N. 377 ORDINANZA 5 - 9 novembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e  tasse  -  Riscossione  delle imposte - Compilazione della
  cartella  di  pagamento  -  Obbligo  imposto ai concessionari della
  riscossione   di   indicare  il  nominativo  del  responsabile  del
  procedimento  -  Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e
  di  buon  andamento  della  pubblica amministrazione - Esclusione -
  Manifesta infondatezza.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lettera a).
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97.
(GU n.44 del 14-11-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 7, comma 2,
lettera a),  della  legge  27 luglio  2000,  n. 212  (Disposizioni in
materia  di  statuto  dei  diritti  del  contribuente),  promosso con
ordinanza dell'11 gennaio 2006 dalla Commissione tributaria regionale
del Veneto sul ricorso proposto da Giuseppe Faedo contro il comune di
Chiampo  ed  altro,  iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2007 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice
relatore Sabino Cassese;
    Ritenuto  che  la  Commissione tributaria regionale di Venezia ha
sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 7,
comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni
in  materia  di  statuto  dei diritti del contribuente) (erroneamente
indicata,  nel  dispositivo  dell'ordinanza  di  rimessione,  con  il
n. 112),  nella  parte  in cui prevede che gli atti dei concessionari
della riscossione «devono tassativamente indicare» - fra l'altro - il
responsabile  del procedimento, in riferimento agli articoli 3, primo
comma, e 97 della Costituzione;
        che la questione e' insorta nel giudizio d'appello avverso la
decisione  della  Commissione  tributaria provinciale di Vicenza, che
aveva  respinto  il  ricorso di Giuseppe Faedo avverso la cartella di
pagamento  (notificata  l'8 maggio  2003)  relativa  all'iscrizione a
ruolo dell'I.C.I. dovuta al comune di Chiampo;
        che,  ad  avviso  della  Commissione regionale remittente, la
questione di costituzionalita' e' rilevante ai fini del decidere, dal
momento  che,  in  caso di dichiarazione di incostituzionalita', essa
«dovrebbe  accogliere  l'appello,  con  assorbimento  di  ogni  altra
censura»;
        che,  osserva  il remittente, l'art. 7 della legge n. 212 del
2000 (come, del resto, l'intero statuto dei diritti del contribuente)
si  colloca sulla scia della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti  amministrativi),  e  cio'  spiega  «come  mai  siano stati
obbligati  a  seguire  le regole sul procedimento non solo gli uffici
dell'amministrazione  finanziaria  in  senso stretto, ma anche, in un
empito garantistico, gli enti preposti alla riscossione»;
        che,  tuttavia,  prosegue  il  remittente,  disposizioni come
quella censurata «si attagliano bene all'attivita' procedimentale che
gli  uffici  della  pubblica  amministrazione  in  senso proprio sono
tenuti  a  svolgere al fine di emettere un provvedimento destinato ad
incidere   nella   sfera   giuridica  del  destinatario,  mentre,  al
contrario,  l'attivita' svolta dai concessionari della riscossione al
fine  di  formare  la  cartella non pare configurabile come un vero e
proprio  procedimento  (tali  attivita', invero, non sono aperte alla
partecipazione;  non  si  mettono  a confronto interessi pubblici fra
loro,  e con quelli privati di cui sono portatori i contribuenti; non
vi e' alcun margine di apprezzamento da parte degli uffici, etc.)»;
        che,  secondo  il  remittente,  l'attivita' dei concessionari
puo'   dar   luogo,   tutt'al   piu',   a  «procedimenti  di  massa»,
«caratterizzati  in  modo  pressoche'  assoluto dall'elemento tecnico
organizzativo  e  dall'uniformita'  delle operazioni», trattandosi di
«trasfondere  il  contenuto  dei  ruoli  ricevuti  dall'Agenzia delle
entrate    in   singole   cartelle   destinate   individualmente   ai
contribuenti,  senza alcuna possibilita' di apprezzamento, tanto piu'
di natura discrezionale»;
        che,  pertanto,  conclude  il  remittente, sembra eccessivo e
poco  utile  addossare ai concessionari obblighi che appaiono «fini a
se  stessi,  anche considerato che sulle cartelle figura l'avvertenza
che  si  possono  chiedere  informazioni sul contenuto della cartella
stessa»;  ragion per cui l'art. 7, comma 2, lettera a), ultima parte,
contrasta,  per  un  verso, con l'art. 3, primo comma, Cost., poiche'
tratta  in maniera simile attivita' e situazioni sicuramente diverse,
quali  sono  quelle  ascrivibili  all'amministrazione  finanziaria  e
quelle,  invece, di competenza del concessionario e, per altro verso,
«con  l'art. 97  Cost.  e  con  il  principio di buon andamento della
pubblica  amministrazione  ivi  stabilito, nonche' con l'art. 1 della
legge  n. 241 del 1990, che ne costituisce sviluppo, laddove sancisce
che   l'attivita'  della  pubblica  amministrazione  e'  ispirata  al
principio   [recte:  ai  principi]  di  efficienza,  economicita'  ed
efficacia»;
        che  si  e'  costituita,  per la Presidenza del Consiglio dei
ministri,   l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  eccependo  che  la
questione  sollevata  sarebbe  inammissibile  per difetto assoluto di
rilevanza;
        che,   secondo  l'Avvocatura,  l'eventuale  dichiarazione  di
incostituzionalita'  della norma raggiungerebbe l'effetto contrario a
quello  indicato  dal  giudice  a  quo (l'accoglimento dell'appello),
giacche',  facendo  venir  meno l'obbligo di indicare il responsabile
del  procedimento, comporterebbe che la mancanza o l'insufficienza di
tale  indicazione non sarebbe piu' oggetto di «un dovere sanzionabile
con la declaratoria di illegittimita» della cartella di pagamento.
