N. 375 ORDINANZA 5 - 9 novembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Sanita'    pubblica    -    Norme    della   Regione   Emilia-Romagna
  sull'organizzazione  e  il  funzionamento  del  servizio  sanitario
  regionale  - Disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura
  a carattere scientifico (IRCCS) - Ricorso del Governo - Intervenuta
  sostituzione  della  norma  impugnata - Rinuncia al ricorso seguita
  dalla accettazione della controparte - Estinzione del processo.
- Legge  Regione  Emilia-Romagna 23  dicembre  2004,  n. 29, art. 10,
  commi 2 e 3.
- Costituzione,  artt. 117,  comma terzo, e 120, comma secondo; norme
  integrative  per  i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art.
  25.
(GU n.44 del 14-11-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 10, commi 2
e 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29
(Norme  generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio
sanitario   regionale),  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, notificato il 25 febbraio 2005, depositato in
cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi
2005;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  9 ottobre  2007  il  giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Paolo Cosentino per il Presidente
del  Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Anna
Maria Miranda per la Regione Emilia-Romagna;
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  25 febbraio  2005 e
depositato  il  successivo  7  marzo, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  impugnato  tra  gli  altri, l'art. 10, commi 2 e 3, della
legge  della  Regione  Emilia-Romagna 23 dicembre  2004, n. 29 (Norme
generali   sull'organizzazione   ed  il  funzionamento  del  servizio
sanitario  regionale),  per  contrasto  con  l'art. 117, terzo comma,
della  Costituzione,  in  quanto  violerebbe  i principi fondamentali
dettati  dallo Stato nella materia della tutela della salute, nonche'
per  contrasto  con  il  principio  di  leale  collaborazione, di cui
all'art. 120, secondo comma, della Costituzione;
        che, in particolare, l'art. 10, comma 2, il quale prevede che
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) siano
organizzati  in  modo  analogo  alle  Aziende USL, contrasterebbe con
l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
a  norma  dell'articolo 42,  comma 1,  della  legge  16 gennaio 2003,
n. 3),  il  quale detta una specifica disciplina per l'organizzazione
di tali istituti;
        che l'art. 10, comma 3, della medesima legge, nell'attribuire
il potere di nomina del Presidente del collegio sindacale degli IRCCS
alla Regione, contrasterebbe con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 288
del  2003 - il quale ne prevede l'elezione ad opera dei sindaci nella
prima seduta - in tal modo ledendo l'autonomia dell'organo sindacale;
        che,   inoltre,   nel   riconoscere   allo   Stato  la  «mera
possibilita»  di  designare due componenti del collegio sindacale, la
disposizione  censurata  violerebbe  l'art. 4,  comma 3,  del  d.lgs.
n. 288  del  2003,  il  quale  «configura  come necessaria» la nomina
statale,  attribuendone  la competenza al Ministero della salute e al
Ministero dell'economia;
        che la disposizione impugnata, nella parte in cui prevede che
la  nomina del Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica e del
Direttore  scientifico  sia  effettuata d'intesa tra Stato e Regione,
violerebbe il «principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120
Cost.,  con  riferimento  all'art. 5  del  d.lgs.  n. 288  del 2003»,
secondo cui tali nomine spettano al Ministro della salute, sentito il
Presidente  della  Regione,  tenuto  conto  del fatto che tale ultima
disposizione avrebbe ricevuto specifica attuazione ad opera dell'Atto
d'intesa  in  data 1° luglio 2004 (in particolare, artt. 2, comma 1 e
3, comma 5);
        che,  con  atto  depositato  in  data  16 marzo  2005,  si e'
costituita  in  giudizio  la  Regione  Emilia-Romagna,  la  quale  ha
concluso affinche' il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque
infondato;
        che  nella  successiva  memoria  in data 22 febbraio 2006, la
Regione   eccepisce,   innanzitutto,  la  genericita'  della  censura
prospettata  in  relazione  all'art. 10,  comma 2 dal momento che non
sarebbe  specificato il dedotto contrasto con la disposizione statale
evocata;
        che,   in   ogni   caso,   l'inammissibilita'  delle  censure
conseguirebbe alla irrilevanza del parametro invocato dal momento che
la  norma  regionale  si  occuperebbe  degli IRCCS non trasformati in
fondazioni,  mentre  l'art. 3,  comma 2,  del d.lgs. n. 288 del 2003,
evocato   dallo  Stato  come  parametro  interposto,  disciplinerebbe
soltanto  l'organizzazione delle Fondazioni IRCCS, cioe' gli Istituti
trasformati in fondazioni;
        che  l'art. 5  del d.lgs. n. 288 del 2003, il quale si occupa
degli   IRCCS   non  trasformati,  stabilisce  che  le  modalita'  di
organizzazione,  gestione  ed  il  funzionamento  di tali Istituti e'
disciplinato con atto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e
che tale intesa e' stata stipulata con atto 1° luglio 2004, n. 2037;
        che   questa   Corte,  con  sentenza  n. 270  del  2005,  nel
respingere  la  censura  proposta  avverso il citato art. 5, oltre ad
affermare  che  «non  vi  sono  dubbi che un atto di intesa non possa
produrre una vera e propria fonte normativa», ha negato che la citata
disposizione escludesse una potesta' legislativa regionale in materia
di organizzazione di IRCCS non trasformati;
        che  la  Regione  ricorda  come l'art. 3, comma 2, del d.lgs.
