N. 759 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 2007

Ordinanza  emessa  il  20 giugno  2007  dal  tribunale amministrativo
regionale  della  Sicilia sul ricorso proposto da Zingale Pino contro
Consiglio di presidenza della Corte dei conti ed altri

Contabilita' pubblica - Regione Siciliana - Revisore contabile presso
  la  Riscossione  Sicilia  S.p.A.  -  Potere  di  scelta  attribuito
  all'Amministrazione  regionale  tra  i  magistrati  della Corte dei
  conti  in  servizio  presso gli Uffici della Corte dei conti aventi
  sede  in  Sicilia  -  Violazione  del  principio di indipendenza ed
  imparzialita'   dei  magistrati  contabili  per  il  coinvolgimento
  istituzionale  di  un  magistrato contabile con sede di servizio in
  Sicilia nell'attivita' di controllo interno mediante scelta intuitu
  personae  e  con  delimitazione  territoriale inderogabile anziche'
  mediante  selezione operata dal Consiglio di Presidenza della Corte
  dei conti con procedura concorsuale.
- Legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2006, n. 21, art. 3.
- Costituzione, artt. 100, comma terzo, e 108, comma secondo.
(GU n.45 del 21-11-2007 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 173/2007,
sezione prima, proposto da Zingale Pino, rappresentato e difeso dagli
avvocati  Giovanni  Pitruzzella  e  Fabio  Raneri,  come da procure a
margine,  rispettivamente,  del  ricorso principale e del ricorso per
motivi  aggiunti,  elettivamente domiciliato nello studio del secondo
in Palermo, via Di Marco n. 29;
    Contro il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, la Corte
dei conti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio studi e
rapporti istituzionali, servizio per il personale delle Magistrature,
in   persona   dei  rispettivi  legali  rappresentanti  pro  tempore,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo  presso  cui  domiciliano  per legge in via Alcide De Gasperi
n. 81,  e  nei  confronti  della  Riscossione  Sicilia S.p.A. e della
Presidenza della Regione Siciliana, non costituitesi in giudizio, per
l'annullamento previa sospensione.
    Quanto al ricorso principale:
        del  diniego  di  autorizzazione  ad  assumere  l'incarico di
revisore  contabile  presso  la Riscossione Sicilia S.p.A. deliberato
dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti nella seduta del 18
gennaio 2007;
        della  deliberazione  dello  stesso  Consiglio  di Presidenza
n. 30  del  19  gennaio  2007,  e  per  la  declaratoria  del diritto
all'autorizzazione  ad  accettare  l'incarico  di  revisore contabile
presso la Riscossione Sicilia S.p.A.
    Quanto ai motivi aggiunti:
        del  diniego  di  autorizzazione  ad  assumere  l'incarico di
revisore  contabile  presso  la Riscossione Sicilia S.p.A. deliberato
dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nella seduta del 18
gennaio 2007;
        della  deliberazione  dello  stesso  Consiglio  di Presidenza
n. 30 del 19 gennaio 2007;
        dell'ulteriore  deliberazione di diniego n. 164 del 20 aprile
2007,  e  per  la  declaratoria  del  diritto  all'autorizzazione  ad
accettare  l'incarico  di  revisore  contabile  presso la Riscossione
Sicilia S.p.A.
    Visti il ricorso introduttivo al giudizio ed i motivi aggiunti;
    Visti  l'atto  di  costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate  e  la  memoria  prodotta  dal Consiglio di presidenza della
Corte dei conti;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato relatore il referendario Achille Sinatra;
    Uditi  in occasione dell'adunanza camerale del primo giugno 2007,
i procuratori delle parti come da verbale;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

                              F a t t o

    1.  -  Con  il  ricorso principale del giudizio n. 173/2007 r.g.,
notificato  il  24 gennaio 2007 e depositato il successivo giorno 26,
il  Consigliere della Corte dei conti dott. Pino Zingale, in servizio
presso   la  sezione  giurisdizionale  della  Corte  per  la  Regione
Siciliana,  ha impugnato la deliberazione del Consiglio di Presidenza
della  Corte dei conti, assunta nell'adunanza del 17-18 gennaio 2007,
che  ha  respinto  l'istanza  del  magistrato  di  autorizzazione  ad
assumere  l'incarico  di  revisore  contabile  presso la «Riscossione
Sicilia»  S.p.A.  per  la  durata  di  tre  anni,  ed  ha indetto una
procedura  concorsale riservata ai magistrati della Corte in servizio
presso gli uffici aventi sede in Sicilia.
    Il  diniego  e'  stato  pronunciato  sulla  scorta della seguente
motivazione:   «Considerato   che   il   Consiglio   di   presidenza,
nell'adunanza del 20 dicembre 2006, ha ritenuto - anche alla luce dei
principi   esplicitati  nella  sentenza  della  Corte  costituzionale
n. 224/1999,  in particolare al punto 9 della parte normativa (recte:
motiva)   -  che  detto  incarico  non  sia  autorizzabile  ai  sensi
dell'art. 2,  comma 3, del d.P.R. n. 388/1995, e dei relativi criteri
applicativi,  approvati  con  deliberazione  n. 227 in data 28 giugno
2002 e successive modificazioni (art. 6, comma 1, lettera c)».