    Considerato   che   il  giudizio  principale  ha  ad  oggetto  la
legittimita'  o meno della cartella di pagamento, in quanto - secondo
uno  dei  motivi  del  ricorso  proposti  dal  ricorrente  - essa non
conterrebbe  l'indicazione, obbligatoria per legge, del «responsabile
del procedimento» (da intendere come il responsabile del procedimento
che mette capo all'esattore, e non del procedimento, culminante nella
consegna    del    ruolo   all'esattore,   che   si   svolge   presso
l'amministrazione finanziaria);
        che   -  a  prescindere  dalla  circostanza  che  l'eventuale
declaratoria  di incostituzionalita' del censurato art. 7 della legge
n. 212  del  2000  comporterebbe  il  rigetto e non, come sostiene il
remittente,   l'accoglimento  del  motivo  di  appello  proposto  dal
contribuente  (atteso  che verrebbe meno l'obbligo di indicare, nella
cartella  di  pagamento,  il  responsabile  del  procedimento)  -  la
questione e' manifestamente infondata;
        che,   infatti,   ogni  provvedimento  amministrativo  e'  il
risultato  di un procedimento, sia pure il piu' scarno ed elementare,
richiedendo, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicita';
        che  l'art. 7  della  legge  n. 212  del  2000  si applica ai
procedimenti  tributari  (oltre che dell'amministrazione finanziaria)
dei  concessionari  della riscossione, in quanto soggetti privati cui
compete  l'esercizio  di  funzioni pubbliche, e che tali procedimenti
comprendono   sia   quelli  che  il  giudice  a  quo  definisce  come
«procedimenti  di  massa»  (che culminano, cioe', in provvedimenti di
contenuto  omogeneo  o  standardizzato  nei confronti di innumerevoli
destinatari), sia quelli di natura non discrezionale;
        che  l'obbligo  imposto  ai  concessionari  di indicare nelle
cartelle   di  pagamento  il  responsabile  del  procedimento,  lungi
dall'essere  un  inutile  adempimento,  ha  lo scopo di assicurare la
trasparenza  dell'attivita' amministrativa, la piena informazione del
cittadino  (anche  ai  fini  di  eventuali  azioni  nei confronti del
responsabile)   e  la  garanzia  del  diritto  di  difesa,  che  sono
altrettanti  aspetti  del  buon  andamento e dell'imparzialita' della
pubblica  amministrazione  predicati dall'art. 97, primo comma, Cost.
(si  veda,  ora, l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come
modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed
integrazioni  alla  legge  7 agosto  1990,  n. 241, concernenti norme
generali sull'azione amministrativa»);
        che,  del  resto, fin da epoca precedente l'entrata in vigore
della  legge  n. 212  del  2000,  recante  lo statuto dei diritti del
contribuente,  la  Corte ha ritenuto l'applicabilita' ai procedimenti
tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241
del   1990  (ordinanza  n. 117  del  2000,  relativa  all'obbligo  di
motivazione della cartella di pagamento).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 7, comma 2, lettera a), della
legge  27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti  del  contribuente),  sollevata  dalla Commissione tributaria
regionale  di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e
97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Cassese
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 novembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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