n. 288  del  2003  e' stato dichiarato illegittimo nella parte in cui
indicava   chi   dovesse   designare   i   membri  del  consiglio  di
amministrazione;
        che,  infine, l'art. 10, comma 2 non contrasterebbe con alcun
principio   fondamentale,   e,   anzi,  il  d.lgs.  n. 502  del  1992
accentuerebbe  l'analogia  tra  IRCCS e aziende sanitarie prevedendo,
all'art. 4,  che  gli istituti possano essere costituiti o confermati
in  aziende  ai  sensi  dell'art. 3  del  medesimo decreto e che sino
all'emanazione  delle  disposizioni  attuative sugli IRCCS ad essi si
applicano  le  disposizioni  previste  dal  d.lgs.  n. 502  del  1992
relative  alla  dirigenza  sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione
sanitaria e amministrativa aziendale e al collegio di direzione;
        che  anche  la  censura prospettata in relazione all'art. 10,
comma 3,   legge  reg.  n. 29  del  2004  sarebbe  inammissibile  per
l'inconferenza  del  parametro  interposto  evocato,  cioe' l'art. 4,
comma 5,  il  quale  riguarderebbe soltanto le Fondazioni IRCCS e non
gli Istituti non trasformati;
        che  la  censura  sarebbe  comunque  infondata  in  quanto la
disposizione  statale  avrebbe  contenuto  eccessivamente analitico e
dunque,  per  le  ragioni affermate dalla Corte nella sentenza n. 270
del 2005, non potrebbe costituire un limite alla potesta' legislativa
statale.
    Considerato  che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, con
ricorso iscritto al n. 30 del registro ricorsi del 2005, ha impugnato
-  per  quanto  qui  interessa  - l'art. 10, commi 2 e 3, della legge
della  Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali
sull'organizzazione   ed  il  funzionamento  del  servizio  sanitario
regionale),  in  riferimento  agli  artt. 117,  terzo  comma,  e 120,
secondo comma, della Costituzione;
        che, successivamente, la norma impugnata e' stata interamente
sostituita      dall'art. 1     della     legge     della     Regione
Emilia-Romagna 3 marzo  2006, n. 2 (Modifiche all'art. 10 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico);
        che,  in  data  2 ottobre  2007,  l'Avvocatura dello Stato ha
depositato atto di rinuncia parziale al ricorso nel quale si da' atto
che  il  Consiglio  dei ministri, nella seduta del 1° giugno 2006, ha
deliberato  di  rinunciare all'impugnativa dell'art. 10, commi 2 e 3,
della   legge   reg.   n. 29  del  2004,  ritenendo  che  le  censure
originariamente  formulate  avverso  tali  disposizioni  siano  state
superate dalle modifiche normative sopravvenute;
        che  la  Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna, nella
seduta    del   1° ottobre   2007,   ha   deliberato   l'accettazione
dell'avvenuta rinuncia;
        che,  ai  sensi  dell'art. 25  delle  norme integrative per i
giudizi  davanti  alla  Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,
seguita   dalla  relativa  accettazione  della  controparte,  produce
l'effetto di estinguere il processo.
                          Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 novembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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