    La  nomina  del  consigliere  Zingale  a revisore dei conti della
«Riscossione   Sicilia»   S.p.A.  e'  stata  richiesta  sulla  scorta
dell'art. 3  della  legge  regionale siciliana 5 dicembre 2006, n. 21
(pubblicata  nella  G.U.R.S. n. 56 del 7 dicembre 2006, ed entrata in
vigore,  per disposizione dell'art. 8 della medesima legge, il giorno
successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione),  che  prevede  che
l'incarico  di  revisore contabile della «Riscossione Sicilia» S.p.A.
debba  essere  ricoperto  da  un  magistrato della Corte dei conti in
servizio presso gli uffici della stessa Corte dislocati nella Regione
Siciliana.
    La  «Riscossione Sicilia» S.p.A., a norma dell'art. 2 della legge
regionale  22  dicembre  2005,  n. 19  (recante  «Misure  finanziarie
urgenti  e  variazioni  al  bilancio  della  regione  per l'esercizio
finanziario  2005.  Disposizioni  varie»)  e'  la societa' a capitale
pubblico  maggioritario  regionale cui sono riferiti, in Sicilia, gli
obblighi,  i  diritti e i rapporti che in ambito nazionale fanno capo
alla Riscossione S.p.A. ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
    In  particolare,  per  l'art. 2,  comma  2,  della  suddetta l.r.
n. 19/2005,  a  decorrere dal 1° ottobre 2006 e' soppresso il sistema
di   affidamento   in   concessione   del  servizio  regionale  della
riscossione  e  le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono
esercitate dalla regione mediante la «Riscossione Sicilia» S.p.A.
    2.  - Il ricorso principale in questione censura il provvedimento
richiamato   per  i  seguenti  motivi  (si  seguira'  la  numerazione
contenuta in ricorso):
        2) Difetto di motivazione - disparita' di trattamento.
    Il  diniego  d'autorizzazione  impugnato si esprime nel senso che
l'incarico   in   questione   non   sarebbe  autorizzabile  ai  sensi
dell'art. 2,  comma  3,  d.P.R.  n. 355/1995  e dell'art. 6, comma 1,
lettera  c)  della  deliberazione  del  Consiglio di presidenza della
Corte  dei  conti n. 227/2002; ma la prima delle due norme richiamate
dispone   che   il   Consiglio   medesimo   deve  valutare  l'istanza
dell'interessato alla luce di numerosi parametri, quali natura e tipo
dell'incarico,  il  suo  fondamento  -  normativo,  la compatibilita'
dell'attivita'   d'istituto,  e  cosi'  via;  mentre  la  seconda  fa
riferimento   all'assenza  di  condizioni  che,  tenuto  conto  delle
circostanze  ambientali  (e, in particolare, dell'ambito territoriale
dell'ufficio   di   appartenenza)   siano  tali  da  determinare  una
situazione  pregiudizievole  per l'indipendenza e l'imparzialita' del
magistrato.
    Il provvedimento difetterebbe di idonea motivazione in quanto non
avrebbe  sufficientemente  specificato  quali  sarebbero, nel caso in
esame,  le circostanze ambientali atte a determinare, in concreto, la
situazione  pregiudizievole contemplata dall'art. 6, comma 1, lettera
c)  della  citata  deliberazione;  ne',  a questo fine, gioverebbe il
richiamo  a  Corte  cost. n. 224/1999, giacche' tale pronunzia, da un
canto,  riguarderebbe  unicamente gli incarichi conferiti dalla Corte
(mediante procedura concorsuale), e non quelli solo autorizzati dalla
medesima;  e,  d'altro  canto,  la medesima sentenza ha affermato che
anche  per  gli incarichi previsti dalla leggi regionali il Consiglio
di   presidenza  della  Corte  dei  conti  conserva  intatti  i  suoi
poteri-doveri  di  deliberazione  sulla  sola  base  della  normativa
statale che disciplina in generale la materia.
    Non  potrebbe  neppure  ipotizzarsi  che la motivazione dell'atto
impugnato  abbia  inteso fare riferimento al fatto che il Consigliere
Zingale  presti  servizio  in  Sicilia,  poiche'  in  tal  caso,  per
ravvisare l'incompatibilita', sarebbe stato utilizzato dal Consiglio,
inammissibilmente, un criterio meramente presuntivo.
        3)  Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, del
d.P.R.   n. 388/1995   dell'art. 6,   comma   1,   lettera  c)  della
deliberazione n. 227 del 22 giugno 2202.
    L'art. 3 della l.r. n. 21/2006 prevede che l'incarico di revisore
contabile  della  «Riscossione Sicilia» S.p.A. debba essere ricoperto
da  un magistrato in servizio presso gli uffici siciliani della Corte
dei  conti,  cosi'  escludendo che possa ravvisarsi, in astratto, una
causa  di incompatibilita' nel solo fatto che il magistrato prescelto
operi  nell'isola,  e consentendo, residualmente, che il Consiglio di
presidenza  della  Corte dei conti possa valutare unicamente cause di
incompatibilita'  in  concreto,  ossia  - eventualmente - relative al
singolo magistrato.
    La  sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 1999, inoltre,
non  avrebbe  escluso  che,  nel  sistema di cui all'art. 3, comma 4,
d.P.R.  n. 388/1995,  possano  essere  autorizzati anche incarichi di
tipo  nominativo  ed ispirati all'intuitu personae, e che il criterio
dell'esercizio  di  funzioni in un dato ambito regionale possa valere
unicamente  quale  semplice  delimitazione territoriale della scelta;
criterio,  quest'ultimo,  che  nel caso in esame sarebbe coerente con
l'esigenza  che  il  prescelto  sia  in  possesso  di  una  specifica
competenza in tema di riscossione nella Regione Siciliana (competenza
che  certamente  e' riscontrabile in capo al consigliere Zingale). Ed
il  meccanismo  delineato  dalla  norma  regionale  in parola sarebbe
proprio  quello della scelta da parte dell'amministrazione regionale,
e non quello della procedura concorsuale.
    Ancora,  la  citata  pronunzia della Corte non avrebbe interdetto
che  l'incarico venga conferito anche ad un magistrato in servizio in
Sicilia,  bensi'  che  la  designazione  sia  effettuata  tra  i soli
magistrati operanti nella regione.
    Sulla  scorta  di  tali motivi, il consigliere Zingale ha chiesto
l'annullamento  del  diniego  impugnato, previa la sua sospensione in
sede cautelare.
    3.  -  Con  l'ordinanza  n. 191/2007,  adottata  nella  camera di
consiglio del 6 febbraio 2007, depositata in segreteria in pari data,
questo  Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che il ricorso
principale   presentasse  profili  di  fondatezza,  e  che  al  danno
prospettato dal ricorrente si potesse ovviare mediante un riesame del
provvedimento  impugnato  alla stregua di una complessiva valutazione
della  normativa  statale e regionale di riferimento e dei criteri di
cui  alla deliberazione n. 227/2002 del Consiglio di presidenza della
Corte dei conti.
    Quest'ultimo, nell'adunanza del 28-29 marzo 2007, in ottemperanza
al  disposto  dell'ordinanza cautelare, ha emesso, in sede di riesame
dell'istanza del ricorrente, un nuovo provvedimento diniego, motivato
sulla scorta delle seguenti considerazioni:
        come  precisato  da  Corte  cost.  n. 224/1999, rientra nella
discrezionale  potesta'  del  legislatore prevedere l'attribuzione di
determinati  incarichi  a magistrati operanti sul territorio, purche'
la  delimitazione  territoriale,  per  il  contesto  normativo  e  le
caratteristiche    degli   incarichi,   non   comporti   la   lesione
dell'indipendenza  e  dell'imparzialita'  dei magistrati, di cui agli
artt. 100  e  108  Cost., e purche' la normativa stessa non confligga
con  le  regole  che  governano la materia di competenza (per la loro
incidenza sulla status magistratuale) del legislatore statale;
        la  citata  pronunzia  della Corte ha sottolineato che alcuna
norma  regionale  puo'  generare un obbligo di autorizzazione in capo
all'Organo di autogoverno della magistratura contabile;
        nel   caso   di   specie   la   scelta   diretta   effettuata
dall'amministrazione  regionale comporterebbe l'accentuarsi di rischi
di  intreccio  fra le funzioni istituzionali assegnate al consigliere
Zingale   e   l'incarico   da   svolgere,   evidenziando  profili  di
incompatibilita' in concreto, in violazione dell'art. 2, commi 2 e 3,
d.P.R.  n. 388/1995,  trasfusi  nella  deliberazione del Consiglio di
presidenza della Corte dei conti n. 227/2002;
        anche  le concrete modalita' con cui si e' evoluta la vicenda
(il  probabile  riferimento  e' ad un precedente diniego del 5 maggio
2006,  cui  hanno  fatto  seguito  una  nuova istanza del Consigliere
Zingale  -  quella  oggetto  dei  provvedimenti  impugnati  in questo
giudizio,  l'intervenuta  approvazione  della l.r. n. 21/2006, ed una
nota  di  sollecito inviata al Consiglio di presidenza dal Presidente
della Regione Siciliana il 21 marzo 2007) evidenzierebbero un rischio
di concreta incompatibilita';
        un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  della l.r.
n. 21/2006  consentirebbe  di ritenere ammissibile l'indizione di una
procedura  selettiva di tipo concorsuale fra tutti i magistrati della
Corte  dei  conti  adibiti agli uffici siciliani, in alternativa alla
diretta investitura da parte dell'amministrazione regionale, la quale
comporterebbe la violazione di elementari principi di indipendenza ed
imparzialita',  anche  in  considerazione  delle  dimensioni  e della
complessita' operativa dell'incarico.
    4.  - La determinazione assunta dal Consiglio di presidenza della
Corte   dei  conti  e'  stata  gravata  dinanzi  a  questo  Tribunale
amministrativo   regionale   dal   consigliere  Zingale  mediante  la
proposizione di motivi aggiunti al ricorso n. 173/2007, notificati il
26 aprile 2007 e depositati in data 11 maggio 2007.
    Tale  atto  -  non  formalmente  suddiviso  in separati motivi di
doglianza,  e, quindi, valutato da questo decidente nel suo complesso
in  modo da intendere l'oggetto dell'impugnazione secondo il senso in
cui puo' essere normalmente inteso dal destinatario per il suo tenore
(Cons.  Stato,  sez. VI, 27 febbraio 2006, n. 838) censura nuovamente
il  provvedimento  citato  per  difetto  di motivazione o motivazione
apparente;  nega,  inoltre,  che  l'applicazione  della  citata norma
regionale  possa  comportare  rischi  di  intreccio  fra  le funzioni
istituzionali     assegnate     al     magistrato    e    l'attivita'
extraistituzionale  da svolgere ed evidenzia l'unanimita' di consensi
che  tale norma avrebbe incontrato in sede di sua approvazione; nega,
ancora,  che  le  concrete  modalita'  di  svolgimento  della vicenda
possano   comportare   profili   d'incompatibilita';   conferma,   in
definitiva,   i  motivi  d'impugnazione  gia'  espressi  nel  ricorso
principale.
    Anche  nell'ambito  dei  motivi  aggiunti,  in uno alla richiesta
d'annullamento  del  provvedimento  adottato  dall'amministrazione in
sede  di  riesame,  e'  stata  proposta  dal  consigliere Zingale una
domanda  cautelare di sospensione del provvedimento con essi gravato,
nella  quale  il ricorrente ha messo in luce i profili di danno grave
ed irreparabile - alle sue prerogative di arricchimento professionale
e  alla  sua  immagine professionale - che egli verrebbe a subire per
effetto del provvedimento impugnato.
    Nella  Camera  di  consiglio  del  primo  giugno  2007  l'istanza
cautelare formulata nell'ambito dei motivi aggiunti e' stata posta in
decisione.
    5.  -  Frattanto,  con successivo ricorso iscritto al n. 256/2007
r.g.  di  questo  Tribunale  amministrativo regionale, il consigliere
Zingale ha impugnato anche il bando per il conferimento dell'incarico
di  revisore contabile della «Riscossione Sicilia» S.p.A. indetto dal
Consiglio  di  presidenza  della  Corte  dei  conti  con  il medesimo
provvedimento  del  18  gennaio  2007  (gia' impugnato con il ricorso
n.r.g.  n. 173/2007, qui in esame) e diramato con la circolare n. 764
del 30 gennaio 2007, riservato ai magistrati della Corte che prestano
servizio  in  Sicilia.  Tale  atto  e'  stato  censurato mediante due
motivi.
    Il   primo   di   essi   e'  rubricato  «Violazione  di  legge  -
incompetenza»,   ed   espone  che  l'art. 3  della  l.r.  n. 21/2006,
formulato   nel   senso   che   il   revisore  contabile  «e'  scelto
dall'amministrazione  regionale»  tra  i  magistrati  della Corte dei
conti  in  servizio  preso  gli  uffici  siciliani, avrebbe riservato
all'amministrazione   regionale   il   potere-dovere  di  scelta  del
revisore,  con l'assunzione delle relative responsabilita' politiche,
sicche',   da  un  lato,  l'amministrazione  regionale  non  potrebbe
rinunciare  ad esercitare il potere di scelta demandatole dalla legge
regionale,  e,  d'altro  lato, al Consiglio di presidenza della Corte
dei  conti non residuerebbero margini di scelta del revisore, neppure
mediante  una procedura di tipo concorsuale (il c.d. interpello), nel
quale  il  voto  c.d. discrezionale dei componenti assumerebbe valore
determinante.
    Il secondo motivo e' intitolato «Illogicita' - contraddittorieta'
manifesta  -  disparita'  di  trattamento»,  e  deduce  che  l'essere
incardinato    in    un    ufficio    siciliano   non   comporterebbe
incompatibilita'  con  l'incarico per il quale era stato prescelto il
consigliere Zingale.
    L'efficacia  del  bando  in questione era stata, successivamente,
sospesa  dai  Consiglio  di  presidenza  della  Corte dei conti, che,
tuttavia,   aveva   poi   provveduto   a   riattivarla   mediante  il
provvedimento assunto nell'adunanza del 27-28 marzo 2007.
    Avverso    tale   determinazione   relativa   all'interpello   il
consigliere Zingale e' insorto attraverso la proposizione di un primo
ricorso  per  motivi aggiunti al gia' menzionato ricorso n. 256/2007,
ritualmente  proposto,  nel quale sono stati riprodotti, i due motivi
d'impugnazione gia' svolti nel ricorso principale.
    All'esito  della selezione di cui al citato bando il Consiglio di
Presidenza  della  Corte  dei  conti  ha  designato  per  la nomina a
revisore  dei conti della «Riscossione Sicilia» S.p.A. il Consigliere
dott.  Maurizio  Graffeo,  in servizio presso la Sezione di Controllo
della Corte per la Regione Siciliana.
    I  relativi  provvedimenti (graduatoria finale dell'interpello ed
atto  di  designazione)  sono  stati  censurati  mediante  un secondo
ricorso  per  motivi  aggiunti - anch'esso ritualmente proposto - nel
medesimo giudizio n.r.g. n. 256/2007, nel quale sono stati riprodotti
i  due  motivi  di  doglianza  contenuti  nei precedenti atti, e sono
stati, inoltre, proposti una censura d'illegittimita' derivata ed una
relativa  alla  asserita incompatibilita' del vincitore e di un altro
magistrato il cui nominativo figura nella graduatoria finale.
    Anche  mediante  tale ultimo atto del ricorso per motivi aggiunti
il  consigliere Zingale ha proposto domanda di sospensione degli atti
gravati,  che e' stata assunta in decisione nella camera di consiglio
del  primo  giugno  2007,  nella  quale  il  Collegio  ha adottato un
provvedimento  di sospensione del giudizio in relazione alla pendenza
della  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  con la
presente ordinanza.

                            D i r i t t o

    1.  -  Con  i  motivi  aggiunti  al  ricorso  n. 173/2007 r.g. il
consigliere  Zingale  censura  il provvedimento di diniego assunto in
sede  di  riesame (conseguente all'ordinanza cautelare n. 191/2007 di
questo  Tribunale  amministrativo  regionale)  della  sua  istanza di
autorizzazione  ad  assumere  l'incarico  della «Riscossione Sicilia»
S.p.A.,  e,  nell'ambito  di  tale  impugnazione,  propone la domanda
cautelare di sospensione dell'atto gravato.
    La  materia  del  contendere  ruota intorno all'art. 3 della l.r.
n. 21/2006, il quale dispone:
        «Al  fine  di  garantire  le  finalita'  di  cui  al disposto
dell'art.  3,  comma  3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recepito  dall'art.  2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19,
il  revisore contabile e' scelto dall'amministrazione regionale tra i
magistrati della Corte dei conti, in servizio presso gli uffici della
Corte  dei  conti  aventi  sede in Sicilia, in possesso, per tutta la
durata  del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies
del codice civile».
    Il   Collegio,   ritenendola   rilevante   e  non  manifestamente
infondata,  solleva questione di legittimita' costituzionale della su
riportata norma regionale, nei termini che di seguito si enunciano.
    2.  -  A  proposito  della rilevanza della questione nel presente
giudizio,  compresa  la  fase  cautelare,  il Collegio osserva quanto
appresso.
    2.1.  -  In via preliminare e' opportuno premettere che - come ha
avuto  modo  di  affermare  la  Corte costituzionale, ad esempio, con
ordinanza  27  gennaio  2006,  n. 25 -, il giudice amministrativo ben
puo'  sollevare  questione  di  legittimita'  costituzionale  in sede
cautelare,  sia  quando  non  provveda  sulla  domanda cautelare, sia
quando  conceda  la  relativa misura, purche' tale concessione non si
risolva,  per  le  ragioni  addotte  a suo fondamento, nel definitivo
esaurimento  del potere cautelare del quale in quella sede il giudice
amministrativo fruisce.
    Nel  caso  in  esame,  la  rilevanza della questione gia' in sede
cautelare e' attestata, innanzitutto, dalla effettiva sussistenza dei
profili  di  danno  prospettati dal ricorrente, che il Collegio aveva
riscontrato  gia' in occasione dell'ordinanza propulsiva n. 191/2007,
in  esecuzione della quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei
conti  ha  provveduto  in sede di riesame dell'istanza del magistrato
interessato, opponendo al consigliere Zingale un nuovo diniego.
    Il  pregiudizio  in  parola,  non ristorabile per equivalente, e'
certamente   ravvisabile   nella   perdita   dell'occasione,  per  il
magistrato   interessato,   di   arricchire   la  propria  esperienza
professionale  mediante l'effettivo svolgimento di un incarico la cui
assunzione   riveste   profili   di   alta   responsabilita'   e   di
indiscutibile,  primario,  rilievo  per la finanza regionale - specie
ove si consideri che la «Riscossione Sicilia» S.p.a. e' ente di nuova
costituzione;  e  che,  di  conseguenza,  garantirebbe al consigliere
Zingale l'accrescimento ulteriore della sua gia' ben nota qualita' di
esperto della materia della riscossione.
    2.2.  -  Con  riguardo  al fumus boni juris, che pure deve essere
valutato in sede cautelare, il Collegio rileva quanto segue.
    Le motivazioni del provvedimento del 28-29 marzo 2007, esposte in
narrativa,  fanno  perno  -  in  sintesi  -  su di un'interpretazione
dell'art. 3  della  l.r.  n. 21/2006  che  il Consiglio di Presidenza
della  Corte  dei  conti definisce «costituzionalmente orientata» (in
quanto  essa  sarebbe ispirata ai principi di cui alla sentenza della
Corte   costituzionale   n. 224/1999),  e  che,  alla  -  asserita  -
possibilita'  che  l'indipendenza  e  l'imparzialita'  del magistrato
siano     vulnerate    dalla    designazione    nominativa    operata
dall'amministrazione  regionale,  tende  a  contrapporre  una lettura
della  norma  tesa  a  privilegiare  la  sussistenza  del  potere del
Consiglio  di  presidenza  di  indire una procedura selettiva di tipo
concorsuale riservata ai magistrati operanti in Sicilia.
    Con  i  motivi  aggiunti  al  ricorso  n. 173/2007 il consigliere
Zingale  contesta espressamente la legittimita' di tale impostazione,
e, di converso, sostiene che spetti, esclusivamente, alla stregua del
compendio  normativo di riferimento, all'amministrazione regionale il
potere  di  scelta del magistrato cui affidare l'incarico di revisore
dei conti della «Riscossione Sicilia» S.p.A.
    La doglianza appare fondata.
    Milita in favore dell'accoglimento del motivo in esame la lettera
della  norma sospettata d'incostituzionalita', la quale testualmente,
dispone  che  «il  revisore  contabile e' scelto dall'amministrazione
regionale  tra  i magistrati della Corte dei conti in servizio presso
gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia».
    Siffatta  espressione non sembra far residuare spazi di sorta per
l'esercizio    di    poteri    da    parte    di   soggetti   diversi
dall'amministrazione  regionale  Siciliana, alla quale, inoltre, pare
demandare  esclusivamente  una scelta intuitu personae, svincolata da
altri  parametri  che  non  quello -previsto dalla stessa norma - del
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art. 2409-quinquies del codice
civile.
    In  effetti,  nei  casi in cui il legislatore regionale ha voluto
affidare  il  compito  di  scegliere  i revisori dei conti di un ente
regionale  alla  magistratura del quale il soggetto designato avrebbe
dovuto  essere espressione, lo ha fatto expressis verbis: e' il caso,
ad  esempio,  dell'art.  5  della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25
(Disposizioni   per   i  centri  interaziendali  per  l'addestramento
professionale  nell'industria),  peraltro oggetto di dichiarazione di
illegittimita'  costituzionale  nella  parte  in  cui prevedeva che i
magistrati  della Corte nominati revisori dovessero essere scelti fra
quelli  in  servizio  in  Sicilia  ad  opera  della piu' volte citata
sentenza n. 224/1999.
    La  rilevanza  della  questione  sollevata  dal  Collegio appare,
evidente:  la  ravvisata  fondatezza  del  motivo ricordato alla luce
della   norma  sospettata  di  incostituzionalita'  comporterebbe  la
sussistenza   del   fumus   boni  juris,  necessario  ai  fini  della
concessione  della cautela, nonche', in sede di esame del ricorso nel
merito,  il  suo  accoglimento,  con  il conseguente annullamento del
provvedimento  del  Consiglio  di  presidenza  della  Corte dei conti
impugnato.
    Laddove,  per  contro,  con  il  riferimento al profilo della non
manifesta  infondatezza  della  questione  di  costituzionalita'  qui
sollevata,  il  Collegio  ritiene  che l'art. 3 della l.r. n. 21/2006
contrasti  con  gli articoli 100, terzo comma, Cost., per il quale la
legge  assicura  l'indipendenza  della Corte e dei suoi componenti di
fronte  al  Governo  (e,  ovviamente,  anche  di fronte all'esecutivo
regionale),  nonche' dell'art. 108, secondo comma, Cost., secondo cui
la  legge  assicura  l'indipendenza  dei  giudici delle giurisdizioni
speciali.
    3.  - Delle nomine dei revisori dei conti in vari enti dipendenti
dalla  Regione  Siciliana  si  e'  occupata  la  sentenza della Corte
costituzionale  3  giugno  1999,  n. 224,  che  entrambe le parti del
presente  giudizio  richiamano  ripetutamente  - sebbene, ovviamente,
prospettandone letture tendenti a fini opposti tra di loro.
    In  quella  circostanza,  in  cui  si  trattava  di  vagliare  la
legittimita'  costituzionale  dell'art. 15  della  legge regionale 14
settembre  1979,  n. 212  e dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo
1976,  n. 25,  il  Giudice  delle delle leggi ha stabilito i seguenti
principi:
        occorre   distinguere   fra  la  disciplina  legislativa  che
determina la possibilita', i limiti, le condizioni e le modalita' per
l'attribuzione   a   magistrati   (dell'ordine  giudiziario  o  delle
magistrature  speciali)  di  incarichi  estranei  ai  loro compiti di
istituto,  e  una  disciplina  legislativa  che,  sul  presupposto di
quella, preveda l'attribuzione a magistrati di determinati incarichi;
        la prima attiene allo status del magistrato, e rientra dunque
nell'ambito  della  riserva  di  legge statale sancita dall'art. 108,
primo comma, della Costituzione;
        la seconda, invece, presuppone l'esistenza della prima, e non
incide  sulla  materia  regolata da essa, in quanto dispone in merito
all'organizzazione di apparati e di attivita' della regione stessa, o
da  essa dipendenti, prevedendo l'utilizzo di singoli magistrati, per
compiti che comportino l'attribuzione di incarichi, estranei a quelli
di  istituto,  conferiti  o  autorizzati  nei  limiti, sulla base dei
presupposti  e  con  le  modalita' previste dalla normativa di status
applicabile;
        la  delimitazione  territoriale,  di per se' considerata, non
esprime  altro  che un criterio di scelta delle persone da incaricare
in base alle esigenze proprie del soggetto che provvede in tal modo;
        tuttavia,  la  delimitazione  territoriale  contrasta  con le
esigenze di salvaguardia e di indipendenza dei magistrati, e, dunque,
risulta  lesiva  dell'art. 100,  terzo  comma,  e 108, secondo comma,
Cost. nel caso in cui - per il contesto normativo in cui si colloca e
per  le  caratteristiche  concrete  degli incarichi - renda palese la
contaminazione  fra  controlli interni agli enti (operati proprio dai
revisori  dei  conti)  e  controlli  esterni  operati  dalle  sezioni
siciliane della Corte dei conti.
    4.  -  Ritiene  il  Collegio  che l'art. 3 della l.r. n. 21/2006,
formulato   nel   senso   che   il   revisore  contabile  «e'  scelto
dall'amministrazione  regionale»  tra  i  magistrati  della Corte dei
conti  in servizio preso gli uffici siciliani, contrasti con le norme
costituzionali  indicate  in  precedenza,  proprio  in  quanto  rende
operante detta contaminazione.
    Come e' noto, alle sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti operanti in Sicilia e' attribuito, a norma dell'art. 3, commi 5
e  6,  legge  n. 20/1994,  il controllo della gestione concernente il
perseguimento   degli   obbiettivi  stabiliti  per  l'amministrazione
regionale dalle leggi di principio e di programma, in ordine al quale
la   Corte   dei   conti   riferisce,  periodicamente,  all'Assemblea
regionale.
    Piu' in generale, alla Corte spetta il controllo successivo sulla
gestione  delineato  dal  comma quarto dell'art. 3, legge n. 20/1994,
che  riguarda  la  gestione  del  bilancio  e  del  patrimonio  delle
amministrazioni  pubbliche, le gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza   comunitaria;   essa   verifica  la  legittimita'  e  la
regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei controlli
interni  a ciascuna amministrazione; accerta, anche in base all'esito
di  altri  controlli,  la  rispondenza  dei  risultati dell'attivita'
amministrativa  agli  obbiettivi  stabiliti  dalla  legge,  valutando
comparativamente  costi,  modi  e tempi dello svolgimento dell'azione
amministrativa,  definisce  annualmente  i  programmi  e i criteri di
riferimento  del  controllo  sulla  base  delle priorita' previamente
deliberate  dalle  competenti  commissioni  parlamentari  a norma dei
rispettivi regolamenti.
    A  norma  dell'art. 2,  comma  quinto,  della  legge regionale 22
dicembre  2005,  n. 19,  la  Riscossione  Sicilia  S.p.A.  svolge  le
attivita'  previste  dall'art. 3,  comma quarto, del decreto-legge 30
settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre  2005,  n. 248  (Misure  di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni  urgenti  in materia tributaria e finanziaria). Essa, in
particolare:
        a)  effettua l'attivita' di riscossione mediante ruolo, con i
poteri  e  secondo  le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al
titolo  II  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n. 602,  nonche' l'attivita' di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
        b) puo' effettuare:
          1)  le  attivita' di riscossione spontanea, liquidazione ed
accertamento  delle  entrate,  tributarie  o patrimoniali, degli enti
pubblici,  anche territoriali, e delle loro societa' partecipate, nel
rispetto  di  procedure  di  gara ad evidenza pubblica; qualora dette
attivita'  riguardino  entrate  delle regioni o di societa' da queste
partecipate,  possono  essere  compiute  su  richiesta  della regione
interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;
          2) altre attivita', strumentali a quelle dell'Agenzia delle
entrate,  anche  attraverso  la  stipula  di  appositi  contratti  di
servizio  e,  a  tale  fine,  puo'  assumere finanziamenti e svolgere
operazioni finanziarie a questi connesse.
    D'altra    parte,    non    v    e    dubbio   che,   nell'ambito
dell'organizzazione  societaria,  il  revisore  contabile  rivesta un
ruolo  fondamentale,  essendo istituzionalmente preposto al controllo
interno  sulla  gestione;  egli, infatti, ai sensi dell'art. 2409-ter
del  codice  civile,  esercita  le  funzioni  di controllo contabile,
individuate   nella   verifica,   nel   corso  dell'esercizio  e  con
periodicita'   almeno   trimestrale,   della  regolare  tenuta  della
contabilita'  sociale  e  la  corretta  rilevazione  nelle  scritture
contabili  dei  fatti  di  gestione; nella verifica se il bilancio di
esercizio  e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle
risultanze  delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e
se  siano  conformi  alle norme che li disciplinano; nel giudizio sul
bilancio,   che   comprende  una  valutazione  sulla  coerenza  della
relazione sulla gestione con il bilancio.
    Orbene,  non  v'e'  chi  non  veda  come  le due funzioni sopra -
sommariamente  - ricordate siano strettamente legate da un vincolo di
necessaria complementarieta'; e come, in particolare, la funzione del
revisore contabile - che si esplica principalmente sui bilanci di una
societa'  dal  valore  strategico centrale per le finanze regionali e
sui  documenti  ad  esso  correlati  - si ponga a monte del controllo
successivo sulla gestione demandato alla Corte.
    Il  vincolo  in questione, poi, risalta maggiormente ove si pensi
che   l'analisi   condotta   dalla   Corte  dovrebbe  individuare  ed
evidenziare  gli  obiettivi perseguiti dai soggetti controllati quali
evidenziati  nei  documenti  di  bilancio,  al  fine  di  valutare in
concreto  la  coerenza  delle  scelte  adottate dall'Ente controllato
sulla base delle sue effettive disponibilita'.
    A  riprova di cio' basti considerare, a titolo di esempio, quanto
riporta  la  pronuncia adottata dalle sezioni riunite della Corte dei
conti  in sede di controllo nell'adunanza del 27 ottobre 2006, avente
ad  oggetto  gli indirizzi e criteri di riferimento programmatico del
controllo sulla gestione per l'anno 2007:
        «In  sede  regionale le sezioni ivi istituite sono chiamate a
verificare il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali
o  regionali  di  principio  e  di programma nonche' la sana gestione
finanziaria  degli  enti  locali  ed  il  funzionamento dei controlli
interni.
    (...)
    I  controlli  che  hanno  attinenza  con il programma da definire
sono:
        1) il controllo di regolarita' amministrativa e contabile;
        2) il controllo sulla gestione stricto jure;
        3) la valutazione dei risultati della gestione per settori;
        4)  la valutazione strategica degli andamenti e dei risultati
complessivi della finanza pubblica.
    (...)
    Le  sezioni  regionali di controllo sono chiamate a verificare il
perseguimento   degli   obiettivi  previsti  dalle  leggi  statali  o
regionali  di  principio  e  di  programma  nonche'  la sana gestione
finanziaria  degli  enti  locali  ed  il  funzionamento dei controlli
interni  ai  fini  dei  referti  da  rendere  ai  consigli degli enti
controllati.  Cio' possono fare sia attraverso l'esame dei rendiconti
generali   degli   enti  stessi,  che  danno  ragione  dei  risultati
conseguiti  nella  gestione del bilancio annuale e pluriennale, quali
atti  di  programmazione  a  breve  e  medio  termine,  sia valutando
selettivamente  singoli  settori  di  attivita' oggetto di specifiche
leggi  di  principio  e/o  di  programma  nonche'  l'attuazione  e le
ricadute dei controlli interni».
    5.  -  In questo substrato normativo e programmatico si inserisce
l'art. 3  della  l.r.  n. 21/2006,  il  quale  -  come  evidenziato -
attribuisce  all'amministrazione  regionale  controllata il potere di
scegliere  il  revisore dei conti della societa' di riscossione delle
entrate  regionali  proprio fra i soggetti istituzionalmente preposti
ad  effettuare il controllo sulla gestione della societa' medesima e,
in  generale, di tutto l'apparato amministrativo regionale, ossia fra
i magistrati preposti agli uffici siciliani della Corte.
    Tale  disposizione,  in  disarmonia  con  i  principi di cui agli
articoli  100,  terzo  comma  e  108, secondo comma Cost., si rivela,
quindi,  idonea  a  vulnerare  l'imparzialita'  e  l'indipendenza del
magistrato   contabile   sul   quale   cada   la   scelta  ampiamente
discrezionale  dell'amministrazione regionale, proprio perche' appare
atta  a  realizzare quella «linea di coinvolgimento istituzionale» di
tali  magistrati  nell'attivita'  di  controllo  interno  nell'ambito
dell'organizzazione  delle amministrazioni, poi soggette ai poteri di
controllo   esterno   delle   sezioni  siciliane  della  magistratura
contabile, che la sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 1999
ha ritenuto in conflitto con le norme costituzionali citate.
    L'intreccio  in  questione,  nel  caso  in  esame, si palesa - se
possibile - ancora piu' disarmonico, rispetto agli indicati parametri
costituzionali,  che  non quello vagliato dal Giudice delle leggi nel
1999,  in  quanto,  alla delimitazione territoriale inderogabile (che
rende imprescindibile la nomina di un magistrato operante in Sicilia)
si  affianca  la  scelta  intuitu  personae  - e, quindi, non mediata
neppure   dalla   selezione  concorsuale  operata  dal  Consiglio  di
presidenza   -   dell'amministrazione  regionale  della  persona  del
revisore: il che, in linea teorica - e ferma l'incontestabile elevata
statura  morale e professionale del ricorrente nel giudizio a quo, e,
in  generale,  dei  magistrati  della  Corte dei conti attualmente in
servizio  in  Sicilia,  la  quale,  tuttavia, non puo' refluire sulla
valutazione   di  una  norma  generale  ed  astratta  -  per  ragioni
intuitive,    ben   potrebbe   condurre   ad   un'accentuazione   del
condizionamento    insito    nella    citata    istituzionalizzazione
dell'intreccio di competenze.
    6.  -  In conclusione, la norma regionale indicata contrasta, per
le ragioni di cui in motivazione, con gli articoli 100, comma terzo e
108, comma secondo della Costituzione.
    Posta  la  sua rilevanza nel presente giudizio, quest'ultimo deve
essere  sospeso,  e deve essere ordinata la trasmissione dei relativi
atti alla Corte Costituzionale.
    La sospensione del giudizio riguarda anche la sua fase cautelare,
che   il  Collegio  reputa  opportuno  definire  -  per  le  ricadute
istituzionali   di   un   eventuale   accoglimento  dell'istanza  che
agevolmente  si  desumono  dal precedente excursus - soltanto dopo la
pronuncia  della  Corte  costituzionale  sulla norma da applicare nel
caso di specie.
                              P. Q. M.
    Riservata  ogni ulteriore statuizione in rito, sul merito e sulle
spese,  visti gli articoli 34 della Costituzione, 1 della legge cost.
n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953:
        1)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in
relazione agli articoli 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della
Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3
della  legge regionale siciliana 5 dicembre 2006, n. 21, con riguardo
ai profili specificati in motivazione;
        2) dispone la sospensione del presente giudizio;
        3)  ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti alla Corte
costituzionale;
        4)  ordina  che,  a  cura  della segreteria della sezione, la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
della   Regione   Siciliana,   nonche'   comunicata  alla  Presidenza
dell'Assemblea regionale Siciliana.
    Cosi'  deciso  in  Palermo,  nella  Camera di consiglio del primo
giugno 2007.
                     Il Presidente: Giallombardo
Il referendario-estensore: Sinatra
07C1304