N. 428 ORDINANZA 10 - 12 dicembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Abruzzo - Istituzione di un Comitato per interventi a favore
  dei familiari dei caduti in servizio appartenenti alle Forze armate
  e  di  polizia  -  Agevolazioni  finanziarie  a  favore di soggetti
  imprenditoriali   -  Ricorso  del  Governo  -  Successiva  rinuncia
  accettata dalla Regione - Estinzione del processo.
- Legge  della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29, artt. 21, comma
  2, 38 e 44.
- Costituzione,  artt.  3,  97  e 117, primo comma, in relazione agli
  artt.  87  e 88 del Trattato CE, e secondo comma, lettera g); norme
  integrative  per  i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art.
  25.
(GU n.49 del 19-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 21, comma 2,
38  e  44  della  legge  della  Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29
(Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge regionale 31 dicembre 2005,
n. 46  --  Disposizioni  finanziarie  per  la  redazione del bilancio
annuale  2006  e  pluriennale  2006-2008, legge finanziaria regionale
2006  -- e alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 47 - Bilancio di
previsione  per  l'esercizio  finanziario 2006 - Bilancio pluriennale
2006-2008  - 1 Provvedimento di variazione), promosso con ricorso del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  notificato il 13 novembre
2006,  depositato  in  cancelleria il 15 novembre 2006 ed iscritto al
n. 109 del registro ricorsi 2006.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  novembre  2007  il giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
   Udito  l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
   Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 13 novembre 2006, depositato il successivo 15 novembre,
ha  promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 21,
comma  2,  38  e 44 della legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006,
n. 29  (Modifiche  ed  integrazioni  alla legge regionale 31 dicembre
2005,  n. 46 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale  2006  e  pluriennale  2006-2008, legge finanziaria regionale
2006  -- e alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 47 - Bilancio di
previsione  per  l'esercizio  finanziario 2006 - Bilancio pluriennale
2006-2008 - 1  Provvedimento di variazione) in riferimento agli artt.
3,   97,  117,  primo  comma  e  secondo  comma,  lettera  g),  della
Costituzione ed agli artt. 87 ed 88 del Trattato CE;
     che,  secondo  il  ricorrente, il citato art. 21, comma 2, della
legge  della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29, disponendo che la
richiesta  di  interventi  di  sostegno  a favore dei familiari delle
vittime,  residenti  in Abruzzo e appartenenti alle Forze armate e di
polizia,  cadute  in  servizio  nell'assolvimento  dei propri compiti
istituzionali,  e'  valutata da un Comitato costituito dal Presidente
della  Giunta  regionale, composto dal predetto, nonche' dai Prefetti
delle  quattro  Province  abruzzesi  e  dal rappresentante di massimo
grado  di ciascuna Forza armata e di polizia, operante nel territorio
regionale,  violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera g), e 97
Cost.;
     che  gli  artt.  38 e 44 della legge della Regione Abruzzo n. 29
del  2006,  i  quali,  rispettivamente,  dispongono,  a  sostegno del
«Progetto  Pelletteria»,  la  concessione  di  un  contributo di euro
50.000,00,   per   l'anno   2006,   «all'API  Soluzione  di  Teramo»,
disciplinando gli stanziamenti per gli esercizi successivi (art. 38);
prevedono  interventi  per  il  consolidamento  di  siti  produttivi,
stabilendo che e' costituito limite di impegno decennale a favore del
Consorzio Industriale di Avezzano (AQ) di euro 300.000,00 annui (art.
44,  comma  1),  fissando  anche  lo  stanziamento  per  gli esercizi
successivi  (art.  44,  comma 2), si porrebbero, invece, in contrasto
sia con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 87 ed
88  del  Trattato  CE,  in  quanto  stabilirebbero  «aiuti di stato»,
immediatamente  erogabili,  in mancanza della procedura di preventiva
informazione  degli  organi  comunitari,  sia  con l'art. 3 Cost., in
quanto    favorirebbero    determinati    soggetti,    specificamente
individuati, in difetto di ragioni giustificative di tale trattamento
ed in violazione delle regole in materia di concorrenza;
     che  la  Regione Abruzzo si e' costituita in giudizio, chiedendo
che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate;
     che la difesa erariale ha depositato la delibera con la quale il
Consiglio  dei  ministri,  in  data  7  marzo  2007, ha deliberato di
rinunciare  all'impugnazione, insistendo all'udienza pubblica perche'
sia dichiarata l'estinzione del giudizio;
     che  a  tale  rinunzia  ha  fatto  seguito  l'accettazione della
Regione Abruzzo.
   Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per
i  giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita da
accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara estinto il processo.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola