N. 792 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 agosto 2007

Ordinanza  del  23  agosto 2007 emessa dal Giudice di pace di Cortona
nel  procedimento  civile  promosso da Jakubowska Edyta Joanna contro
Maneggia Alessandro

Impiego  pubblico  -  Dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  con
  rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non
  superiori  al  50  per  cento  di quello a tempo pieno - Divieto di
  iscrizione    all'albo   professionale   degli   avvocati   -   Non
  applicabilita'  a  coloro  che risultino gia' iscritti alla data di
  entrata  in  vigore  della legge n. 339/2003 - Mancata previsione -
  Dedotta violazione degli articoli 3, 4, 35 e 41 Cost.
- Legge 25 novembre 2003, n. 339, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 41. Impiego pubblico - Dipendenti di
  pubbliche  amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale,
  con  prestazioni lavorative non superiori al 50 per cento di quello
  a  tempo pieno - Divieto di iscrizione all'Albo professionale degli
  avvocati  -  Termine  di  trentasei  mesi  dalla data di entrata in
  vigore della legge per l'esercizio dell'opzione - Dedotta eccessiva
  brevita' del termine - Violazione degli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.
- Legge 25 novembre 2003, n. 339, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 41.
(GU n.48 del 12-12-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE
Sciogliendo la riserva;
Dato  atto  che l'attrice ha manifestato espressamente, negli atti di
causa,  la  propria  volonta'  di avvalersi dei suoi difensori per la
trattazione della causa;
Dato  atto,  altresi',  che gli stessi difensori hanno manifestato la
volonta' di continuare nella conduzione della causa e che entrambe le
volonta',   della   parte   e   dei  difensori,  sono  meritevoli  di
considerazione,  trattandosi di diritti assoluti e costituzionalmente
garantiti;
Ritenuta   la  necessita'  di  sottoporre  al  giudizio  della  Corte
costituzionale  la  questione  di  legittimita' sollevata dalla parte
attrice   e   dai  suoi  difensori,  che  non  appare  manifestamente
infondata.
                              P. Q. M.
Dispone  trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma, per
la decisione del seguente quesito:
     Voglia  l'ecc.ma  Corte costituzionale statuire sulla fondatezza
dell'eccezione  sollevata  da  parte  attrice  e  dai suoi difensori,
avente  ad  oggetto  la legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2,
legge  25 novembre 2003, n. 339 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35,
41  Cost.  nella  parte  in  cui  non  prevedono  che  il  regime  di
incompatibilita'  stabilito dall'art. 1 non si applichi ai dipendenti
pubblici  a  tempo  parziale ridotto al 50 per cento del tempo pieno,
che  risultino  gia'  iscritti negli Albi degli Avvocati alla data di
entrata  in  vigore della cit. legge n. 339/2003, nonche' dell'art. 2
nella parte in cui prevede soltanto un breve periodo di moratoria per
esercitare  l'opzione imposta fra impiego pubblico ed esercizio della
professione forense;
Dispone  la  sospensione  del provvedimento fino alla pronuncia della
Corte   costituzionale;   Ordina  che  la  presente  ordinanza  venga
notificata a:
     1) alle parti costituite in giudizio;
     2) comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri;
     3)  comunicata  al  Presidente  della  Camera  dei deputati e al
Presidente del Senato della Repubblica;
Ordina   la   trasmissione   della   presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale,  unitamente  agli  atti e documenti di causa e con la
prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni.
     Cortona, addi' 23 agosto 2007
              Il giudice di pace coordinatore: Maiorca