N. 426 ORDINANZA 10 - 12 dicembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte   e   tasse   -  Agevolazioni  tributarie  -  Contributo  per
  investimenti in aree svantaggiate nella forma di credito di imposta
  -   Decadenza   dal   contributo   conseguito   per  inottemperanza
  dell'obbligo di trasmissione di dati occorrenti per la ricognizione
  degli  investimenti  realizzati  -  Asserita irragionevolezza della
  norma  con effetto retroattivo incidente, in materia tributaria, su
  rapporto   esaurito   -   Omessa   motivazione   sulla   perdurante
  applicazione  della  norma  censurata,  abrogata anteriormente alla
  conversione   del  decreto-legge,  comunque  decaduto  -  Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1.
- Costituzione,  artt.  3  e  25,  comma  secondo.  Imposte e tasse -
  Agevolazioni  tributarie  -  Contributo  per  investimenti  in aree
  svantaggiate  nella  forma  di  credito  di imposta - Decadenza dal
  contributo    conseguito   per   inottemperanza   dell'obbligo   di
  trasmissione   di   dati   occorrenti  per  la  ricognizione  degli
  investimenti realizzati - Asserita irragionevolezza di disposizione
  con  effetto  retroattivo  incidente,  in  materia  tributaria,  su
  rapporto  esaurito  -  Omessa  descrizione  della  fattispecie, con
  conseguente  preclusione  dell'apprezzamento  sulla rilevanza della
  questione - Manifesta inammissibilita'.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 25, comma secondo.
(GU n.49 del 19-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel   giudizio   di   legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  del
decreto-legge  12  novembre  2002,  n. 253  (Disposizioni  urgenti in
materia tributaria), e dell'art. 62, comma 1, della legge 27 dicembre
2002,  n. 289  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2003), promosso con
ordinanza  del 18 ottobre 2006 dalla Commissione tributaria regionale
della   Campania   sul   ricorso   proposto  dalla  Piccola  Societa'
Cooperativa  Emme  Erre Costruzioni a r.l. nei confronti dell'Agenzia
delle  entrate -  Ufficio  di  Nola,  iscritta al n. 361 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 7 novembre 2007 il giudice
relatore Paolo Maria Napolitano.
   Ritenuto  che,  con  ordinanza del 18 ottobre 2006, la Commissione
tributaria regionale della Campania ha sollevato, in riferimento agli
artt.  3  e  25,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione di
legittimita' costituzionale, secondo quanto testualmente si legge nel
dispositivo  dell'ordinanza,  «delle leggi di sospensione del diritto
all'utilizzo   del   credito   di   imposta   (Legge   n. 253/2002  e
n. 289/2002)»;
     che  il  rimettente  riferisce  di  essere  chiamato a giudicare
sull'appello avverso la sentenza, emessa dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Napoli,  con la quale era stato rigettato il ricorso
proposto  da una contribuente contro un «avviso» relativo al recupero
della  somma  di  euro  7.265,00  sia  perche'  tale  somma era stata
utilizzata  nell'anno  2002  dalla  medesima, mediante compensazione,
quale credito di imposta ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre
2000,  n. 388  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato - legge finanziaria 2001), in un periodo in
cui - secondo quanto previsto dalle «sopravvenute leggi n. 253/2002 e
n. 289/2002»  -  era  stata  sospesa  la  possibilita' della predetta
compensazione,   sia   perche'   la   medesima   contribuente   aveva
tardivamente   inviato   agli  organi  competenti  la  documentazione
relativa al credito vantato;
     che  il giudice a quo, «riportandosi ai principi contenuti nella
Costituzione»,  osserva  che  non  sarebbe ammessa la «retroattivita'
della norma tributaria quando essa viene ad applicarsi ad un rapporto
gia'  esaurito»,  non essendo, peraltro, possibile essere destinatari
di una legge «se non emanata prima del fatto commesso»;
     che,   secondo   quanto   aggiunge   la  Commissione  tributaria
rimettente,  le leggi potrebbero avere efficacia retroattiva solo ove
tale effetto sia adeguatamente giustificato quanto a ragionevolezza e
non leda diritti gia' acquisiti;
     che, in particolare, la appellante - avendo operato investimenti
in  «area svantaggiata» e avendo percio' maturato il relativo diritto
- ha chiesto nel 2002 l'utilizzo del credito di imposta;
     che la sopravvenuta normativa in tema di rimborso del credito di
imposta   sarebbe   irrazionale   poiche',  in  modo  ingiustificato,
pregiudica la posizione di quanti, avendo effettuato «investimenti in
zona svantaggiata», ritenevano di potersi avvalere delle agevolazioni
fiscali,   possibilita',  invece,  venuta  meno  per  effetto  «della
succitata  sopravvenuta  legge  di  sospensione  contenente norme con
effetti retroattivi»;
     che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dalla  Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per  la  inammissibilita'  della questione o, in
subordine, per la sua manifesta infondatezza;
     che la difesa pubblica preliminarmente deduce l'inammissibilita'
della  questione  in  quanto,  stante la incompleta descrizione della
fattispecie,  non  e'  possibile apprezzarne la rilevanza e in quanto
non   sono   state   dal  rimettente  individuate  specificamente  le
disposizioni legislative censurate;
     che,  in ordine alla censura avente ad oggetto la retroattivita'
della  disciplina  in  questione,  la  giurisprudenza  della Corte ha
precisato  che,  al  di  fuori della materia penale, e' consentito al
legislatore emanare norme aventi efficacia retroattiva purche' questa
trovi  una  ragionevole  giustificazione  e  non  leda  altri  valori
costituzionalmente garantiti;
     che,  con  riferimento alle disposizioni tributarie retroattive,
la  incostituzionalita' sarebbe riscontrabile ove risultasse spezzato
il rapporto fra imposizione e capacita' contributiva, circostanza che
nel  caso  non ricorre, in quanto il «credito tributario» non attiene
al   presupposto  di  imposta  e,  pertanto,  nemmeno  alla  «attuale
capacita' contributiva»;
     che,  comunque,  le  finalita'  di carattere antielusivo proprie
della  disciplina  che  ha  previsto la sospensione dell'utilizzo del
credito di imposta evidenzierebbero la ragionevolezza della stessa;
     che,  infine, riguardando la predetta sospensione la generalita'
delle  situazioni  riconducibili  a  questa  specifica  tipologia  di
credito  di  imposta,  sono  escluse  ricadute  discriminatorie della
stessa.
   Considerato che la Commissione tributaria regionale della Campania
solleva,  in  relazione  agli  artt.  3  e  25,  secondo comma, della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale «delle leggi
di sospensione del diritto all'utilizzo del credito di imposta (Legge
n. 253/2002 e n. 289/2002)»;
     che,  tenuto  conto  di quanto riferito dal rimettente in ordine
alla  fattispecie  concreta  posta  al  suo  esame  -  relativa  alla
impugnazione  di  un  provvedimento  col  quale e' stata recuperata a
tassazione  una  somma  di  danaro oggetto di compensazione con altre
somme  dovute  dalla ricorrente a titolo di imposta, sull'assunto che
la  somma  portata  in compensazione costituiva, ai sensi dell'art. 8
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001),   credito   di   imposta  in  ragione  di  investimenti  dalla
contribuente compiuti in aree svantaggiate --, e' dato arguire che la
censura  mossa  dal rimettente concerna l'art. 1 del decreto-legge 12
novembre 2002, n. 253 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), e
l'art.   62,   comma   1,   della  legge  27  dicembre  2002,  n. 289
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2003);
     che,  ad  avviso  del  rimettente, le due disposizioni censurate
sarebbero  in  contrasto  con  gli artt. 3 e 25, secondo comma, della
Costituzione  poiche',  avendo  effetto  retroattivo,  andrebbero  ad
incidere, in materia tributaria, su di un rapporto ormai esaurito, in
tal  modo  pregiudicando  irragionevolmente  la  posizione di quanti,
avendo  effettuato  investimenti  in zone svantaggiate, ritenevano di
potersi  avvalere  delle  agevolazioni  fiscali  previste dall'art. 8
della legge n. 388 del 2000;
     che,   per  quel  che  riguarda  la  questione  di  legittimita'
costituzionale relativa all'art. 1 del decreto-legge n. 253 del 2002,
essa,  secondo la costante giurisprudenza di questa Corte deve essere
dichiarata  manifestamente  inammissibile  in  quanto - a prescindere
dalla  circostanza,  risultante  dal  comunicato  del  Ministro della
giustizia  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio
2003, che tale decreto-legge, non convertito nei termini, e' decaduto
e,  quindi,  ha  perso efficacia sin dall'inizio - gia' anteriormente
allo  spirare  del  termine per la conversione in legge di tale atto,
l'art. 1 era stato oggetto di espressa abrogazione da parte dell'art.
62,  comma  7,  della legge n. 289 del 2002, e, quindi, incombeva sul
rimettente  l'onere  di  motivare in ordine alla perdurante rilevanza
nel  giudizio  a  quo della norma abrogata (vedi ordinanze n. 187 del
2007; n. 31 del 2007; n. 254 del 1995);
     che,  con  riferimento  all'altra  disposizione censurata, cioe'
l'art.  62,  comma  1,  della  legge n. 289 del 2002, la questione si
palesa   del   pari   manifestamente  inammissibile,  atteso  che  il
rimettente non offre una descrizione della fattispecie concreta posta
al  suo  giudizio, tale da permettere l'apprezzamento della rilevanza
della questione stessa nel giudizio a quo;
     che, in particolare, il rimettente non chiarisce la circostanza,
pur  indicata  dal  giudice di prime cure fra i motivi di rigetto del
ricorso,  se  la  contribuente avesse o meno provveduto a trasmettere
tempestivamente alla Agenzia delle entrate la documentazione indicata
dalla  disposizione  censurata,  il  cui  invio e' previsto a pena di
decadenza dal beneficio dell'attribuzione del credito tributario;
     che  l'omissione  di indicazioni in ordine a tale circostanza e'
decisiva  riguardo  alla  possibilita' di valutare la rilevanza della
questione  in  quanto,  ove  la contribuente, non avendo adempiuto al
predetto   onere   di  trasmissione,  fosse  decaduta  dal  beneficio
costituito  dal  credito di imposta, non rivestirebbe alcun interesse
sindacare   la  legittimita'  o  meno  della  intervenuta  temporanea
sospensione della fruibilita' del credito stesso.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma  2, delle disposizioni integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre
2002,   n. 253   (Disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria),  e
dell'art.   62,  comma  1,  della  legge  27  dicembre  2002,  n. 289
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli
artt.  3  e  25, comma secondo, della Costituzione, dalla Commissione
tributaria regionale della Campania con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Napolitano
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola