N. 414 ORDINANZA 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

 Costituzione  e  intervento nel giudizio incidentale - Intervento di
  soggetti  che  non  rivestono  la  qualita'  di parte nei giudizi a
  quibus - Inammissibilita'.
- Legge  della  Regione  Veneto 7 novembre 2003, n. 29, art. 1; legge
  della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 30, art. 1.
- Costituzione,   artt.   3   e  97.  Farmacia  -  Regione  Veneto  -
  Istituzione,  in  deroga  ai  criteri  ordinari,  di due nuove sedi
  farmaceutiche  (nel  Comune di Eraclea e nel Comune di Valeggio sul
  Mincio)  -  Denunciata  lesione  dei  principi  di  uguaglianza, di
  imparzialita'  e  buon  andamento  della pubblica amministrazione -
  Sopravvenuto  mutamento  del  quadro  normativo  - Necessita' di un
  nuovo  esame  sulla  rilevanza  e  sulla non manifesta infondatezza
  delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge  della  Regione  Veneto 7 novembre 2003, n. 29, art. 1; legge
  della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 30, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.48 del 12-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 1 della
legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29 (Istituzione di una
sede  farmaceutica  in deroga nel Comune di Eraclea - localita' Ponte
Crepaldo)  e  dell'articolo  1  della  legge  della  Regione Veneto 7
novembre  2003, n. 30 (Istituzione di una sede farmaceutica in deroga
nel Comune di Valeggio sul Mincio - localita' Salionze), promossi con
3  ordinanze  del  13  dicembre  2004  dal  Tribunale  amministrativo
regionale  del  Veneto,  rispettivamente iscritte ai numeri 58, 190 e
191 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 8 e 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Papa  Luigi,  dell'Ordine dei
Farmacisti  di  Venezia, della Regione Veneto, del Comune di Eraclea,
di  Perina  Lauro,  di  Montresor  Italo  Franco  nonche' gli atti di
intervento della Federfarma e della Federfarma Veneto;
Udito  nell'udienza  pubblica del 23 ottobre 2007 il giudice relatore
Ugo De Siervo;
Uditi  gli  avvocati  Fabrizio  Scagliotti  per  Papa  Luigi, Massimo
Luciani   per   l'Ordine   dei   Farmacisti  di  Venezia  e  per  gli
intervenienti  Federfarma  e  Federfarma  Veneto,  Antonio Liuzzi per
Perina  Lauro  e per Montresor Italo Franco, Ezio Zanon e Luigi Manzi
per la Regione Veneto e Giorgio Orsoni per il Comune di Eraclea.
Ritenuto  che,  con  ordinanza  pronunciata  il  13  dicembre  2004 e
pervenuta   a   questa   Corte  il  24  gennaio  2005,  il  Tribunale
amministrativo  regionale  del Veneto ha sollevato in via incidentale
(reg.  ord.  n. 58 del 2005) questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  1 (recte: articolo unico) della legge della Regione Veneto
7  novembre  2003,  n. 29  (Istituzione  di  una sede farmaceutica in
deroga  nel  Comune  di  Eraclea  -  localita'  Ponte  Crepaldo),  in
relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione;
     che  il  giudice  a quo premette di essere investito, nella fase
del  merito, di plurimi ricorsi riuniti promossi avverso gli atti del
complesso  procedimento  amministrativo, con cui si intende istituire
una  quarta  sede farmaceutica presso il Comune di Eraclea, localita'
Ponte  Crepaldo,  sito nel territorio della Regione Veneto, Provincia
di Venezia;
     che  tale procedimento e' stato avviato originariamente in forza
dell'art. 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione
del  testo  unico delle leggi sanitarie), e della legge della Regione
Veneto  6  luglio  1993,  n. 28  (Norme di applicazione della legge 8
novembre  1991,  n. 362  sul  riordino del settore farmaceutico), che
consentono,  nei  comuni  con  meno  di  12.500 abitanti (tra i quali
rientra  Eraclea),  di  istituire  farmacie  in  deroga  al  criterio
demografico  previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1968,
