N. 809 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio - 28 settembre 2007

  Ordinanza del 28 settembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Puglia - Sezione di Lecce - sul ricorso proposto da
Piscopiello Salvatore Angelo ed altro contro Regione Puglia ed altri

  Parchi  e riserve naturali - Regione Puglia - Istituzione del Parco
  naturale regionale «Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di
  Tricase»  -  Approvazione  con  legge  provvedimento  di  atti  del
  propedeutico  procedimento  amministrativo  -  Irragionevolezza  ed
  incidenza  sul  principio di buon andamento della P.A. - Violazione
  delle  regole adottate dal TAR con le sentenze nn. 1184, 1185, 1186
  e  1187/2006,  in  particolare  riguardo al contraddittorio con gli
  interessati.
  -  Legge  della  Regione  Puglia  26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e
  seguenti.
  - Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.50 del 27-12-2007 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha   pronunziato   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 43/07
presentato:  dai  signori  Salvatore  Angelo  Piscopiello e Giancarlo
Russo,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Gianluigi  Pellegrino ed
elettivamente  domiciliati  in Lecce, presso lo studio del difensore,
alla via Augusto Imperatore n. 16;
   Contro  la  Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Luigi  Paccione ed elettivamente
domiciliata  in  Lecce,  presso  lo  studio  dell'avv. A. Leuci, alla
piazza  Mazzini  n. 72;   la  Provincia  di.  Lecce,  in  persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. M. Giovanna
Capoccia  e  Francesca  Testi  ed elettivamente domiciliata in Lecce,
presso  la  sede  dell'Avvocatura provinciale, alla via Umberto I; il
Comune  di Tricase, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato
e  difeso  dall'avv.  Gabriella  De  Giorgi  Cezzi  ed  elettivamente
domiciliato  in  Lecce,  presso  lo studio del difensore, alla via G.
Paladini  n. 50;  il  Comune  di  Gagliano  del  Capo, in persona del
sindaco  pro  tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto
ed   elettivamente   domiciliato  in  Lecce,  presso  lo  studio  del
difensore,  alla  via  G.  Garibaldi  n. 43;  i  Comuni  di Alessano,
Andrano,  Castro,  Corsano,  Ortelle,  Otranto, Santa Cesarea Terme e
Tiggiano, non costituiti;
   Per l'annullamento del - mai comunicato e mai pubblicato - verbale
della  Conferenza  di  servizi  tenuta ai sensi dell'art. 6, comma 5,
legge regionale pugliese n. 19/1997 e volta all'istituzione dell'Area
naturale  protetta  «Costa  Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di
Tricase»;   della  -  ove  esistente  -  necessariamente  presupposta
deliberazione di estremi sconosciuti, mai pubblicata e mai comunicata
ai  ricorrenti,  con  cui  la Giunta della Regione Puglia assumeva la
determinazione   adottiva   di   cui  all'art.  6  citato,  comma  3,
relativamente  alla realizzanda area naturale protetta; di ogni altro
atto connesso, consequenziale e presupposto, tra cui, ove occorra, la
successiva deliberazione di Giunta di invio del definitivo disegno di
legge al Consiglio regionale.
   Visti  gli  atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia,
della  Provincia  di  Lecce,  del  Comune  di Tricase e del Comune di
Gagliano del Capo.
   Visti gli atti tutti della causa.
   Designato  alla  pubblica  udienza  del 23 maggio 2007 il relatore
dott.  Ettore  Manca  e  uditi  gli avv. Pellegrino, De Giorgi Cezzi,
Antonio  Quinto  -  in  sostituzione  di  Luigi  Quinto -  Marra - in
sostituzione di Paccione - e Capoccia.
   Osservato quanto segue.
                           Fatto e diritto
   1. - I ricorrenti - titolari di aree in agro del Comune di Trifase
- impugnano:
     a)  il  verbale  della Conferenza di servizi ex art. 6, comma 5,
l.r.  n. 19/1997  inerente l'istituzione del Parco naturale regionale
«Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase»;
     b)   ogni  altro  atto  connesso  relativo  al  procedimento  di
istituzione  del  predetto  parco  naturale  e,  in  particolare,  le
eventuali  determinazioni  adottive assunte, ex art. 6, comma 3, l.r.
n. 19/1997,   dalla   Giunta   regionale  pugliese  e  la  successiva
deliberazione di invio del d.d.l. al Consiglio regionale.
   2.  - In via del tutto preliminare vanno disattese le eccezioni di
inammissibilita' del gravame sollevate dalle parti resistenti.
   2.1.  -  Sul  punto  il  Collegio  premette  che, notoriamente, il
legislatore  regionale  pugliese  prevedeva,  con  la legge 24 luglio
1997,   n. 19,   uno   speciale   ed   articolato   procedimento  per
l'istituzione  delle  aree  naturali  protette di interesse regionale
(caratterizzato   dal   concorso,  nella  definizione  del  contenuto
dispositivo  sostanziale  finale  descritto  dall'art.  6  della l.r.
citata,   della  volonta'  legislativa  con  quella  amministrativa),
suddiviso in due fasi autonome, aventi natura e finalita' diverse:
     una  prima  fase di natura prettamente amministrativa (avente le
caratteristiche  del  «giusto procedimento» e diretta precipuamente a
realizzare  la  partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e
privati portatori dei molteplici interessi coinvolti);
     ed  una  seconda fase di natura legislativa, la quale inizia con
la  presentazione  al Consiglio regionale, da parte della Giunta, del
progetto  definitivo  da  approvare con una legge-provvedimento: deve
dunque  osservarsi, anzitutto, che, se come scritto l'istituzione del
parco  presuppone  l'espletamento,  in  sequenza,  di un procedimento
amministrativo  e  di  un  procedimento  legislativo  - destinato, in
ultima  analisi,  ad  assorbire  gli  atti  del  primo  attraverso la
«legge-provvedimento»  -,  la logica ed i principi generali impongono
di ritenere che il primo dei due non possa che concludersi, attesa la
sua   natura,   con  una  decisione  amministrativa,  necessariamente
propedeutica all'apertura della fase di carattere legislativo.
   2.2.  -  Tale  decisione  -  concernente  la  perimetrazione  ed i
contenuti  dello  schema  provvisorio del disegno di legge istitutivo
del   parco  naturale  -  da  un  lato  e'  l'atto  amministrativo  -
eventualmente  -  lesivo  delle  posizioni  giuridiche  dei  soggetti
interessati,  che  potranno quindi invocare la tutela giurisdizionale
impugnandola dinanzi al G.A., e, dall'altro lato, e' la sede naturale
deputata   al   vaglio   delle  osservazioni  presentate  nella  fase
amministrativa (in esito alla pubblicazione nel B.U.R.P. dello schema
provvisorio  del  disegno  di  legge),  in  quanto  istituzionalmente
rivolta  alla  valutazione comparativa ed alla compensazione di tutti
gli  interessi  -  pubblici  e  privati  - coinvolti dall'istituzione
dell'area  naturale protetta (cfr. Tribunale amministrativo regionale
Puglia,  I  sezione di Lecce, 23 febbraio 2006, n. 1184; Consiglio di
Stato, VI sezione, 1° febbraio 2007, n. 414).
   2.3.  -  Pertanto, rilevato che in ogni caso nella vicenda oggetto
di  causa  la  prima  fase  del  procedimento istitutivo del parco si
svolgeva,  ratione  temporis,  sotto  la vigenza del testo originario
dell'art.  6  citato  - gia' interpretato da questa sezione nel senso
del  carattere necessariamente decisorio della Conferenza dei servizi
contemplata  dal  quinto comma della predetta norma -, anche il nuovo
testo  (per  il  vero,  alquanto  ambiguo)  della  norma,  introdotto
dall'art.  30 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, sottoposto
ad   interpretazione  adeguatrice  e  teleologicamente  orientata  al
rispetto  dei  fondamentali principi sanciti dagli artt. 24, 97 e 113
della  Costituzione,  deve essere comunque inteso nel senso che, dopo
la  pubblicazione  dello schema del d.d.l. nel B.U.R.P. (previsto dal
nuovo  quinto comma) e prima che la Giunta adotti il disegno di legge
definitivo  da  inviare  al  Consiglio,  si  debba  tenere  una nuova
Conferenza  di  servizi,  cui  peraltro  si  fa cenno nel sesto comma
dell'articolo.
   2.4.   -   D'altra   parte,   non  avrebbe  senso  prescrivere  la
pubblicazione  nel  Bollettino  dello  schema  provvisorio del d.d.l.
(finalizzata  alla  presentazione  di eventuali osservazioni da parte
degli  interessati)  senza  che gli apporti partecipativi debbano poi
essere  vagliati  nella  naturale  sede procedimentale amministrativa
(appunto   deputata  a  garantire  un  «giusto  procedimento»)  .  Il
Consiglio  di  Stato,  peraltro,  nella sentenza n. 414/2007 della VI
sezione,  espressamente  rilevava  che le considerazioni poste a base
della   decisione   di   questo  Tribunale  amministrativo  regionale
n. 1184/2006  erano  poi  state  compiutamente recepite dalla Regione
Puglia, la quale, con la legge n. 22 del 2006 (art. 30), disponeva la
modifica  degli  artt.  6 e 8 della legge n. 19 del 1997 introducendo
una   forma   di  pubblicita'  del  disegno  di  legge  adottato  (in
conformita',   appunto,  alle  motivazioni  della  pronuncia  citata,
secondo  cui  «pur  se  la  legge  regionale  pugliese n. 19/1997 non
contempla  espressamente  una  fase  destinata  alla pubblicizzazione
degli   atti   in  esame,  la  necessita'  di  rendere  concretamente
conoscibili  gli  atti  medesimi  e,  quindi, di consentire, ai sensi
degli  artt. 9-10, 1egge n. 241/1990, la piu' ampia partecipazione al
relativo  procedimento,  va  ritenuta comunque ineludibile sulla base
dei principi generali vigenti in materia.
   L'esigenza  di  aprire  un contraddittorio con tutti quei soggetti
che,  dall'istituzione  dell'area  naturale  protetta  subiscano  una
lesione,  va  rinvenuta  gia'  nelle  regole  poste  dalla  legge sul
procedimento  amministrativo.  Ne' l'indispensabile partecipazione al
procedimento dei soggetti interessati puo' reputarsi non richiesta in
ragione  della  previsione  dell'art.  13,  primo comma, legge n. 241
citata  [...] poiche' la preferibile giurisprudenza amministrativa ha
chiarito  che  tale  norma  rinviene  la  sua  ratio nell'esigenza di
evitare una duplicazione delle forme di partecipazione, non avendo al
contrario  l'obiettivo di eliminarla radicalmente. Nel caso in esame,
dunque,  difettando  ogni  specifica  previsione  in  tal senso nella
disciplina  legislativa  regionale,  tale  da  soddisfare comunque le
delineate  esigenze  di  contraddittorio e di confronto, non puo' che
ritenersi  il procedimento in parola assoggettato proprio alle regole
generali poste dalla legge n. 241/1990»).
   2.5.  -  In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, si rivelano
non  condivisibili  tutte  le eccezioni preliminari prospettate dalle
parti resistenti, poiche':
     l'atto   finale  conclusivo  della  fase  amministrativa  e'  da
individuarsi nel verbale della Conferenza di servizi disciplinata dal
vecchio  art. 6, comma 5, e comunque presupposta, per quanto scritto,
dal nuovo sesto comma;
     l'impugnativa dei provvedimenti amministrativi interposta con il
ricorso  introduttivo  del  presente  giudizio  dovrebbe peraltro, in
astratto,  essere  dichiarata inammissibile, poiche', prima della sua
proposizione,   entrava   in  vigore  -  nello  stesso  giorno  della
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Puglia n. 143
del  3  novembre  2006  -  la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 30,
appunto  istitutiva  del «Parco naturale regionale Costa Otranto - S.
Maria di Leuca e Bosco di Tricase».
   Secondo  l'insegnamento giurisprudenziale preferibile, difatti, la
sopravvenienza della legge provvedimento determina l'inammissibilita'
o l'improcedibilita' - a seconda della circostanza che essa preceda o
segua  l'instaurazione  del  giudizio  -  del ricorso proposto contro
l'originario  atto amministrativo, in quanto il sindacato del giudice
amministrativo  incontra  un  limite  insormontabile nell'intervenuta
legificazione  del provvedimento amministrativo: solo nell'ipotesi in
cui  la  Consulta  dichiarasse  l'illegittimita' costituzionale della
legge  regionale  n. 30/2006,  dunque,  il  ricorso  introduttivo del
presente  processo  non andrebbe incontro alla delineata declaratoria
di inammissibilita' (cfr., sulle varie questioni da ultimo esaminate,
Tribunale  amministrativo  regionale  Puglia,  I  sezione di Lecce, 7
novembre  2006,  n. 5188;  Consiglio di Stato, IV, 23 settembre 2004,
n. 6219; 10 agosto 2004, n. 5499; 24 marzo 2004, n. 1559.
   I  diritti  di  difesa  del  cittadino,  d'altra parte, in caso di
approvazione  con  legge  di  un  atto amministrativo lesivo dei suoi
interessi,  non  vengono  e  non  potrebbero essere sacrificati ma si
trasferiscono   -   secondo   il  regime  di  controllo  proprio  del
provvedimento    normativo    intervenuto   -   dalla   giurisdizione
amministrativa  alla  giustizia  costituzionale: in altri termini, il
sistema  di  tutela  giudiziaria  segue la natura giuridica dell'atto
contestato,  sicche' la legge-provvedimento, ancorche' approvativa di
un  atto  amministrativo, puo' essere eventualmente sindacata, previa
intermediazione   del   giudice  rimettente,  solo  dal  suo  giudice
naturale,  e  cioe'  dalla  Corte  costituzionale;  cfr. Consiglio di
Stato, IV sezione, 19 ottobre 2004, n. 6727).
   3.  -  Tanto  esposto,  l'attenzione  del  tribunale  deve  quindi
concentrarsi sulle questioni di legittimita' costituzionale sollevate
dai ricorrenti.
   4.  - Appare in specie rilevante e non manifestamente infondata la
prospettata  questione  di  legittimita'  costituzionale  della legge
regionale    istitutiva    del   parco   naturale,   per   l'allegata
irragionevolezza  delle  sue  disposizioni  e  perche'  la stessa non
teneva  conto  del  mancato  rispetto  delle regole dettate da questo
Tribunale  amministrativo  regionale, con le sentenze nn. 1184, 1185,
1186   e   1187/2006,   con   riguardo  alla  fase  del  propedeutico
procedimento  amministrativo  e,  in  particolare, all'esigenza di un
effettivo contraddittorio con gli interessati.
   5.  - In via preliminare, quindi, il tribunale ritiene sussistente
il   requisito   della   rilevanza   della   predetta   questione  di
costituzionalita' nel presente giudizio.
   5.1.   -  Occorre  in  proposito  tener  conto,  anzitutto,  della
complessa  problematica  ricollegabile  alla particolare tipologia di
legge-provvedimento in oggetto (c.d. legge di approvazione), la quale
si   caratterizza   per   il   vincolo  funzionale  che  la  lega  ai
provvedimenti  amministrativi  in  precedenza  adottati  risolvendosi
nell'assorbimento dei medesimi nella legge stessa - che li approva -,
della quale acquistano il valore e la forza formale e sostanziale.
   5.2.   -   Pertanto,   da   un  lato  l'incidentale  eccezione  di
illegittimita'  costituzionale  e',  a  ben vedere, l'unico strumento
processuale  a  disposizione  dei  ricorrenti  per  tutelare  le loro
posizioni   giuridiche   soggettive  nei  confronti  degli  impugnati
provvedimenti  amministrativi, assorbiti dalla legge regionale che li
approvava;  e,  dall'altro  lato,  come gia' scritto, e' evidente che
proprio  nel  caso  in  cui  la  Corte  dichiarasse  l'illegittimita'
costituzionale della legge regionale n. 30/2006 il ricorso de quo non
risulterebbe inammissibile.
   6.  -  Il  Collegio  e', poi, dell'avviso che i sollevati dubbi di
costituzionalita'  in  ordine  al  contenuto  dispositivo della legge
regionale in parola sono non manifestamente infondati.
   6.1.  -  E'  opportuno, sul punto, premettere che corollario della
soprariportata ricostruzione concettuale dell'assetto di tutela delle
posizioni incise dalla legge-provvedimento e' la valorizzazione della
pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge,
sino  a  renderlo incisivo quanto quello giurisdizionale sull'eccesso
di  potere,  in  modo  da  riconoscere al privato, seppur nella forma
indiretta della rimessione della questione alla consulta da parte del
giudice  amministrativo,  una  forma di protezione ed un'occasione di
difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale degli atti
amministrativi  (Consiglio  di  Stato,  IV  sezione, 19 ottobre 2004,
n. 6727).
   6.2.  - In altri termini, il riconoscimento in capo al legislatore
di  un  vasto  ambito  di discrezionalita' deve essere opportunamente
bilanciato  attraverso  la  sottoposizione  del  relativo  potere  di
apprezzamento  al vaglio di costituzionalita', sotto il profilo della
non  arbitrarieta'  e  della  ragionevolezza  delle  scelte compiute:
sindacato  tanto  piu'  rigoroso  quanto  piu'  marcata  e' la natura
provvedimentale  dell'atto sottoposto a controllo, e che investe - in
considerazione  della  natura  di atto sostanzialmente amministrativo
della legge-provvedimento - anche gli atti amministrativi che ne sono
il presupposto.
   6.3.  - Tanto premesso, si osserva che le disposizioni degli artt.
1  e  seguenti della legge regionale pugliese 26 ottobre 2006, n. 30,
istitutiva  del «Parco naturale regionale Costa Otranto - S. Maria di
Leuca  e  Bosco  di Tricase», sembrano al Collegio porsi in contrasto
con  gli artt. 3 e 97 della Costituzione per l'irragionevolezza delle
disposizioni  stesse,  poiche' il Consiglio regionale, come premesso,
nell'approvare  la predetta legge-provvedimento, non teneva conto del
mancato   rispetto   delle   regole   dettate   da  questo  Tribunale
amministrativo   regionale   -   con   le  sentenze  prima  citate  -
relativamente alla fase del propedeutico procedimento amministrativo,
in  particolare  per  cio'  che  attiene  al  contraddittorio con gli
interessati.
   6.4.  -  Appare  dunque  condivisibile,  in  specie,  la  prima  e
assorbente  -  in  quanto  relativa  alla violazione delle regole sul
giusto  procedimento  -  censura formulata dai ricorrenti, incentrata
sulla  violazione delle misure di pubblicita' necessarie a consentire
l'eventuale  partecipazione  (ex  artt.  9  e 10 della legge 7 agosto
1990,  n. 241)  dei  soggetti  interessati  alla  fase amministrativa
preordinata  all'istituzione  del  parco,  misure  gia'  delineate  e
ritenute  assolutamente necessarie nelle pronuncie prima citate, alle
quali sul punto pertanto si rinvia.
   6.5.   -  Il  tribunale  ritiene  in  definitiva  irragionevole  e
contraria    al    principio   di   buon   andamento   dell'attivita'
amministrativa  la  scelta  operata dagli articoli 1 e seguenti della
legge  regionale  n. 30/2006  di  istituire  immediatamente,  a  tali
condizioni,  il parco naturale regionale di che trattasi, e nei sensi
appena  descritti  reputa  i  dubbi  di  costituzionalita'  sul punto
sollevati non manifestamente infondati.
                              P. Q. M.
Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953, n. 87 e ritenuta la
rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione
di  legittimita'  costituzionale, dispone la sospensione del giudizio
iniziato  con  il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte
costituzionale la definizione della costituzionalita' degli artt. 1 e
seguenti  della  legge  regionale  pugliese  26  ottobre  2006, n. 30
(istitutiva del «Parco naturale regionale Costa Otranto - S. Maria di
Leuca  e  Bosco  di  Tricase»),  in relazione agli artt. 3 e 97 della
Carta costituzionale. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte  costituzionale.  Ordina  che,  a  cura  della  segreteria,  la
presente   ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed  al
Presidente della Giunta regionale pugliese e comunicata al Presidente
del Consiglio regionale pugliese.
   Cosi'  deciso  in  Lecce,  nella Camera di consiglio del 23 maggio
2007.
                       Il Presidente: Ravalli
                                                   L'estensore: Manca