N. 777 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2007
Ordinanza del 18 maggio 2007 emessa dal Giudice di pace di Cuneo nei procedimenti penali riuniti a carico di Prisco Ennio ed altri Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevole disparita' di trattamento. - Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.47 del 5-12-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti dei procedimenti penali nn. 150/2003+285/2004+150/2003 r.g. g.d.p. a carico dei signori Ennio Prisco, Daniela Pinto, Rosa Dalmasso e Enrico Lauria, meglio generalizzati in atti; Rilevato che i reati per cui e' processo, sono di competenza del giudice di pace e che, dunque, essi sono soggetti al trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 52, d.lgs. 274/2000; Ritenuto a tale stregua che in relazione al tipo di sanzione per essi prevista risulta corrispondentemente applicabile nuovo termine di prescrizione; Rilevato che nel caso di specie deve aversi riguardo al disposto del nuovo art. 157, quinto comma c.p., in forza del quale, allorche' per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni, che in caso di interruzione della prescrizione, puo' essere aumentato di un quarto, fino a tre anni e nove mesi; Atteso infatti che la previsione di cui all'art. 157, quinto comma c.p. si ritiene debba essere riferita ad alcune ipotesi di reato di competenza del giudice di pace, per le quali ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 274/2000 puo' essere irrogata nei casi di cui al secondo comma, lettere a) seconda parte, b) e c), la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo in alternativa alla pena pecuniaria; Ritenuto che la riferibilita' all'art. 157, quinto comma c.p. novellato di cui in sopra consegue alla considerazione che, se e' pur vero che nel previgente sistema la giurisprudenza di legittimita' aveva chiarito che, ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle ipotesi di reato attribuite al g.d.p., doveva tenersi presente che la disposizione di cui all'art. 58, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, statuisce che per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilita' si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (ex multis: Cass. pen., Sez. IV, 16 gennaio 2004, n. 18640); ma che tuttavia, il nuovo dettato dell'art. 157, quinto comma c.p. dispone in particolare per quanto attiene le «pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria», e che, diversamente intesa, la norma citata risulterebbe priva di significato e di qualsivoglia concreto riferimento, atteso che si riferisce espressamente alle «pene», e non alle misure di sicurezza (come alcuni interpreti hanno invece ipotizzato); a nulla rileva che l'art. 52, d.lgs. n. 274/2000 contempli un meccanismo sanzionatorio a griglia, prevedendo al secondo comma, lettera a), seconda parte, lettera b) e lettera c), in alternativa alle altre, anche 1a mera pena pecuniaria: deve infatti escludersi che, per il solo fatto della possibilita' di irrogare quest'ultima, debba aversi riguardo al termine dettato dall'art. 157, primo comma c.p., in forza del quale la prescrizione matura in almeno sei anni per i delitti e in almeno quattro anni per le contravvenzioni, anche se puniti con la sola pena pecuniaria. Valutando il sistema delineato dal nuovo art. 157 c.p., commi 1 e 5, deve necessariamente concludersi che i reati oggi di competenza del giudice di pace sono soggetti a termini di prescrizione diversi, a seconda che siano puniti con la sola pena pecuniaria, nel qual caso il termine e' di anni sei per i delitti e di anni quattro per le contravvenzioni, ovvero, in alternativa, con la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo, nel qual caso il termine e' di anni tre. Ma un siffatto meccanismo risulta irragionevole, in quanto si contempla un termine prescrizionale piu' lungo per reati oggettivamente meno gravi in quanto implicanti una minore offesa ad uno stesso bene ovvero lesivi di un bene di rango inferiore. Si consideri in proposito a titolo esemplificativo che se taluno minaccia di aggredire un altro individuo o lo percuote, i delitti di cui agli artt. 612 e 581 c.p., puniti con pena pecuniaria, sono soggetti al termine prescrizionale di anni sei, mentre se lo stesso individuo passa effettivamente a vie di fatto, procurando lesioni lievi, il reato, punito anche con permanenza domiciliare o lavoro sostitutivo, e' soggetto al termine di prescrizione di anni tre. A questo punto si determina una disparita' di trattamento che si traduce in un regime piu' favorevole per l'autore dei reati attribuiti alla competenza del g.d.p. piu' gravi, rispetto all'autore dei reati meno gravi per i quali non e' possibile applicare la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita'. Ed, infatti, per questi ultimi, potendosi applicare la sola pena pecuniaria, il termine di prescrizione breve e' di 6 anni, in caso di delitto, e di 4, in caso di contravvenzione (art. 157, comma 1 c.p.). E' palese la disparita' di trattamento derivante da un regime prescrizionale che penalizza proprio coloro che, per la ratio della stessa legge n. 251/2005, dovrebbero godere di effetti applicativi piu' favorevoli, cosi' da rendere del tutto ingiustificata ed irragionevole la disparita' stessa. Sulla scorta delle considerazioni che precedono si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, senza tener conto dell'effettiva gravita' dei reati, ma anzi in contrasto con la pena edittale prevista, contempla irragionevolmente termini di prescrizione diversi, a seconda che per il reato siano o meno irrogabili, in alternativa alla pena pecuniaria, la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo. La questione e' rilevante nella specie, in quanto agli imputati sono contestati sia il reato di cui all'art. 582 c.p., per il quale e' applicabile il termine di prescrizione piu' breve e che dunque potrebbe considerarsi gia' prescritto, e i reati di ingiurie e minaccia semplice, per i quali e' teoricamente applicabile il termine di prescrizione ordinaria di anni sei aumentabile di un quarto fino a anni sette e mesi sei, o, che e' lo stesso, il termine di anni cinque aumentabile fino ad anni sette e mesi sei, previsto dall'art. 157 c.p. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 251/2005, ma che potrebbero parimenti considerarsi prescritti in caso di ritenuta fondatezza della questione di legittimita' costituzionale. Solleva pertanto la questione di illegittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 157, in combinato disposto con i commi 1 e 5 c.p., nella parte in cui non prevede che, con riguardo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace penale, anche per i reati puniti con la sola pena pecuniaria la prescrizione estingua il reato decorso il termine di tre anni.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace; Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle parti, sia notificata agli imputati al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Cuneo, addi' 18 maggio 2007 Il giudice di pace: Franceschi