N. 377 ORDINANZA 5 - 9 novembre 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Compilazione della cartella di pagamento - Obbligo imposto ai concessionari della riscossione di indicare il nominativo del responsabile del procedimento - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Manifesta infondatezza. - Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lettera a). - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97.(GU n.44 del 14-11-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), promosso con ordinanza dell'11 gennaio 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto sul ricorso proposto da Giuseppe Faedo contro il comune di Chiampo ed altro, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2007; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice relatore Sabino Cassese; Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) (erroneamente indicata, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, con il n. 112), nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione «devono tassativamente indicare» - fra l'altro - il responsabile del procedimento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione; che la questione e' insorta nel giudizio d'appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che aveva respinto il ricorso di Giuseppe Faedo avverso la cartella di pagamento (notificata l'8 maggio 2003) relativa all'iscrizione a ruolo dell'I.C.I. dovuta al comune di Chiampo; che, ad avviso della Commissione regionale remittente, la questione di costituzionalita' e' rilevante ai fini del decidere, dal momento che, in caso di dichiarazione di incostituzionalita', essa «dovrebbe accogliere l'appello, con assorbimento di ogni altra censura»; che, osserva il remittente, l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 (come, del resto, l'intero statuto dei diritti del contribuente) si colloca sulla scia della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e cio' spiega «come mai siano stati obbligati a seguire le regole sul procedimento non solo gli uffici dell'amministrazione finanziaria in senso stretto, ma anche, in un empito garantistico, gli enti preposti alla riscossione»; che, tuttavia, prosegue il remittente, disposizioni come quella censurata «si attagliano bene all'attivita' procedimentale che gli uffici della pubblica amministrazione in senso proprio sono tenuti a svolgere al fine di emettere un provvedimento destinato ad incidere nella sfera giuridica del destinatario, mentre, al contrario, l'attivita' svolta dai concessionari della riscossione al fine di formare la cartella non pare configurabile come un vero e proprio procedimento (tali attivita', invero, non sono aperte alla partecipazione; non si mettono a confronto interessi pubblici fra loro, e con quelli privati di cui sono portatori i contribuenti; non vi e' alcun margine di apprezzamento da parte degli uffici, etc.)»; che, secondo il remittente, l'attivita' dei concessionari puo' dar luogo, tutt'al piu', a «procedimenti di massa», «caratterizzati in modo pressoche' assoluto dall'elemento tecnico organizzativo e dall'uniformita' delle operazioni», trattandosi di «trasfondere il contenuto dei ruoli ricevuti dall'Agenzia delle entrate in singole cartelle destinate individualmente ai contribuenti, senza alcuna possibilita' di apprezzamento, tanto piu' di natura discrezionale»; che, pertanto, conclude il remittente, sembra eccessivo e poco utile addossare ai concessionari obblighi che appaiono «fini a se stessi, anche considerato che sulle cartelle figura l'avvertenza che si possono chiedere informazioni sul contenuto della cartella stessa»; ragion per cui l'art. 7, comma 2, lettera a), ultima parte, contrasta, per un verso, con l'art. 3, primo comma, Cost., poiche' tratta in maniera simile attivita' e situazioni sicuramente diverse, quali sono quelle ascrivibili all'amministrazione finanziaria e quelle, invece, di competenza del concessionario e, per altro verso, «con l'art. 97 Cost. e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ivi stabilito, nonche' con l'art. 1 della legge n. 241 del 1990, che ne costituisce sviluppo, laddove sancisce che l'attivita' della pubblica amministrazione e' ispirata al principio [recte: ai principi] di efficienza, economicita' ed efficacia»; che si e' costituita, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, eccependo che la questione sollevata sarebbe inammissibile per difetto assoluto di rilevanza; che, secondo l'Avvocatura, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della norma raggiungerebbe l'effetto contrario a quello indicato dal giudice a quo (l'accoglimento dell'appello), giacche', facendo venir meno l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento, comporterebbe che la mancanza o l'insufficienza di tale indicazione non sarebbe piu' oggetto di «un dovere sanzionabile con la declaratoria di illegittimita» della cartella di pagamento. Considerato che il giudizio principale ha ad oggetto la legittimita' o meno della cartella di pagamento, in quanto - secondo uno dei motivi del ricorso proposti dal ricorrente - essa non conterrebbe l'indicazione, obbligatoria per legge, del «responsabile del procedimento» (da intendere come il responsabile del procedimento che mette capo all'esattore, e non del procedimento, culminante nella consegna del ruolo all'esattore, che si svolge presso l'amministrazione finanziaria); che - a prescindere dalla circostanza che l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' del censurato art. 7 della legge n. 212 del 2000 comporterebbe il rigetto e non, come sostiene il remittente, l'accoglimento del motivo di appello proposto dal contribuente (atteso che verrebbe meno l'obbligo di indicare, nella cartella di pagamento, il responsabile del procedimento) - la questione e' manifestamente infondata; che, infatti, ogni provvedimento amministrativo e' il risultato di un procedimento, sia pure il piu' scarno ed elementare, richiedendo, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicita'; che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell'amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche, e che tali procedimenti comprendono sia quelli che il giudice a quo definisce come «procedimenti di massa» (che culminano, cioe', in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari), sia quelli di natura non discrezionale; che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»); che, del resto, fin da epoca precedente l'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la Corte ha ritenuto l'applicabilita' ai procedimenti tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 (ordinanza n. 117 del 2000, relativa all'obbligo di motivazione della cartella di pagamento). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Cassese Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 9 novembre 2007. Il direttore della cancelleria: Di paola 07C1295