N. 421 ORDINANZA 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Famiglia  - Divorzio - Modifica delle condizioni - Assegnazione della
  casa familiare - Cessazione automatica del diritto al godimento nel
  caso che l'assegnatario contragga nuove nozze o conviva more uxorio
  - Esclusione di ogni valutazione discrezionale da parte del giudice
  -  Lamentata  lesione  dei  diritti  inviolabili della persona, dei
  principi  di  uguaglianza e ragionevolezza, nonche' del diritto dei
  figli  ad  essere mantenuti dai genitori - Omessa descrizione della
  fattispecie  e  conseguente  carenza di motivazione sulla rilevanza
  della questione - Manifesta inammissibilita'.
- Cod.  civ., art. 155-quater, secondo comma, introdotto dall'art. 1,
  comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.
(GU n.48 del 12-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco BILE; Giudici: Francesco
AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita
SAULLE,  Giuseppe  TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la
seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 155-quater,
secondo  comma,  del  codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2,
della  legge  8  febbraio  2006,  n. 54  (Disposizioni  in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), promosso
con  ordinanza  del  25 ottobre 2006 dal Tribunale ordinario di Busto
Arsizio  sul ricorso proposto da Baruzzo Fabrizio c. Carugati Bianca,
iscritta  al  n. 191  del  registro ordinanze 2007 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 15,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2007.
Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  10  ottobre 2007 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto  che  il Tribunale ordinario di Busto Arsizio - nel corso di
un  giudizio  avente  ad oggetto la modifica delle condizioni fissate
nella   sentenza   di   divorzio,   e,   in  particolare,  la  revoca
dell'assegnazione  alla resistente della casa coniugale, ai sensi del
disposto  di cui al capoverso dell'art. 155-quater del codice civile,
inserito  dall'art.  1,  comma  2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54
(Disposizioni  in  materia  di separazione dei genitori e affidamento
condiviso  dei  figli),  in considerazione del rapporto di convivenza
instaurato,  a decorrere dal giugno 2004, dalla stessa resistente con
altro  soggetto - con ordinanza del 20 ottobre 2006, ha sollevato, in
riferimento  agli  artt.  2,  3 e 30 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 155-quater, secondo comma, cod.
civ.,  nella  parte in cui ricollega automaticamente all'inizio di un
rapporto  di  convivenza  more  uxorio  od alla celebrazione di nuove
nozze  la cessazione del diritto al godimento della casa coniugale in
capo all'ex coniuge assegnatario della stessa, con esclusione di ogni
valutazione discrezionale da parte del giudice;
     che  il  rimettente,  preso  atto che il primo comma della norma
censurata  sancisce il principio secondo cui «il godimento della casa
familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse
dei  figli»,  in  cio'  ponendosi  nel solco della ratio sottesa alla
previgente  normativa  ed  agli indirizzi giurisprudenziali formatisi
sulla  stessa,  ravvisabile  nell'esigenza  di «preservare per quanto
possibile  e  opportuno  la  continuita' delle abitudini domestiche»,
rileva  la irrazionalita' e la contraddittorieta' insite nella scelta
legislativa   di   sacrificare,   in  modo  pressoche'  automatico  e
perentorio, l'interesse stesso che la norma si ripromette di tutelare
in  via  primaria,  nell'ipotesi  di celebrazione di nuove nozze o di
inizio  di  una  convivenza  more  uxorio  da  parte  dell'ex coniuge
assegnatario della casa;
     che  detto  automatismo,  deduce  il  rimettente,  impedisce  al
giudice ogni valutazione delle concrete circostanze del caso, nonche'
ogni  bilanciamento  tra  l'interesse  della  prole  a  conservare il
proprio  habitat  domestico  e  quello del coniuge non assegnatario a
riacquistare la libera disponibilita' del bene, ossia tra il diritto,
di   valenza   altamente   personalistica,  dei  figli  ad  usufruire
dell'ambiente domestico con cui hanno instaurato un legame affettivo,
e   quello  prettamente  patrimoniale  del  titolare  di  un  diritto
dominicale sull'immobile;
     che  il  Tribunale  rimettente  osserva  che  la  sottrazione al
giudice di ogni margine di discrezionalita' risulta a maggior ragione
di    dubbia    opportunita'    e    ragionevolezza,   alla   stregua
dell'applicabilita'  della  norma  censurata anche in quei casi (come
quello  oggetto  del  procedimento  a quo) in cui l'instaurazione del
rapporto  di  convivenza  more  uxorio  (ovvero la celebrazione delle
nuove  nozze)  risalga ad epoca anteriore all'entrata in vigore della
normativa  di  cui  si  tratta,  con  il  conseguente  rischio di una
destabilizzazione di consolidati vincoli affettivi tra la prole ed il
nuovo  compagno/coniuge del genitore assegnatario, sorti nel contesto
dell'habitat domestico, di tal che la nuova unione del genitore viene
automaticamente  e  drasticamente  sanzionata per il solo fatto della
sua  esistenza,  e non gia' nelle sole ipotesi in cui la stessa rechi
disagio, se non pregiudizio, ai figli;
     che,  cio' posto, il Collegio rimettente ritiene la disposizione
in  questione  di dubbia compatibilita' anzitutto con l'art. 2 Cost.,
giacche'  la  sfera  personale  del  coniuge  assegnatario verrebbe a
trovarsi  gravemente  ed  ingiustificatamente  pregiudicata, sotto il
profilo  della  liberta'  di contrarre matrimonio o di convivere more
uxorio,  di  fronte  alla  prospettiva sicura di perdere il godimento
della  casa coniugale, con conseguente determinazione di un nocumento
anche a carico dei figli;
     che  andrebbe,  inoltre,  ravvisata la esistenza di un possibile
profilo  di  incostituzionalita' della norma censurata in riferimento
all'art. 3 Cost., per la introduzione di una inammissibile disparita'
di  trattamento  tra  la prole di un soggetto che non abbia contratto
nuove  nozze  o iniziato una convivenza e la prole di un soggetto che
abbia  optato  per  una nuova unione, in tal modo facendo gravare sui
figli  le  conseguenze  pregiudizievoli delle scelte esistenziali dei
loro ascendenti;
     che  si  adombra, infine, il contrasto della norma censurata con
l'art.  30  Cost.,  sotto il profilo della violazione del diritto dei
figli  ad  essere  mantenuti  dai  genitori, posto che, proprio nella
prospettiva dell'art. 155-quater cod. civ., l'assegnazione della casa
familiare assurge a forma di contributo al mantenimento della prole.
Considerato  che il Tribunale ordinario di Busto Arsizio dubita della
legittimita'  costituzionale dell'art. 155-quater, secondo comma, del
codice  civile, inserito dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio
2006,  n. 54,  (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e
affidamento  condiviso  dei  figli),  nella  parte  in  cui ricollega
automaticamente  all'inizio  di un rapporto di convivenza more uxorio
od  alla  celebrazione  di  nuove  nozze la cessazione del diritto al
godimento  della  casa coniugale in capo all'ex coniuge assegnatario,
con  esclusione  di  ogni  valutazione  discrezionale  da  parte  del
giudice,  per  violazione:  a),  dell'art.  2  Cost., per il grave ed
ingiustificato   pregiudizio   alla   sfera   personale  del  coniuge
assegnatario  sotto il profilo della liberta' di contrarre matrimonio
o  di  convivere  more  uxorio  di  fronte alla prospettiva sicura di
perdere  il  godimento  della  casa  coniugale,  con  la  conseguente
determinazione  di  un  nocumento  anche  a  carico  dei  figli;  b),
dell'art. 3 Cost. per la introduzione di una inammissibile disparita'
di  trattamento  tra  la prole di un soggetto che non abbia contratto
nuove  nozze  o  iniziato  una convivenza e quella di un soggetto che
abbia,  invece,  optato  per  una  nuova  unione, in tal modo facendo
gravare   sui  figli  le  conseguenze  pregiudizievoli  delle  scelte
esistenziali  dei  loro  ascendenti;  c),  dell'art. 30 Cost., per il
contrasto  con il diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori,
posto  che, proprio nella prospettiva dell'art. 155-quater cod. civ.,
l'assegnazione  della casa familiare assurge a forma di contributo al
mantenimento della prole;
     che  l'ordinanza di rimessione manca di una compiuta descrizione
della  fattispecie,  non facendosi neppure riferimento, in essa, alla
presenza, nella specie, di figli ed alla minore o maggiore eta' degli
stessi;
     che,    per    costante    giurisprudenza,   e'   manifestamente
inammissibile  la  questione  sollevata  ove,  come  nella ipotesi di
omessa  descrizione  della  fattispecie,  sia  impedito  di  vagliare
l'effettiva   applicabilita'   della  norma  denunciata  al  giudizio
principale,  con  conseguente  carenza di motivazione sulla rilevanza
della  questione  (ex  plurimis,  ordinanze  n. 132,  n. 129, n. 127,
n. 92, n. 91, n. 72 del 2007).
Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e  9,  comma  2,  delle  norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 155-quater, secondo comma, del
codice  civile,  introdotto  dall'art.  1,  comma  2,  della  legge 8
febbraio  2006,  n. 54  (Disposizioni  in  materia di separazione dei
genitori   e   affidamento   condiviso   dei  figli),  sollevata,  in
riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale
ordinario di Busto Arsizio, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola