livello  retributivo  iniziale,
calcolato  al  netto  delle  ritenute previdenziali ed assistenziali,
previsto  per  i dipendenti che svolgono attivita' analoghe presso il
soggetto  promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore
settimanali  e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno
per   un  orario  superiore,  entro  il  limite  del  normale  orario
contrattuale,   ai   lavoratori   compete   un   importo  integrativo
corrispondente   alla   retribuzione   oraria   relativa  al  livello
retributivo  iniziale,  calcolato detraendo le ritenute previdenziali
ed  assistenziali  previste  per  i dipendenti che svolgono attivita'
analoghe  presso  il  soggetto  utilizzatore».  Tale  norma  e' stata
recepita  integralmente  dall'art. 1,  comma 1, dalla legge regionale
siciliana  n. 3 del 1998, sennonche', a distanza di quattro anni, con
l'art. 44  della  legge  regionale  siciliana n. 23 del 2002 e' stato
disposto   un  diverso  calcolo  della  tariffa  oraria  dell'importo
integrativo  di  cui  all'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 468 del 1997,
utilizzando come base di calcolo la retribuzione mensile spettante al
livello   retributivo   iniziale   dei  dipendenti  che  il  soggetto
utilizzatore   impiega   in   analoghe   attivita',  al  netto  delle
corrispondenti  ritenute  previdenziali  ed  assistenziali, decurtato
dell'assegno  per  i  lavori socialmente utili, e dividendo l'importo
risultante  non  gia'  per  il  numero  di ore mensili previsto per i
dipendenti  del  soggetto utilizzatore (mediamente 156 ore) ma per la
differenza  tra  l'orario  convenzionale  mensile dei dipendenti e il
monte  ore  medio mensile di utilizzazione dei lavoratori socialmente
utili, fissato in 86 ore.
    Il  giudice  a  quo  espone che, nella fattispecie, i ricorrenti,
occupati  in  lavori socialmente utili presso la Provincia di Ragusa,
hanno   invocato,  con  vari  ricorsi,  poi  riuniti,  depositati  il
4 febbraio  2005,  l'applicazione  del  citato  art. 44  della  legge
regionale  n. 23  del 2002 per ottenere il pagamento delle differenze
tra  il  maggior importo della tariffa oraria calcolato secondo detta
norma e quello inferiore, gia' loro corrisposto ai sensi dell'art. 8,
comma 2,   del   d.lgs.  n. 468  del  1997.  Tale  pretesa  e'  stata
espressamente  limitata  al  quadriennio 1998/2002, atteso che per il
periodo successivo l'amministrazione convenuta si e' gia' adeguata al
nuovo criterio di calcolo.
    Ritenuta  pacifica  la rilevanza della questione, dal momento che
il  criterio  di  calcolo  introdotto dalla norma denunciata comporta
maggiori   oneri   finanziari   per   l'amministrazione   provinciale
convenuta,   rileva   il   rimettente   che   la   questione  non  e'
manifestamente  infondata,  perche'  la norma regionale censurata non
puo' essere definita interpretativa della norma statale, introducendo
essa  elementi  di  calcolo  del  predetto  importo  integrativo  non
ricavabili  dalla  norma  che si vorrebbe interpretata. In ogni caso,
secondo  il  rimettente,  la  retroattivita'  della  legge  - pur non
essendo  vietata  sul  piano costituzionale, salvo che per la materia
penale  -  deve trovare, comunque, adeguata giustificazione sul piano
della   ragionevolezza   e  della  coerenza  costituzionale;  con  la
conseguenza  che,  disponendo  la norma denunciata maggiori oneri per
l'amministrazione  convenuta,  privi  di  ogni copertura finanziaria,
appare  evidente  la  violazione degli artt. 81, quarto comma, e 119,
primo comma, Cost.
    Si  e'  costituita  in  giudizio la Provincia regionale di Ragusa
ravvisando,  in  sintonia  con  l'ordinanza  del Tribunale di Ragusa,
anche  la  violazione  dell'art. 119,  primo  comma,  Cost.  sotto il
profilo della lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia.

