N. 793 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2007
Ordinanza del 9 luglio 2007 emessa dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia -- Sezione staccata di Caltanissetta sul ricorso proposto da Laguna Blu di Mammana e Giannino S.n.c. contro Agenzia delle entrate -- Ufficio di Enna. Contenzioso tributario - Proposizione del ricorso in appello - Notificazione dell'appello mediante consegna diretta alla parte appellata (nella specie, l'amministrazione finanziaria) - Previsione della sanzione di inammissibilita' dell'appello nel caso in cui, non essendo stato notificato il ricorso a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante abbia omesso di depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti che notificano l'appello tramite ufficiale giudiziario ovvero a mezzo di servizio postale - Asserita lesione del principio di ragionevolezza con riguardo alla ritenuta irrazionalita' della sanzione processuale di inammissibilita' dell'appello, in quanto sganciata dalla previsione di un termine perentorio per il deposito dell'appello presso la segreteria della commissione a quo e collegata ad un'attivita' notiziale estranea alla struttura del giudizio di seconde cure - Incidenza sull'inviolabile diritto di difesa. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, come modificato dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. - Costituzione, artt. 2, 3 e 24.(GU n.48 del 12-12-2007 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 4183/2005 spedito il 17 dicembre 2005, avverso la sentenza n. 14 gennaio 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Enna contro Agenzia entrate - Ufficio Enna proposto dal ricorrente: «Laguna Blu di Mammana e Giannino» S.n.c., via Palermo s.n.c. - 94017 Regalbuto (Enna) difeso da: Rizzo Salvatore via Vittorio Emanuele, 192 - 94011 Agira (Enna); Atti impugnati: Avviso irrogazione sanzioni n. RJCLST400075/2003 sanz. amministr. 2003. Premesso che con sentenza depositata il 7 febbraio 2005 la Commissione tributaria provinciale di Enna, adita sul ricorso proposto dalla societa' «Laguna Blu» di Mammana Giannino S.n.c. per l'annullamento dell'atto di irrogazione di sanzioni per violazione di cui all'art. 3, terzo comma, legge n. 73/2002, accoglieva solo parzialmente, il ricorso della societa' riconoscendo il beneficio della continuazione tra le violazioni accertate; che avverso tale sentenza ha interposto gravame la societa' «Laguna Blu» di Mammana Giannino S.n.c.; che si e' costituita l'Agenzia delle entrate -- Ufficio di Enna- - che ha chiesto il rigetto del mezzo di gravame; Ritenuto che la decisione del merito dell'appello proposto postula una valutazione preliminare in ordine all'ammissibilita' dell'impugnazione; che a tale riguardo si propone l'applicazione dell'art. 53, secondo comma d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nel testo novellato dall'art. 3-bis, settimo comma, d.l. 30 settembre 2005, n. 203 come integrato dalla legge di conversione n. 248 del 2 dicembre 2005, il quale stabilisce: «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilita', depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata»; che la disposizione in commento, entrata in vigore in data 3 dicembre 2005, configura norma di natura processuale la cui efficacia nel tempo e' regolata dal principio tempus regit actum con la conseguenza che la stessa e' immediatamente efficace per tutti gli appelli proposti a partire dalla data indicata; che, nello specifico, l'appello proposto dalla societa' «Laguna Blu» di Mammana Giannino S.n.c. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Enna e' stato notificato per consegna diretta il 15 dicembre 2005 senza che l'appellante abbia adempiuto al prescritto deposito nella segreteria della Commissione tributaria provinciale. Ritenuto che la finalita' cui e' sottesa la norma in discorso e' quella di informare il giudice a quo della circostanza ostativa al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado al pari di quanto previsto nel caso di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, ove la disciplina generale (art. 123 disp. att. c.p.c.) dispone che l'ufficiale giudiziario, incaricato della notifica dell'impugnazione, debba tempestivamente curarne il deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Considerato che, alla luce della dedotta ratio legislativa, la disposizione non si sottrae al sospetto di illeguttimita' costituzionale in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione; che, in particolare, merita censura ad avviso della commissione la previsione di un radicale ed insanabile effetto preclusivo dell'impugnazione collegato ad un'attivita' avente finzione di notizia, estranea alla struttura del giudizio di gravame nonche' superflua rispetto alla ratio ispiratrice; che, invero, lo scopo perseguito dalla norma e' soddisfatto dall'obbligo, posto a carico della segreteria del giudice di appello, di provvedere prontamente -- una volta depositato -- il ricorso - a richiedere alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo (art. 53, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992); Considerato, d'altra parte, che nel solco tracciato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 520 del 21 novembre 2002) segnato dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 22, primo e secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 «nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale» il ruolo dell'agente postale ha ricevuto giuridica valorizzazione nell'obiettivo della razionalizzazione del servizio della giustizia dell'abbattimento degli ostacoli che ad esso si frappongono, e che, tuttavia, anche una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame a favore della estendibilita' all'agente postale dell'onere del prescritto deposito, non sottrae la norma al sospetto di irragionevolezza, in relazione all'effetto decadenziale che sarebbe comunque incombente sull'appellante in dipendenza di un'attivita' posta in essere da un terzo soggetto, oltre che vizio di ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro che notificano l'appello tramite ufficiale giudiziario e coloro che si avvalgono del servizio postale; che, sotto altro profilo, il vizio di irragionevolezza appare vieppiu' rafforzato dalla considerazione che, sul piano dogmatico, l'inammissibilita' e' sanzione processuale concettualmente correlata ad un effetto decadenziale collegato al mancato rispetto di un termine essenziale, mentre, nel caso in esame, la norma non indica alcun termine perentorio entro il quale deve essere curato l'adempimento; Ritenuto che la questione appare non manifestamente infondata nonche' rilevante in relazione alla valutazione di ammissibilita' dell'appello che deve necessariamente precedere la decisione di merito;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nel testo novellato dall'art. 3-bis, comma 7, d.l. 30 settembre 2005, n. 203 come integrato con la legge di conversione n. 248 del 2 dicembre 2005, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. Sospende il presente giudizio. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa nonche' ai Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Caltanissetta, addi' 9 luglio 2007 Il Presidente estensore: De Maria