N. 433 ORDINANZA 10 - 14 dicembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale  -  Patente  a  punti  -  Previsto obbligo del
  proprietario  del  veicolo  di comunicare i dati del conducente non
  immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Denunciata
  lesione  dei  principi  di  uguaglianza e ragionevolezza e asserita
  indebita   compressione   del   diritto  di  difesa  -  Intervenuta
  modificazione  di  una  delle norme censurate - Necessita' di nuova
  valutazione  della  rilevanza  e  della  non manifesta infondatezza
  della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma  2,  introdotto  dall'art.  7,  comma 1 del d.lgs. 15 gennaio
  2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata
  dall'art.  7,  comma  3, lettera b) del d.l. 27 giugno 2003, n. 151
  (convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2003,
  n. 214); art. 180, comma 8, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.49 del 19-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco BILE Giudici: Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma
2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15
gennaio  2002,  n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo
codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22
marzo  2001,  n. 85),  nel  testo risultante all'esito della modifica
apportata  dall'art.  7,  comma  3,  lettera b), del decreto-legge 27
giugno  2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice della
strada),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214,  nonche'  dell'art.  180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285
del  1992,  promosso  con ordinanza del 10 luglio 2006 dal Giudice di
pace  di  Pisa  nel  procedimento civile vertente tra Edizioni E.T.S.
s.r.l.  e  il  Comune  di  San  Giuliano Terme iscritta al n. 110 del
registro  ordinanze  2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 7 novembre 2007 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta.
   Ritenuto  che il Giudice di pace di Pisa, con l'ordinanza indicata
in epigrafe, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione - questione di legittimita' costituzionale del combinato
disposto  dell'art.  126-bis,  comma  2,  del  decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art.
7,   comma   1,   del  decreto  legislativo  15  gennaio  2002,  n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a  norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85),
nel  testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7,
comma  3,  lettera  b),  del  decreto-legge  27  giugno  2003, n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180,
comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;
   che  il rimettente deduce, in via preliminare, di dovere giudicare
del  ricorso  presentato  dalla societa' “Edizioni E.T.S.” s.r.l.
avverso il verbale di violazione amministrativa redatto dalla polizia
municipale  del  Comune  di  San Giuliano Terme, con il quale risulta
contestata  alla predetta societa' la violazione dell'art. 180, comma
8,  del d.lgs. n. 285 del 1992, giacche' il suo legale rappresentante
«ometteva  di  fornire  i  dati  personali della patente di guida del
conducente»,  come  invece prescritto dall'art. 126-bis, comma 2, del
medesimo   codice   della   strada,   essendo   stata  in  precedenza
riscontrata,  a  carico  di  vettura aziendale, l'infrazione stradale
consistente nella violazione del limite di velocita';
   che,  secondo  il  Giudice  a  quo,  il  comma 2 del predetto art.
126-bis  pone  in  capo  al  proprietario  del  veicolo  -  «anche  e
soprattutto»   nel   caso   «del   mancato  intervento  degli  agenti
accertatori  contestualmente  alla  commissione dell'infrazione» - un
obbligo  di  comunicazione  che  tale  soggetto  non  puo'  adempiere
allorche' «il fatto non si e' svolto in sua presenza»;
   che,  difatti,  ricorrendo  l'evenienza  da  ultimo  indicata,  il
proprietario  del  veicolo  sarebbe  ex  lege  «messo  nella concreta
condizione  di  violare  l'art.  483  del  vigente  codice penale che
prevede  come  reato le false attestazioni rese al pubblico ufficiale
in  atto  pubblico, quale e' il verbale di accertamento e/o quello di
assunzione  delle  informazioni», ovvero, nell'ipotesi in cui proprio
egli  fosse  stato alla guida del veicolo in occasione dell'accertata
infrazione, di «rendere dichiarazioni contro se»;
   che   ricorrerebbe,  per  tale  motivo,  «un  palese  ed  evidente
contrasto»  con  gli  artt.  3  e  24  Cost.,  giacche'  in forza del
combinato  disposto degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del
codice  della strada, «vengono stravolti i principi di ragionevolezza
e di eguaglianza»;
   che  e'  intervenuto, nel giudizio originato da tale ordinanza, il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che la questione
sollevata sia dichiarata inammissibile prima che infondata;
   che  la  stessa, difatti, sarebbe «totalmente priva di motivazione
in   ordine  alla  non  manifesta  infondatezza»,  specie  quanto  al
«riferimento all'art. 3 della Costituzione»;
   che quanto, invece, alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., il
riferimento  all'art.  483  del  codice  penale,  secondo  la  difesa
erariale,  sarebbe  del tutto inconferente, atteso che l'applicazione
di   tale   norma  incriminatrice,  che  punisce  colui  che  attesti
falsamente  al  pubblico  ufficiale  in atto pubblico fatti dei quali
questo  e' destinato a provare la verita', «presuppone che il privato
abbia  il  dovere  giuridico,  stabilito  in modo indiscutibile dalla
legge, di attestazione veridica dei fatti stessi»;
   che,  inoltre,  la  questione sarebbe inammissibile anche sotto un
duplice ulteriore profilo;
   che,  difatti,  l'ordinanza  di  rimessione  -  secondo  la difesa
erariale  -  «non  contiene una precisa ricostruzione del fatto», non
essendo  stato  indicato,  in particolare, «se la societa' ricorrente
abbia  ignorato  del  tutto  l'invito a fornire i dati del conducente
dell'autoveicolo, ovvero abbia addotto l'esistenza di motivi idonei a
giustificare l'omessa trasmissione dei dati»;
   che  il  giudice  a quo, infine, avrebbe omesso di considerare «la
possibilita'  di  pervenire,  in via interpretativa, ad una soluzione
conforme  alla  Costituzione»  (la  difesa erariale cita, a riguardo,
l'ordinanza della Corte costituzionale n. 244 del 2006).
   Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di Pisa ha sollevato - in
riferimento  agli  articoli  3 e 24 della Costituzione - questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 126-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della   strada),   introdotto  dall'art.  7,  comma  1,  del  decreto
legislativo   15  gennaio  2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e
correttive  del  nuovo  codice della strada, a norma dell'articolo 1,
comma  1,  della  legge  22  marzo 2001, n. 85), nel testo risultante
all'esito  della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b),
del  decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni
al  codice  della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs.
n. 285 del 1992;
   che,   successivamente   all'ordinanza  di  rimessione,  il  testo
dell'art.  126-bis,  comma  2,  del  codice  della  strada  e'  stato
modificato  dal  comma  164  dell'art.  2 del decreto-legge 3 ottobre
2006,   n. 262   (Disposizioni   urgenti   in  materia  tributaria  e
finanziaria),  inserito  dalla  relativa  legge  di  conversione,  24
novembre 2006, n. 286;
   che,  in  forza  di  tale  ius  superveniens, le conseguenze della
mancata  comunicazione  «dei  dati  personali  e  della  patente  del
conducente al momento della commessa violazione» risultano oggetto di
una nuova disciplina, atteso che in base al novellato testo dell'art.
126-bis,  comma  2,  del  codice  della  strada  il «proprietario del
veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196,
sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e
documentato   motivo,   di   fornirli   e'   soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000»;
   che,  pertanto,  alla  luce  di  tale  sopravvenienza normativa si
impone  la  restituzione  degli  atti  al giudice rimettente, per una
rinnovata   valutazione   della   rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza della questione dallo stesso sollevata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Pisa.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.
                        Il Presidente: Bile'
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola