N. 441 ORDINANZA 12 - 20 dicembre 2007

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

  Acque  e  acquedotti  -  Norme  della Regione Umbria - Attribuzione
  della  titolarita'  delle concessioni di derivazione idropotabile e
  dell'occupazione    di   pertinenze   idrauliche   utilizzate   per
  l'erogazione   dei   servizi   idrici   integrati   alle  Autorita'
  territoriali  di ambito (A.A.T.O.) - Conferimento alle Province del
  potere  di disporre d'ufficio il subentro nella titolarita' di tali
  concessioni  - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso
  accettata dalla Regione - Estinzione del processo.
  - Legge della Regione Umbria 23 dicembre 2004, n. 33, art. 4.
  -  Costituzione,  artt.  42  e  43; norme integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 25.
(GU n.50 del 27-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco BILE; Giudici: Francesco
AMIRANTE  Giudice, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
della Regione Umbria 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia
di  demanio  idrico,  di  occupazione di suolo demaniale e di demanio
lacuale),  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri notificato il 28 febbraio 2005, depositato in cancelleria il
7 marzo 2005 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2005.
Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  21 novembre 2007 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto  che con ricorso notificato il 28 febbraio 2005 e depositato
il   7   marzo  2005,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
promosso  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della
legge  della  Regione Umbria 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in
materia  di  demanio  idrico,  di occupazione di suolo demaniale e di
demanio  lacuale),  denunciandone  il contrasto con gli artt. 42 e 43
della Costituzione;
     che la norma denunciata prevede che le Autorita' territoriali di
ambito  (A.A.T.O.)  sono titolari delle concessioni di derivazione ad
uso   idropotabile  e  della  occupazione  di  pertinenze  idrauliche
utilizzate per l'erogazione dei servizi idrici integrati; stabilisce,
inoltre,  che  le  Province  provvedono  d'ufficio  al subentro nella
titolarita' delle concessioni ed ai conseguenti adempimenti entro sei
mesi  dall'entrata in vigore della legge, e che le predette Autorita'
subentrano nei rapporti dei precedenti concessionari dalla data della
volturazione;
     che,    ad    avviso    del    ricorrente,   tale   disposizione
disciplinerebbe, in sostanza, una espropriazione senza indennizzo del
diritto  reale  spettante a privati imprenditori o enti, in contrasto
con  gli  artt.  42  e  43  della  Costituzione:  il trasferimento di
concessioni  non  troverebbe giustificazione nella normativa statale,
in  quanto  non  sarebbe previsto ne' dagli artt. 7, 9 e 21 del testo
unico  delle  disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici,
approvato  con  il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ne' dagli
artt.  8  e  9  della legge 5 gennaio 1994, n. 36; neppure il decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n. 112,  nel conferire alle Regioni la
gestione  del  demanio  idrico,  contemplerebbe la potesta' stabilita
dalla disposizione denunciata;
     che  nel  giudizio  dinanzi  a  questa Corte si e' costituita la
Regione  Umbria,  concludendo  per  l'inammissibilita'  o  per la non
fondatezza della questione;
     che  l'inammissibilita'  deriverebbe  dal  fatto  che il ricorso
censura l'art. 4 della legge regionale n. 33 del 2004 non gia' per la
violazione   delle  norme  costituzionali  sulla  ripartizione  della
potesta'  e  della competenza legislativa tra Stato e Regioni, ma per
il contrasto con gli artt. 42 e 43 della Costituzione;
     che,  nel  merito,  la  questione  sarebbe  infondata, in quanto
basata  su  una  lettura della norma denunciata non corrispondente al
suo  effettivo contenuto, giacche' l'art. 4 si limiterebbe a disporre
il  trasferimento,  in  capo  alle  Autorita' territoriali di ambito,
della   titolarita'   delle   concessioni   di   derivazione  ad  uso
idropotabile  e di occupazione delle pertinenze idrauliche utilizzate
per  l'erogazione  dei  servizi  idrici  integrati (in pratica, degli
acquedotti)  di  cui  sono  gia'  titolari i Comuni facenti parte dei
rispettivi  ambiti  territoriali e dei rispettivi Consorzi, regolando
modalita' e tempi del subentro;
     che,  in  vista  della  discussione  nell'udienza pubblica del 7
marzo  2006,  sia  l'Avvocatura  generale  dello Stato sia la Regione
Umbria hanno depositato memorie illustrative;
     che,  successivamente,  dopo  che  la discussione della causa e'
stata  rinviata a nuovo ruolo, l'Avvocatura generale dello Stato, con
atto  notificato il 15 giugno 2007 e depositato il 26 giugno 2007, ha
dichiarato  di  rinunciare  al  ricorso, secondo la conforme delibera
della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 giugno 2007;
     che,  a  tale  riguardo,  la difesa erariale ha precisato che la
Regione Umbria, con l'art. 14 della legge regionale 24 febbraio 2006,
n. 5  (Piano  regolatore  regionale  degli  acquedotti - Norme per la
revisione  e  l'aggiornamento  del  Piano  regolatore  generale degli
acquedotti  e  modificazione  della legge regionale 23 dicembre 2004,
n. 33),  ha  sostituito  la norma impugnata, e ha dichiarato che, non
avendo  avuto  l'articolo impugnato concreta applicazione nel periodo
di   vigenza,   e'  venuto  meno  l'interesse  alla  declaratoria  di
incostituzionalita' richiesta con il ricorso introduttivo;
     che  a  tale  rinuncia  ha  fatto  seguito  l'accettazione della
Regione  Umbria  con delibera della Giunta regionale 30 ottobre 2007,
depositata  nella  cancelleria  di  questa  Corte in data 15 novembre
2007.
Considerato  che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i
giudizi  dinanzi  a  questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita da
accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola