N. 793 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2007

Ordinanza  del  9  luglio  2007  emessa  dalla Commissione tributaria
regionale  per  la  Sicilia  -- Sezione staccata di Caltanissetta sul
ricorso  proposto  da  Laguna Blu di Mammana e Giannino S.n.c. contro
Agenzia delle entrate -- Ufficio di Enna.

Contenzioso  tributario  -  Proposizione  del  ricorso  in  appello -
  Notificazione  dell'appello  mediante  consegna  diretta alla parte
  appellata   (nella   specie,   l'amministrazione   finanziaria)   -
  Previsione della sanzione di inammissibilita' dell'appello nel caso
  in  cui,  non  essendo  stato  notificato  il  ricorso  a  mezzo di
  ufficiale  giudiziario,  l'appellante  abbia  omesso  di depositare
  copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione
  tributaria  che  ha  pronunciato la sentenza impugnata - Denunciata
  violazione   del   principio   di   uguaglianza  sotto  il  profilo
  dell'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  soggetti che
  notificano  l'appello  tramite ufficiale giudiziario ovvero a mezzo
  di   servizio   postale   -   Asserita  lesione  del  principio  di
  ragionevolezza  con  riguardo  alla  ritenuta  irrazionalita' della
  sanzione  processuale  di  inammissibilita' dell'appello, in quanto
  sganciata dalla previsione di un termine perentorio per il deposito
  dell'appello  presso  la  segreteria  della  commissione  a  quo  e
  collegata  ad  un'attivita'  notiziale  estranea alla struttura del
  giudizio  di  seconde  cure - Incidenza sull'inviolabile diritto di
  difesa.
- Decreto  legislativo  31  dicembre  1992, n. 546, art. 53, comma 2,
  come  modificato  dall'art.  3-bis,  comma  7, del decreto-legge 30
  settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge
  2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.
(GU n.48 del 12-12-2007 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Ha  emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 4183/2005 spedito il
17 dicembre 2005, avverso la sentenza n. 14 gennaio 2005 emessa dalla
Commissione  tributaria  provinciale di Enna contro Agenzia entrate -
Ufficio  Enna  proposto  dal  ricorrente:  «Laguna  Blu  di Mammana e
Giannino»  S.n.c., via Palermo s.n.c. - 94017 Regalbuto (Enna) difeso
da:  Rizzo Salvatore via Vittorio Emanuele, 192 - 94011 Agira (Enna);
Atti  impugnati:  Avviso  irrogazione  sanzioni  n. RJCLST400075/2003
sanz. amministr. 2003.
Premesso   che   con  sentenza  depositata  il  7  febbraio  2005  la
Commissione   tributaria  provinciale  di  Enna,  adita  sul  ricorso
proposto  dalla  societa' «Laguna Blu» di Mammana Giannino S.n.c. per
l'annullamento dell'atto di irrogazione di sanzioni per violazione di
cui  all'art.  3,  terzo  comma,  legge  n. 73/2002,  accoglieva solo
parzialmente,  il  ricorso  della  societa' riconoscendo il beneficio
della continuazione tra le violazioni accertate;
     che  avverso  tale  sentenza  ha  interposto gravame la societa'
«Laguna Blu» di Mammana Giannino S.n.c.;
     che si e' costituita l'Agenzia delle entrate --
Ufficio di Enna- - che ha chiesto il rigetto del mezzo di gravame;
Ritenuto  che  la  decisione del merito dell'appello proposto postula
una    valutazione    preliminare    in   ordine   all'ammissibilita'
dell'impugnazione;
     che  a  tale  riguardo  si  propone l'applicazione dell'art. 53,
secondo  comma  d.lgs.  31  dicembre 1992, n. 546 nel testo novellato
dall'art.  3-bis,  settimo comma, d.l. 30 settembre 2005, n. 203 come
integrato  dalla  legge di conversione n. 248 del 2 dicembre 2005, il
quale  stabilisce:  «Ove  il  ricorso  non  sia notificato a mezzo di
ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilita',
depositare  copia  dell'appello  presso l'ufficio di segreteria della
commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata»;
     che  la  disposizione  in  commento, entrata in vigore in data 3
dicembre 2005, configura norma di natura processuale la cui efficacia
nel tempo e' regolata dal principio tempus regit actum
con la conseguenza che la stessa e' immediatamente efficace per tutti
gli appelli proposti a partire dalla data indicata;
     che,  nello specifico, l'appello proposto dalla societa' «Laguna
Blu» di Mammana Giannino S.n.c. avverso la sentenza della Commissione
tributaria  provinciale  di  Enna  e'  stato  notificato per consegna
diretta il 15 dicembre 2005 senza che l'appellante abbia adempiuto al
prescritto  deposito  nella  segreteria  della Commissione tributaria
provinciale.
Ritenuto  che  la  finalita'  cui  e' sottesa la norma in discorso e'
quella  di  informare  il giudice a quo della circostanza ostativa al
passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di  primo grado al pari di
quanto   previsto   nel  caso  di  notificazione  a  mezzo  ufficiale
giudiziario,  ove la disciplina generale (art. 123 disp. att. c.p.c.)
dispone   che  l'ufficiale  giudiziario,  incaricato  della  notifica
dell'impugnazione,  debba  tempestivamente  curarne il deposito nella
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Considerato  che,  alla  luce  della  dedotta  ratio  legislativa, la
disposizione   non   si   sottrae   al   sospetto  di  illeguttimita'
costituzionale in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione;
     che,  in particolare, merita censura ad avviso della commissione
la  previsione  di  un  radicale  ed  insanabile  effetto  preclusivo
dell'impugnazione   collegato  ad  un'attivita'  avente  finzione  di
notizia,  estranea  alla  struttura  del  giudizio di gravame nonche'
superflua rispetto alla ratio
ispiratrice;
     che,  invero,  lo  scopo  perseguito  dalla norma e' soddisfatto
dall'obbligo, posto a carico della segreteria del giudice di appello,
di provvedere prontamente --
una  volta  depositato  --  il ricorso - a richiedere alla segreteria
della  commissione  provinciale  la  trasmissione  del  fascicolo del
processo (art. 53, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992);
Considerato,  d'altra  parte,  che  nel  solco  tracciato dalla Corte
costituzionale  (sentenza  n. 520 del 21 novembre 2002) segnato dalla
dichiarazione  di illegittimita' costituzionale dell'art. 22, primo e
secondo  comma,  d.lgs. n. 546/1992 «nella parte in cui non consente,
per  il  deposito  degli atti ai fini della costituzione in giudizio,
l'utilizzo  del  servizio  postale»  il  ruolo dell'agente postale ha
ricevuto     giuridica     valorizzazione     nell'obiettivo    della
razionalizzazione  del  servizio  della  giustizia  dell'abbattimento
degli ostacoli che ad esso si frappongono, e che, tuttavia, anche una
lettura  costituzionalmente  orientata  della disposizione in esame a
favore   della   estendibilita'  all'agente  postale  dell'onere  del
prescritto   deposito,   non   sottrae   la   norma  al  sospetto  di
irragionevolezza,  in  relazione all'effetto decadenziale che sarebbe
comunque  incombente  sull'appellante  in  dipendenza di un'attivita'
posta   in   essere   da  un  terzo  soggetto,  oltre  che  vizio  di
ingiustificata  disparita'  di  trattamento tra coloro che notificano
l'appello tramite ufficiale giudiziario e coloro che si avvalgono del
servizio postale;
     che,  sotto  altro  profilo, il vizio di irragionevolezza appare
vieppiu'  rafforzato  dalla  considerazione che, sul piano dogmatico,
l'inammissibilita'  e' sanzione processuale concettualmente correlata
ad  un  effetto  decadenziale  collegato  al  mancato  rispetto di un
termine  essenziale,  mentre,  nel caso in esame, la norma non indica
alcun   termine   perentorio   entro  il  quale  deve  essere  curato
l'adempimento;
Ritenuto che la questione appare non manifestamente infondata nonche'
rilevante   in   relazione   alla   valutazione   di   ammissibilita'
dell'appello  che  deve  necessariamente  precedere  la  decisione di
merito;
                              P. Q. M.
Visto  l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e
non   manifesta  infondatezza,  solleva  d'ufficio  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre
1992,  n. 546  nel  testo novellato dall'art. 3-bis, comma 7, d.l. 30
settembre  2005,  n. 203  come  integrato con la legge di conversione
n. 248  del  2  dicembre  2005, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24
della   Costituzione.   Sospende  il  presente  giudizio.  Ordina  la
trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale. Dispone che la
presente  ordinanza  venga  notificata alle parti in causa nonche' ai
Presidente  del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del
Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
     Caltanissetta, addi' 9 luglio 2007
                  Il Presidente estensore: De Maria