n. 475  (Norme  concernenti  il  servizio farmaceutico), e successive
modificazioni,  sulla  base  di un criterio topografico (giustificato
alla  luce di esigenze di viabilita' e collegamenti), purche' la sede
istituenda  disti  almeno  3.000  metri dalla piu' vicina farmacia in
essere, anche se ubicata in altro comune;
     che  avverso gli atti adottati in occasione di tale procedimento
(attivato in sede di periodica revisione della pianta organica) hanno
proposto  ricorso  Luigi Papa, titolare di una farmacia in Eraclea, e
l'Ordine   dei   farmacisti   di  Venezia,  deducendo,  tra  l'altro,
l'insussistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa, ai
fini dell'istituzione della nuova sede farmaceutica;
     che,  nelle more del giudizio a quo, e' stata approvata la legge
regionale  impugnata,  che, «in deroga alle disposizioni vigenti», ha
istituito  «una  sede  farmaceutica nel Comune di Eraclea - localita'
Ponte Crepaldo», definendone altresi' la zona di pertinenza;
     che,  in  esecuzione  di  tale  legge,  la Giunta regionale, con
delibera  n. 473 del 5 marzo 2004, ha «rimosso» la propria precedente
delibera  di istituzione della sede farmaceutica, mentre il Comune di
Eraclea  ha  adottato gli ulteriori atti amministrativi necessari, ai
fini  della  gestione  della  nuova  farmacia,  per il tramite di una
societa' a capitale misto pubblico e privato;
     che  Luigi  Papa, l'Ordine dei farmacisti di Venezia e gli altri
due titolari di farmacie attive in Eraclea hanno impugnato innanzi al
giudice   a   quo   anche   tali   atti,  deducendo  l'illegittimita'
costituzionale della legge regionale n. 29 del 2003, sulla base della
quale essi sono stati emanati;
     che  il  Tribunale amministrativo regionale premette in punto di
rilevanza  che  le  censure autonomamente sviluppate avverso gli atti
impugnati  nel  giudizio  principale  non appaiono dotate di «effetto
risolutivo»,  posto che essi trovano giustificazione direttamente nel
disposto della norma di legge oggetto della questione;
     che  in  ordine alla non manifesta infondatezza della questione,
il  giudice a quo, dopo avere motivatamente disatteso le eccezioni di
illegittimita'  costituzionale  sollevate dalle parti con riferimento
agli  articoli  32, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, dubita
del  «mancato  rispetto  del  principio  di  uguaglianza  e  di  buon
andamento  dell'azione  amministrativa» sanciti dagli articoli 3 e 97
della Costituzione;
     che,  ammessa in via di principio la configurabilita' nel nostro
ordinamento  delle  leggi-provvedimento,  tuttavia nel caso di specie
l'istituzione  tramite  atto primario di una farmacia le conferirebbe
«una   valenza  diversa,  se  non  privilegiata,  rispetto  a  quelle
istituite  secondo  il  procedimento  della  revisione  della  pianta
organica» mediante atto amministrativo;
     che,   inoltre,   tale  sede  non  potrebbe  essere  interessata
dall'ordinario  procedimento  di  revisione appena ricordato, sicche'
con  cio' si verrebbe a compromettere «il sistema dell'organizzazione
e   della   razionale   distribuzione  sul  territorio  del  servizio
farmaceutico»;
     che  si  e'  costituito  innanzi  a  questa  Corte  Luigi  Papa,
concludendo  per  l'accoglimento  della  questione, giacche' la legge
impugnata sarebbe priva di «puntuali giustificazioni», mentre essa ne
avrebbe   necessitato,   alla   luce   del   sindacato   stretto   di
costituzionalita' cui sarebbero soggette le leggi-provvedimento;
     che  si  e'  costituito  in  giudizio l'Ordine dei farmacisti di
Venezia,  concludendo per l'accoglimento della questione, giacche' la
legge impugnata avrebbe introdotto una discriminazione «arbitraria ed
irragionevole»,  mentre,  per sfuggire a censura, essa avrebbe dovuto
perseguire una finalita' basata sulla Costituzione;
     che  si  e'  costituito  in  giudizio il Comune di Eraclea, gia'
parte  del  processo a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata
irrilevante  e  manifestamente infondata, giacche' la legge impugnata
costituirebbe un'applicazione, in fase di istituzione delle farmacie,
del  criterio topografico previsto dall'art. 104 del r.d. n. 1265 del
1934;
     che  si  e' costituita in giudizio la Regione Veneto, gia' parte
del  processo  a  quo,  concludendo per l'inammissibilita' o comunque
l'infondatezza   della   questione,   giacche'  la  legge  impugnata,
ponendosi   «nel  solco»  del  criterio  topografico  gia'  formulato
dall'art.  104  del  r.d.  n. 1265 del 1934 e dall'art. 1 della legge
reg.  Veneto  n. 28  del  1993,  verrebbe  a soddisfare l'esigenza di
assicurare   l'ordinata   copertura   con   farmacie  del  territorio
regionale,  nel  perseguimento  di  obiettivi  di tutela della salute
costituzionalmente rilevanti;
     che  sono  intervenute  in  giudizio la Federfarma - Federazione
nazionale  unitaria dei titolari di farmacia italiani e la Federfarma
Veneto  -  Unione  regionale  dei  titolari di farmacia della Regione
Veneto, chiedendo, ritenuta l'ammissibilita' del loro intervento, che
la questione sia accolta;
     che con due ordinanze pronunciate entrambe il 13 dicembre 2004 e
pervenute   a   questa   Corte   l'8   febbraio  2005,  il  Tribunale
amministrativo  regionale del Veneto ha sollevato in via incidentale,
(reg.  ord.  n. 190  e  n. 191  del  2005), questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1 (recte
:  articolo  unico) della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003,
n. 30, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione;
     che  la  legge  regionale impugnata «in deroga alle disposizioni
vigenti» ha istituito «una sede farmaceutica nel comune di Valeggio -
localita' Salionze», definendone altresi' la zona di pertinenza;
     che  il  Comune  di  Valeggio  sul  Mincio  ha  conseguentemente
provveduto  a  ridelimitare  l'ambito territoriale delle due farmacie
gia'  esistenti  nel comune, mentre la Giunta regionale ha definito a
propria   volta   le  zone  di  pertinenza  delle  tre  farmacie,  in
applicazione della legge regionale;
     che  avverso tali atti hanno proposto ricorso innanzi al giudice
a  quo,  in  due  separati  processi,  Lauro  Perina  e  Italo Franco
Montresor,  titolari  ciascuno di una delle due sedi di farmacia gia'
attive,   deducendo   l'illegittimita'   costituzionale  della  norma
regionale su cui essi si sono fondano;
     che   il   Tribunale   amministrativo   regionale,   dopo  avere
motivatamente   superato   la  censura  di  costituzionalita'  basata
sull'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  ha  proposto la
questione  nei  medesimi  termini  in  cui  e' stata formulata quella
relativa alla legge regionale n. 29 del 2003;
     che  si  sono  costituiti  innanzi a questa Corte Lauro Perina e
Italo  Franco  Montresor, chiedendo che la questione sia accolta, con
analoghe  argomentazioni,  con  cui vengono condivisi i rilievi mossi
dal rimettente;
     che  si  e'  costituita in entrambi i giudizi la Regione Veneto,
gia' parte dei processi a quibus
,  concludendo per l'inammissibilita' o comunque l'infondatezza della
questione,  mediante  le  medesime  argomentazioni  gia'  svolte  nel
giudizio relativo alla legge regionale n. 29 del 2003;
     che sono intervenute in entrambi i giudizi innanzi la Federfarma
-  Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani e
la  Federfarma  Veneto  -  Unione  regionale dei titolari di farmacia
della  Regione  Veneto, chiedendo, ritenuta l'ammissibilita' del loro
intervento, che la questione sia accolta;
     che  nell'imminenza  dell'udienza  pubblica Luigi Papa, l'Ordine
dei  farmacisti di Venezia, il Comune di Eraclea (reg. ord. n. 58 del
2005),  la  Regione Veneto, Federfarma e Federfarma Veneto (reg. ord.
n. 190  e n. 191 del 2005) hanno depositato memorie, insistendo sulle
conclusioni gia' formulate;
     che  con  ulteriori memorie Luigi Papa, il Comune di Eraclea, la
Regione  Veneto, Federfarma e Federfarma Veneto hanno dato atto della
sopravvenienza della legge della Regione Veneto 16 agosto 2007, n. 23
(Disposizioni  di  riordino  e  semplificazione normativa - collegato
alla  legge  finanziaria  2006  in  materia  di  sociale,  sanita'  e
prevenzione),  i  cui artt. 6 e 7 hanno introdotto un comma 1-bis nel
testo  rispettivamente  della  legge regionale n. 29 del 2003 e della
legge  regionale  n. 30  del  2003,  oggetto  del  presente giudizio,
stabilendo  che  «alla  sede  farmaceutica  di  cui  al  comma  1, si
applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 104 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, come
sostituito  dall'articolo  2  della  legge  8  novembre  1991, n. 362
“Norme  di  riordino  del  settore  farmaceutico”  nonche' quelle
dell'articolo  1  della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 “Norme
di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del
settore  farmaceutico”,  fatta  salva  l'ipotesi  in  cui la Giunta
regionale  riconosca  il  venir  meno  dei  presupposti  che ne hanno
legittimato l'istituzione»;
     che  la  Regione  Veneto  ha  rilevato che con cio' si sarebbero
superati  i  dubbi  di  costituzionalita'  avanzati  dal  rimettente,
poiche'  le  farmacie  istituite  tramite  le  disposizioni impugnate
verrebbero   ad   essere   consegnate  al  potere  di  pianificazione
amministrativa della Giunta regionale;
     che  la  Regione  Veneto  ha concluso chiedendo il rigetto delle
questioni  e  la  declaratoria  di  legittimita' costituzionale delle
norme impugnate;
     che il Comune di Eraclea, preso atto della modifica legislativa,
ha chiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;
     che   Luigi  Papa  ha  contestato  la  conformita'  al  «sistema
delineato  dalla  Costituzione»  della  norma sopravvenuta, posto che
essa   consentirebbe  ad  un  atto  amministrativo  della  Giunta  la
«abrogazione»  di  una  legge,  insistendo  per  l'accoglimento della
questione;
     che Federfarma e Federfarma Veneto hanno chiesto la restituzione
degli atti al giudice a quo per ius superveniens.
     Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Veneto
dubita  della  legittimita'  costituzionale della legge della Regione
Veneto  7  novembre 2003, n. 29 (Istituzione di una sede farmaceutica
in  deroga nel comune di Eraclea - localita' Ponte Crepaldo), e della
legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 30 (Istituzione di una
sede  farmaceutica  in  deroga  nel  Comune  di Valeggio sul Mincio -
localita'  Salionze),  in  relazione  agli  articoli  3  e  97  della
Costituzione  (rispettivamente  reg.  ord.  n. 58 del 2005, reg. ord.
n. 190  e  n. 191  del  2005),  posto  che  esse,  nel  prevedere  la
istituzione   in  deroga  ai  criteri  ordinari  di  due  nuove  sedi
farmaceutiche, conferirebbero a tali farmacie uno status
«privilegiato», non potendo le stesse venire incise dall'attivita' di
pianificazione  amministrativa  delle piante organiche spettante alla
Regione;
     che  sono  intervenuti  nei  rispettivi giudizi, quali parti dei
processi principali, Luigi Papa, l'Ordine dei farmacisti di Venezia e
il  Comune  di  Eraclea (reg. ord. n. 58 del 2005), Lauro Perina e la
Regione  Veneto  (reg.  ord.  n. 190 del 2005), Franco Montresor e la
Regione  Veneto  (reg.  ord.  n. 191  del  2005), nonche', in tutti i
giudizi, Federfarma e Federfarma Veneto;
     che  i  giudizi  sono connessi e meritano di essere riuniti, per
venire decisi in un'unica soluzione;
     che   sono   inammissibili   gli  interventi  di  Ferderfarma  e
Federfarma Veneto, posto che tali soggetti non sono parti dei giudizi
a quibus
;
     che  infatti,  per  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,
possono   partecipare   al   giudizio   incidentale  di  legittimita'
costituzionale  le  sole  parti  del  giudizio  principale  e i terzi
portatori  di  un  interesse  qualificato, immediatamente inerente al
rapporto  sostanziale dedotto in giudizio (da ultimo, sentenza n. 314
del 2007);
     che  gli  intervenienti  si dichiarano portatori di un interesse
collettivo   proprio  della  generalita'  dei  farmacisti,  privo  di
correlazione  con  le specifiche e peculiari posizioni soggettive nei
giudizi a quibus
, riferiti a una fattispecie di carattere prettamente locale;
     che,  pertanto,  le  posizioni  giuridiche  di  Federfarema e di
Federfarma  Veneto  non  sono  suscettibili di essere pregiudicate in
modo immediato e irrimediabile dall'esito del giudizio incidentale;
     che nelle more del giudizio incidentale e' sopravvenuta la legge
della  Regione Veneto 16 agosto 2007, n. 23 (Disposizioni di riordino
e  semplificazione  normativa - collegato alla legge finanziaria 2006
in  materia  di  sociale,  sanita'  e prevenzione), i cui artt. 6 e 7
hanno introdotto un comma 1-bis nel testo rispettivamente della legge
regionale  n. 29  del  2003  e  della legge regionale n. 30 del 2003,
stabilendo  che  «alla  sede  farmaceutica  di  cui  al  comma  1, si
applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 104 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, come
sostituito  dall'articolo  2  della  legge  8  novembre  1991, n. 362
“Norme  di  riordino  del  settore  farmaceutico”  nonche' quelle
dell'articolo  1  della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 “Norme
di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del
settore  farmaceutico”,  fatta  salva  l'ipotesi  in  cui la Giunta
regionale  riconosca  il  venir  meno  dei  presupposti  che ne hanno
legittimato l'istituzione».
     che,  per  effetto  di  tali  ultime  disposizioni,  le farmacie
istituite   ai   sensi   delle  norme  impugnate  vengono  ad  essere
ricondotte,  per  le  fasi  successive all'istituzione, all'ordinario
regime  previsto  dalla  legge  in  relazione alle sedi farmaceutiche
realizzate  in  deroga, ed ai poteri di pianificazione amministrativa
della Giunta regionale;
     che  spetta  al  giudice  a  quo valutare la misura e gli esatti
termini di tale effetto normativo;
     che,  conseguentemente,  gli  atti  debbono essere restituiti al
rimettente,   affinche'  provveda  ad  una  nuova  valutazione  sulla
rilevanza  e  la  non manifesta infondatezza delle questioni proposte
(da ultimo, ordinanze n. 244 e n. 143 del 2007).
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti   i   giudizi,   Dichiara  inammissibili  gli  interventi  di
Federfarma  - Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia
italiani  e  di  Federfarma Veneto - Unione regionale dei titolari di
farmacia  italiani;  Ordina  la  restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale del Veneto.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola