N. 797 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 2007
Ordinanza del 9 maggio 2007 emessa dal Giudice di pace di Montebelluna nel procedimento penale a carico di Arman Andrea Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso della possibilita' di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto all'imputato citato davanti al tribunale. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo.(GU n.49 del 19-12-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento penale pendente nei confronti di Arman Andrea, nato a Valdobbiadene il 19 dicembre 1959 per il reato previsto e punito dall'art. 595 c.p. per aver, il 28 luglio 2003, diffamato Busolin Stefano. In merito alla sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 laddove non prevede (comma 2) che nel decreto di citazione a giudizio da parte della p.g. l'imputato venga informato che potra' chiedere l'estinzione del reato ove dimostri di aver provveduto alla riparazione del danno causato dal reato, prima dell'udienza di comparizione; Rilevato che la disciplina processuale prevista dal decreto istitutivo della competenza penale del giudice di pace, deve ritenersi piu' sfavorevole di quella prevista dal codice di procedura penale, laddove nega: a) (art. 2) l'accesso ai riti alternativi con riduzioni della pena di 1/3 e fino ad 1/3 (rito abbreviato e patteggiamento); b) (art. 60) il beneficio della sospensione condizionale della «pena irrogata dal giudice di pace»; c) (art. 62) l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981 «ai reati di competenza del giudice di pace»; d) (art. 2) la possibilita' di incidente probatorio. Ritiene non manifestamente infondata la sollevata eccezione laddove la norma citata non prevede, come per l'imputato chiamato davanti al Tribunale, ex art. 552, lettera f) c.p.p., a pena di nullita', sin dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, la possibilita' di valutare l'opportunita' offertagli dall'art. 35 d.1gs. n. 274/2000 di porre in essere condotte riparatorie e/o risarcitorie che possano condurre ad una dichiarazione di estinzione del reato.
P. Q. M. Visti gli artt. 11, legge cost. 9 gennaio 1948, n. 1; 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art 20, d.1gs. n. 274/2000, comma 2, in relazione all'art. 552, lettera f) c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma e 111, terzo comma della Costituzione. Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato; Ordina che vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale e, di conseguenza, manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e per tutti gli ulteriori adempimenti di legge. Montebelluna, addi' 9 maggio 2007 Il giudice di pace: Redeghieri