                       Considerato in diritto

    Il  Tribunale  di  Ragusa  dubita,  in riferimento agli artt. 81,
quarto   comma,   e   119  primo  comma,  della  Costituzione,  della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 44  della legge della Regione
Siciliana 23 dicembre   2002,  n. 23  (Norme  finanziarie  urgenti  -
Variazione al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario
2002 - Seconda misura salva deficit), nella parte in cui prevede, con
effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1998,
n. 3  (Disposizioni  in  materia  di  lavoro  e occupazione. Norme di
proroga  e  di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma
dei  carabinieri operante in Sicilia), nuovi criteri di calcolo delle
maggiorazioni  da  corrispondere  ai  soggetti  impiegati  in  lavori
socialmente utili per una durata oraria eccedente quella ordinaria.
    La  norma  censurata  dispone che «Il secondo periodo del comma 2
dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  1° dicembre 1997, n. 468,
come   recepito   dall'articolo 1,  comma 1,  della  legge  regionale
23 gennaio 1998, n. 3, va inteso nel senso che dall'entrata in vigore
della  stessa  legge  la  tariffa  oraria dell'importo integrativo da
corrispondere  ai  soggetti  impiegati in lavori socialmente utili va
calcolata  detraendo dalla retribuzione iniziale mensile prevista per
i  dipendenti  che  svolgono  attivita'  analoghe  presso il soggetto
utilizzatore  le  ritenute  previdenziali  ed  assistenziali, nonche'
l'ammontare   dell'assegno   per   le  Attivita'  socialemente  utili
(A.S.U.),  e  dividendo  l'importo  risultante  per  il numero di ore
eccedenti   le   20  ore  settimanali  (ore  A.S.U.)  ottenute  dalla
differenza  tra l'orario convenzionale e mensile del dipendente ed il
monte  ore  medio  mensile  di utilizzazione in attivita' socialmente
utili (A.S.U.), pari a 86 ore».
    In  base all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre
1997,  n. 468  (Revisione  della  disciplina  sui  lavori socialmente
utili,  a  norma  dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), i
lavoratori socialmente utili, percettori di trattamenti previdenziali
previsti  dallo  stesso  decreto  legislativo,  «sono  impegnati  per
l'orario   settimanale   corrispondente   alla   proporzione  tra  il
trattamento  stesso  e  il livello retributivo iniziale, calcolato al
netto  delle  ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i
dipendenti   che  svolgono  attivita'  analoghe  presso  il  soggetto
promotore  dell'intervento,  e  comunque  per  non  meno  di  20  ore
settimanali  e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno
per   un  orario  superiore,  entro  il  limite  del  normale  orario
contrattuale,   ai   lavoratori   compete   un   importo  integrativo
corrispondente   alla   retribuzione   oraria   relativa  al  livello
retributivo  iniziale,  calcolato detraendo le ritenute previdenziali
ed  assistenziali  previste  per  i dipendenti che svolgono attivita'
analoghe presso il soggetto utilizzatore».
    La   Regione   Siciliana   -  titolare,  ai  sensi  dell'art. 17,
lettera f),  dello Statuto di autonomia, della competenza legislativa
concorrente  in  materia di legislazione sociale, rapporti di lavoro,
previdenza  ed  assistenza  sociale  «entro  i limiti dei principi ed
interessi  generali  cui  si  informa  la  legislazione  dello Stato»
(sentenza  n. 219  del  2005)  - che in un primo tempo aveva recepito
integralmente  il  d.lgs.  n. 468  del  1997  con  la  propria  legge
23 gennaio  1998,  n. 3,  successivamente,  con l'art. 44 della legge
regionale  n. 23  del  2002  -  formulato  come  norma interpretativa
dell'art. 1, comma 1, della precedente legge regionale n. 3 del 1998,
che  ha  recepito  in  particolare  la disciplina dell'utilizzo nelle
attivita'  socialmente  utili di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 468 del
1997  -  ha  introdotto  un  criterio di calcolo dei predetti importi
integrativi  affatto  diverso,  assumendo  come  base  di  computo la
retribuzione  mensile  spettante  al livello retributivo iniziale dei
dipendenti   che   il   soggetto  utilizzatore  impiega  in  analoghe
attivita',  al  netto  delle corrispondenti ritenute previdenziali ed
assistenziali, decurtato dell'assegno per i lavori socialmente utili,
e  dividendo  l'importo  risultante  non  piu'  per  il numero di ore
mensili   previsto   per   i  dipendenti  del  soggetto  utilizzatore
(mediamente  156 ore) ma per la differenza tra l'orario convenzionale
mensile  dei dipendenti e il monte ore medio mensile di utilizzazione
dei lavoratori socialmente utili, fissato in 86 ore.
    Pacifica  e'  la  rilevanza  della  questione, dal momento che il
criterio di calcolo previsto dalla norma denunciata comporta maggiori
oneri  finanziari  per  l'amministrazione  provinciale  convenuta dai
ricorrenti del giudizio principale.
    La  questione  e'  fondata  con  riferimento  all'art. 81, quarto
comma, Cost.
    La  nuova disciplina introdotta dalla norma censurata comporta un
consistente incremento dei corrispettivi delle prestazioni lavorative
eccedenti   la   durata  ordinaria  (20  ore  settimanali  ed  8  ore
giornaliere)  e,  quindi,  un rilevante aumento di spesa anche per la
Provincia  resistente,  a  fronte  del quale e' prevista la copertura
finanziaria  soltanto  per  l'esercizio  2003,  (v. art. 41, comma 4,
della  legge  regionale  n. 23 del 2002), mentre nulla viene disposto
per il periodo pregresso a partire dall'entrata in vigore della legge
regionale n. 3 del 1998.
    Tale   disciplina,   oltre   a   confliggere  con  la  previsione
dell'art. 191  del  d.lgs.  18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  secondo cui «Gli enti
locali  possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato  sul  competente  intervento  o  capitolo  del bilancio di
previsione  e  l'attestazione  della  copertura  finanziaria  di  cui
all'art. 153,  comma 5»,  si  pone in aperto contrasto con l'art. 81,
quarto  comma, della Costituzione, perche' non indica ne' l'ammontare
della nuova e maggiore spesa ne' i mezzi per farvi fronte.
    Per la Regione Siciliana, infatti, l'art 17, secondo comma, dello
Statuto  dispone  che  la  legislazione  regionale si svolge «entro i
limiti   dei  principi  ed  interessi  generali  cui  si  informa  la
legislazione  dello  Stato».  Il  che  comporta  che  il  legislatore
regionale,  non  puo'  sottrarsi  a  quella  fondamentale esigenza di
chiarezza  e  solidita'  del  bilancio  cui l'art. 81 Cost. si ispira
(sentenze  n. 54  del 1958; n. 30 del 1959; n. 31 del 1961; n. 96 del
1966; n. 47 del 1967; n. 135 del 1968; n. 123 del 1975).
    Resta  assorbita  la  censura riferita all'art. 119, primo comma,
Cost.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44 della legge
della  Regione  Siciliana 23 dicembre  2002, n. 23 (Norme finanziarie
urgenti  -  Variazione al bilancio della Regione siciliana per l'anno
finanziario  2002 - Seconda misura salva deficit), nella parte in cui
stabilisce,  con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale
23 gennaio   1998,   n. 3   (Disposizioni  in  materia  di  lavoro  e
occupazione.  Norme  di proroga e di finanziamento degli oneri per il
contingente  dell'Arma  dei  carabinieri operante in Sicilia), sino a
tutto  l'anno  2002  nuovi  criteri di calcolo delle maggiorazioni da
corrispondere  ai  soggetti impiegati in lavori socialmente utili per
una durata oraria eccedente quella ordinaria.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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