N. 792 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 agosto 2007
Ordinanza del 23 agosto 2007 emessa dal Giudice di pace di Cortona nel procedimento civile promosso da Jakubowska Edyta Joanna contro Maneggia Alessandro Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al 50 per cento di quello a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati - Non applicabilita' a coloro che risultino gia' iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 339/2003 - Mancata previsione - Dedotta violazione degli articoli 3, 4, 35 e 41 Cost. - Legge 25 novembre 2003, n. 339, art. 1. - Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 41. Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al 50 per cento di quello a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'Albo professionale degli avvocati - Termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'esercizio dell'opzione - Dedotta eccessiva brevita' del termine - Violazione degli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost. - Legge 25 novembre 2003, n. 339, art. 2. - Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 41.(GU n.48 del 12-12-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva; Dato atto che l'attrice ha manifestato espressamente, negli atti di causa, la propria volonta' di avvalersi dei suoi difensori per la trattazione della causa; Dato atto, altresi', che gli stessi difensori hanno manifestato la volonta' di continuare nella conduzione della causa e che entrambe le volonta', della parte e dei difensori, sono meritevoli di considerazione, trattandosi di diritti assoluti e costituzionalmente garantiti; Ritenuta la necessita' di sottoporre al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimita' sollevata dalla parte attrice e dai suoi difensori, che non appare manifestamente infondata.
P. Q. M. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma, per la decisione del seguente quesito: Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale statuire sulla fondatezza dell'eccezione sollevata da parte attrice e dai suoi difensori, avente ad oggetto la legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, legge 25 novembre 2003, n. 339 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 41 Cost. nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilita' stabilito dall'art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto al 50 per cento del tempo pieno, che risultino gia' iscritti negli Albi degli Avvocati alla data di entrata in vigore della cit. legge n. 339/2003, nonche' dell'art. 2 nella parte in cui prevede soltanto un breve periodo di moratoria per esercitare l'opzione imposta fra impiego pubblico ed esercizio della professione forense; Dispone la sospensione del provvedimento fino alla pronuncia della Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza venga notificata a: 1) alle parti costituite in giudizio; 2) comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri; 3) comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica; Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale, unitamente agli atti e documenti di causa e con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni. Cortona, addi' 23 agosto 2007 Il giudice di pace coordinatore: Maiorca