N. 398 ORDINANZA 19 - 23 novembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Norme  della Regione Puglia -
  Disposizioni   di  carattere  settoriale  in  materia  di  sanita',
  trasporti,  ecologia,  urbanistica,  personale  e  di  modifica  di
  precedenti  leggi  regionali  -  Ricorso  del Governo - Intervenuta
  abrogazione  delle  norme  censurate  - Rinuncia al ricorso seguita
  dalla accettazione della controparte - Estinzione del processo.
- Legge  della  Regione Puglia 19 luglio 2006, n. 22, Titolo II, capi
  da VI a XI, Titolo III, e artt. 7 e 31, comma 1, lettera c).
- Costituzione,  artt. 81,  117,  comma  secondo, lettera e), e terzo
  comma;   d.lgs.   28 marzo  2000,  n. 76,  artt. 15  e  16;  d.P.R.
  5 febbraio  1953,  n. 39, art. 17; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
  legge  27 dicembre  1997,  n. 449;  legge  22 febbraio 2001, n. 36,
  art. 4,   comma 1,   lettera  a);  d.P.C.m.  8 luglio  2003;  norme
  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,
  art. 25.
(GU n.46 del 28-11-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE ;
  Giudici:  Giovanni Maria FLICK , Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale del titolo II, capi da VI
a  XI,  del  titolo III e degli articoli 7 e 31, comma 1, lettera c),
della  legge della Regione Puglia 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento
e   prima  variazione  al  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario  2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei   ministri   notificato   il  18 settembre  2006,  depositato  in
cancelleria  il  26 settembre 2006 ed iscritto al n. 100 del registro
ricorsi 2006.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  24 ottobre  il  giudice
relatore Franco Gallo.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  18 settembre 2006 e
depositato  il  26 settembre  successivo, il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  ha  promosso questioni di legittimita' costituzionale: a) del
titolo  II,  capi  da  VI  a  XI, e del titolo III, della legge della
Regione Puglia 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione
al  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario 2006), in
riferimento agli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione e
agli  artt. 15  e  16  del  decreto  legislativo 28 marzo 2000, n. 76
(Principi  fondamentali  e  norme  di  coordinamento  in  materia  di
bilancio    e    di    contabilita'   delle   regioni,in   attuazione
dell'articolo 1,  comma 4,  della  legge  25 giugno 1999, n. 208); b)
dell'art. 7  della  stessa legge della regione Puglia, in riferimento
all'art. 117,    secondo    comma,   lettera e),   e   terzo   comma,
Costituzionale,  all'art. 17 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo
unico   delle   leggi   sulle   tasse  automobilistiche),  al  d.lgs.
30 dicembre   1992,   n. 504   (Riordino  della  finanza  degli  enti
territoriali,  a  norma  dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421),   alla   legge  27 dicembre  1997,  n. 449  (Misure  per  la
stabilizzazione  della  finanza  pubblica); c) dell'art. 31, comma 1,
lettera c),  della  stessa legge della Regione Puglia, in riferimento
all'art. 117,  secondo comma, lettera e), Costituzionale, all'art. 4,
comma 1,  lettera a),  della  legge  22 febbraio  2001,  n. 36 (Legge
quadro  sulla  protezione  dalle  esposizioni  a  campi  magnetici ed
elettromagnetici), e al d.P.C.m. 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti
di  esposizione,  dei  valori  di  attenzione  e  degli  obiettivi di
qualita'  per  la  protezione  della  popolazione dalle esposizioni a
campi  elettrici,  magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 100 kHz e 300 GHz);
        che,  in  particolare, quanto ai censurati titoli II, capi da
VI  a  XI,  e III della legge regionale n. 22 del 2006, il ricorrente
lamenta  che  essi,  pur  essendo contenuti in una legge di bilancio,
contengono  disposizioni  di carattere settoriale «in materia di beni
culturali,  in materia sanitaria, in materia di trasporti, in materia
di ecologia, in materia urbanistica, in materia di personale, nonche'
altre  disposizioni  di  integrazione  e  modifica a precedenti leggi
regionali»;
        che tali norme eccederebbero, quindi, i limiti contenutistici
di  una  legge  di  bilancio,  ponendosi  in contrasto con i principi
fondamentali  della materia contenuti nel d.lgs. n. 76 del 2000 e, in
particolare, con gli articoli 15 e 16 dello stesso, a norma dei quali
la legge di approvazione del bilancio regionale o eventuali ulteriori
provvedimenti   legislativi   di  variazione  potrebbero  autorizzare
esclusivamente  variazioni  al  bilancio  medesimo  e  non potrebbero
contenere disposizioni di altro tipo;
        che  quanto,  poi,  al censurato art. 7 della legge regionale
n. 22  del 2006, il ricorrente afferma che esso sopprime l'inciso «la
cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla
carta  di  circolazione» dai commi 1-bis e 1-quater dell'art. 4 della
legge  della  regione  Puglia  4 dicembre 2001, n. 3 (Disposizioni di
carattere   finanziario),   i   quali  disciplinano  l'esenzione  dal
pagamento della tassa automobilistica regionale;
        che,  cosi'  facendo,  la norma denunciata determinerebbe, in
contrasto   con   la   legge   statale,  l'estensione  dell'esenzione
tributaria  a  tutti  gli  automezzi che «di fatto» vengono destinati
alle  attivita'  di  soccorso  e  di  protezione civile nella regione
Puglia,  senza  che tale destinazione debba necessariamente risultare
dalla carta di circolazione;
        che,  a  detta  dello  stesso  ricorrente, l'eliminazione del
suddetto inciso eccede la competenza legislativa regionale - limitata
alla  variazione  delle  aliquote  fra un massimo e un minimo fissati
dalla legislazione statale - e si pone in contrasto con l'articolo 17
del  d.P.R.  n. 39  del  1953,  conseguentemente violando l'art. 117,
secondo  comma,  lettera e),  Costituzionale,  in  materia di sistema
tributario dello Stato;
        che infine, quanto al censurato art. 31, comma 1, lettera c),
della  legge  regionale n. 22 del 2006, il ricorrente rileva che esso
modifica l'articolo 9 della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5 (Norme
transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto
da   sistemi   di   telecomunicazioni   e   radiotelevisivi  operanti
nell'intervallo  di  frequenza  fra  Ohz  e 300 GHz), prevedendo come
obiettivo  di  qualita'  un  valore  di  fondo di campo elettrico non
superiore  a  3  V/m,  e  cio' in violazione di quanto previsto dalla
legislazione  statale  e, in particolare, dal d.P.C.m. 8 luglio 2003,
attuativo  della  legge  n. 36  del  2001  in  tema  di  inquinamento
elettromagnetico,  il quale fissa invece, come obiettivo di qualita',
un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 6 V/m;
        che  si  e' costituita la regione Puglia chiedendo il rigetto
del ricorso;
        che,  in  riferimento  alla  questione relativa ai titoli II,
capi  da  VI  a  XI,  e  III della legge regionale n. 22 del 2006, la
resistente   contesta   quanto   sostenuto   dalla  difesa  erariale,
affermando  che  «nulla  vieta  [...]  che  in  un  unico  «documento
legislativo»  siano  contenute  disposizioni  normative  che,  in se'
aventi   distinta   natura,  risultano,  per  lodevoli  finalita'  di
chiarezza  nei  confronti  dei  destinatari dei precetti normativi ed
altresi'  come  prova di unita' di indirizzo politico-amministrativo,
riunite in un unico documento»;
        che,  in riferimento alla questione relativa all'art. 7 della
legge  regionale  n. 22  del  2006,  la  resistente rileva che: a) il
comma 1-bis  dell'articolo 4 della legge regionale n. 31 del 2001 non
e'  stato  modificato  dalla  norma  censurata,  come affermato dalla
controparte;   b)   l'esclusione   «del   riferimento   certificativo
necessario alla «carta di circolazione» dell'autoveicolo» non estende
automaticamente  l'esenzione  a  tutti  gli  automezzi  che  di fatto
vengano  destinati  alla  protezione  civile, in quanto l'ordinamento
regionale  prevede  per  questi  altre  modalita'  certificative;  c)
l'esenzione   su  cui  e'  intervenuta  la  norma  censurata  non  si
differenzia  sostanzialmente dall'esenzione gia' prevista dalle norme
regionali  previgenti, che non sono state oggetto di censura da parte
dello Stato;
        che,  in  riferimento  alla  questione  relativa all'art. 31,
comma 1,  lettera c),  della  legge  regionale  n. 22  del  2006,  la
resistente sostiene che la localizzazione degli impianti e delle reti
che  producono  inquinamento  elettromagnetico  e'  di competenza del
legislatore regionale, il quale nel caso di specie e' intervenuto per
dare  applicazione,  in  un  settore  circoscritto,  al  principio di
precauzione;
        che  il  5 aprile  2007,  l'Avvocatura  generale dello Stato,
nell'interesse   del   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
depositato  atto  di  rinuncia  al ricorso, in quanto le disposizioni
censurate  sono  state  abrogate  dalla  legge  della  regione Puglia
28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007);
        che   la  Regione  Puglia,  con  deliberazione  della  Giunta
regionale  del 21 maggio 2007, depositata il 27 luglio successivo, ha
accettato tale rinuncia.
    Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita
dall'accettazione   della   controparte,  comporta  l'estinzione  del
processo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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