N. 442 ORDINANZA 12 - 20 dicembre 2007

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

  Beni  culturali  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia -
  Istituzione  della  Fondazione Aquileia - Predisposizione dei piani
  delle  attivita'  di ricerca archeologica nella zona - Conferimento
  alla Fondazione di diritti d'uso su beni immobili di proprieta' dei
  soggetti  fondatori  - Previsione di «un'intesa programmatica con i
  competenti  organi  dello Stato» - Ricorso del Governo - Successiva
  rinuncia  al  ricorso  accettata  dalla  Regione  -  Estinzione del
  processo.
  - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2006, n. 18,
  artt. 1, 2, 3, comma 1, lettera a), e 4.
  -  Costituzione,  artt.  117, commi secondo, lettera s), e terzo, e
  118;  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto
  della  Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6; norme integrative per
  i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.
(GU n.50 del 27-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1, 2, 3,
lettera  a),  e  4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25
agosto   2006,   n. 18   (Istituzione   della   fondazione   per   la
valorizzazione  archeologica,  monumentale  e  urbana  di  Aquileia e
finanziamenti  per  lo  sviluppo  turistico  dell'area), promosso dal
Presidente  del Consiglio dei ministri notificato il 30 ottobre 2006,
depositato  in  cancelleria  il 7 novembre 2006 ed iscritto al n. 108
del registro ricorsi 2006.
Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  21 novembre 2007 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto  che, con ricorso notificato il 30 ottobre 2006 e depositato
il  successivo  7 novembre, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
impugnato  gli  articoli  «3, lettera a)» (recte: 3, comma 1, lettera
a),  1,  2  e  4  e  gli articoli ad essi collegati della legge della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  25  agosto  2006, n. 18 (Istituzione
della  fondazione  per  la valorizzazione archeologica, monumentale e
urbana   di  Aquileia  e  finanziamenti  per  lo  sviluppo  turistico
dell'area),  per  asserita  violazione  dell'art. 117, secondo comma,
lettera  s),  e  terzo  comma,  nonche'  degli  artt. 117 e 118 della
Costituzione,  nonche'  dell'art.  6  della  legge  costituzionale 31
gennaio  1963,  n. 1  (Statuto  speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia)  e  dell'art.  10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
     che il ricorrente premette che la Regione Friuli-Venezia Giulia,
con  la  predetta  legge  n. 18 del 2006, ha istituito una Fondazione
regionale,  denominata  «Fondazione Aquileia», alla quale ha affidato
la   gestione   degli  strumenti  di  valorizzazione  del  patrimonio
archeologico e monumentale del Comune di Aquileia;
     che  tale  legge,  che  e'  composta  di  nove  disposizioni, ha
abrogato  la legge regionale 13 giugno 1988, n. 47 (Interventi per la
valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  storico ed ambientale di
Aquileia),  la  legge  regionale  12 maggio 1977, n. 25 (Modifiche ed
integrazioni della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, concernente
interventi  straordinari  per  il  Comune  di  Aquileia)  e  la legge
regionale  10  agosto  1970,  n. 33  (Interventi  straordinari per lo
sviluppo  sociale,  economico e turistico di Aquileia e provvedimenti
d'integrazione  della legge 9 marzo 1967, n. 121, per la salvaguardia
e la valorizzazione delle sue zone archeologiche);
     che  la  difesa  erariale,  dopo  avere  riportato  il contenuto
dell'intera  legge  n. 18  del 2006, assume che gli artt. 3, comma 1,
lettera  a),  1, 2 e 4 e gli articoli ad essi collegati eccederebbero
la  competenza legislativa cosiddetta "integrativa" riconosciuta alla
Regione  dall'art.  6, numero 3, dello statuto speciale in materia di
«antichita'  e  belli arti, tutela del paesaggio, della flora e della
fauna»,  ed  eccederebbe, altresi', applicando la clausola di maggior
favore  di  cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001,
la  competenza  concorrente  attribuita  alle  Regioni  in materia di
valorizzazione  dei  beni culturali dall'art. 117, terzo comma, della
Costituzione;
     che,  in  particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a), prevedendo
che  la  Fondazione  di  Aquileia,  istituita  dalla  Regione  per la
valorizzazione  di  tale sito, predisponga i piani delle attivita' di
ricerca  archeologica nella zona stessa, inciderebbe sulla competenza
legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s);
     che  si  osserva, inoltre, che l'art. 88 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi  dell'articolo  10  della  legge  6  luglio 2002, n. 137) - che
riserva al Ministero le ricerche archeologiche e, in genere, le opere
per  il  ritrovamento dei beni culturali (art. 10) in qualunque parte
del  territorio  nazionale -  sarebbe  norma interposta relativamente
alla ricerca archeologica;
     che  gli artt. 1, 2, 4 e le disposizioni connesse attinenti alla
tutela   e   valorizzazione   dei   beni  culturali,  promuovendo  la
valorizzazione  del patrimonio monumentale e archeologico di Aquileia
(artt.  1  e  2),  e  conferendo alla Fondazione di Aquileia «diritti
d'uso su beni immobili di proprieta» (art. 4, comma 1, lettera b)
,  eccederebbero  la  competenza  regionale,  violando  il  principio
fondamentale di cui all'art. 112 del d.lgs. n. 42 del 2004;
     che  quest'ultima disposizione prevede che la valorizzazione dei
beni  culturali  e'  collegata  alla  proprieta'  del  bene ed i siti
archeologici  non  sono  di  proprieta'  della  Regione  in  base  al
principio «dominicale della valorizzazione»;
     che,  alla  luce  del predetto principio, la Regione non sarebbe
competente  a dettare disposizioni in materia di valorizzazione delle
aree  di  interesse archeologico presenti in Aquileia, trattandosi di
aree appartenenti al demanio dello Stato;
     che  il  ricorrente  sottolinea, inoltre, che l'art. 1, comma 1,
prevede  la  promozione della valorizzazione archeologica di Aquileia
sulla  base di «un'intesa programmatica con i competenti organi dello
Stato»  per la realizzazione di un parco archeologico, e attribuisce,
al secondo comma, alla Regione l'iniziativa della costituzione di una
Fondazione   per   la   valorizzazione   di   Aquileia,  aperta  alla
partecipazione delle istituzione pubbliche competenti;
     che  tale  norma violerebbe il principio di leale collaborazione
di  cui  agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto «provvede
in  via immediata ed unilaterale con legge, attraverso la Fondazione,
alla  valorizzazione  di beni culturali appartenenti allo Stato senza
che  sia  stata  perfezionata  l'intesa  di  cui al comma 1, la quale
verrebbe in tal modo fortemente condizionata»;
     che  tali  disposizioni  violerebbero,  altresi',  sempre  nella
prospettiva  della  difesa erariale, il principio fondamentale di cui
all'art. 112, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale, nel testo
originario,  prevedeva  che  «Al  fine  di coordinare, armonizzare ed
integrare  le  attivita'  di  valorizzazione  dei beni del patrimonio
culturale  di  appartenenza  pubblica,  lo  Stato, per il tramite del
Ministero,   le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici  territoriali
stipulano  accordi  su  base  regionale,  al  fine  di  definire  gli
obbiettivi e fissarne i tempi e le modalita' di attuazione»;
     che  si  e'  costituita  in  giudizio  la Regione Friuli-Venezia
Giulia  chiedendo, con riserva di indicare le ragioni, che il ricorso
venga respinto perche' inammissibile e infondato;
     che  con  atto  depositato  presso la cancelleria della Corte in
data  5  giugno  2007,  il  Presidente  del Consiglio dei ministri ha
dichiarato di rinunciare al ricorso proposto;
     che  la  Regione  resistente  ha  accettato la rinuncia con atto
depositato presso la cancelleria della Corte in data 15 ottobre 2007.
Considerato  che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i
giudizi  dinanzi  a  questa  Corte,  la  rinuncia al ricorso, seguita
dall'accettazione   della   controparte,  comporta  l'estinzione  del
processo.
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola