N. 784 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2007
Ordinanza del 22 maggio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Bari nel procedimento penale a carico di Maio Francesco ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Possibilita per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Inammissibilita' dell'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di parita' tra le parti - Richiamo alla sentenza n. 26/2007 della Corte costituzionale. - Codice di procedura penale, art. 443, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.(GU n.48 del 12-12-2007 )
LA CORTE DI APPELLO Visti gli atti del procedimento n. 614/06 r.g.; Premesso che, con sentenza emessa in data 26 settembre 2005 all'esito di giudizio abbreviato, il g.u.p. presso il Tribunale di Trani dichiaro' n.d.p. perche' il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto nei confronti degli imputati Maio, Giordano e Ostuni in ordine ai reati loro ascritti; che avverso tale sentenza, e limitatamente ai capi B) - C) - D) - E) (violazione rispettivamente degli artt. 53-bis d.lgs. n. 22/1997; 110 c.p. e 51 d.lgs. n. 22/1997; 110 e 635 c.p.; l46, lett. c) e 163, d.lgs. n. 490/1999), hanno proposto tempestivi appelli il p.m. presso il Tribunale di Trani, il p.g. presso questa corte e la parte civile Ministero dell'ambiente, onde ottenere la condanna penale e civile degli imputati; che ai sensi dell'art. 443 c.p.p., come modificato dall'art. 2, legge n. 46/2006, il p.m. non puo' mai appellare le sentenze di proscioglimento (in precedenza il divieto riguardava le sole ipotesi di appello avverso la formula del proscioglimento); Ritenuta pertanto la rilevanza, nella presente vicenda, della questione di costituzionalita' dell'art. 2 citato, nonche' dell'art. 10 della stessa legge n. 46/2006, il quale dichiara inammissibili gli appelli contro le sentenze di proscioglimento proposti prima della sua entrata in vigore; Rilevato che con sentenza n. 26/2007 la Corte costituzionale, nel ribadire la legittimita' di ragionevoli limitazioni al potere di impugnazione delle parti, ha affermato che le limitazioni al potere del p.m. di appellare le sentenze di primo grado debbono essere sorrette da una ragionevole giustificazione, in termini di adeguatezza e proporzionalita'; che di conseguenza la sentenza n. 26/2007 ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 1 della legge n. 46/2006 nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito di rito ordinario, nonche' dell'art. 10 cpv della stessa legge; Considerato che la perdurante limitazione del potere di appello del p.m. avverso le sentenze di proscioglimento emesse all'esito di giudizio abbreviato, operata dalla legge n. 46/2006, e' oggi priva di giustificazione a fronte del ripristino del potere di impugnazione del p.m. in caso di rito ordinario; sicche' risultano all'evidenza violati i principi di uguaglianza delle parti, in generale e nell'ambito del processo penale, posti rispettivamente dagli artt. 3 e 111 cpv della Costituzione; che, in particolare, l'abolizione dell'appello del p.m. avverso le sentenze rese con rito abbreviato e' ancor meno giustificabile dell'abolizione dell'appello gia' censurata da Corte costituzionale n. 26/2007, atteso che il p.m. non si puo' opporre alla richiesta di rito abbreviato avanzata dall'imputato e rimane poi privo di quei poteri di impulso probatorio di cui, invece, dispone con il rito ordinario, e che il principale argomento a favore della legge n. 46/2006 (la pretesa ingiustizia della condanna fondata sulla mera rilettura delle carte processuali dopo un'assoluzione fondata sull'assunzione diretta dei mezzi di prova) non ha evidentemente valore per un giudizio come quello abbreviato, che e' cartolare in primo e secondo grado; che una giustificazione del deteriore trattamento degli appelli del p.m. in cao di rito abbreviato non potrebbe rinvenirsi nella natura dei reati rispetto ai quali non e' possibile l'appello, atteso che l'assenza del relativo potere riguarda ogni tipo di reato;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, solleva di ufficio, perche' non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui ha soppresso, nel testo dell'art. 443, primo comma del c.p.p., le parole «quando l'appello tende a ottenere una diversa formula»; nonche' dell'art. 10, comma 2 della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal p.m. contro le sentenze di proscioglimento (all'esito di rito abbreviato) prima della data di entrata in vigore della medesima legge sia dichiarato inammissibile, per contrasto di entrambe le norme con gli artt. 3 e 111, comma secondo della Costituzione. Sospende il giudizio in corso, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La presente ordinanza, letta in udienza, va comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e va notificata, con urgenza, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' ai contumaci. Bari, addi' 22 maggio 2007 Il Presidente: Giorgio