N. 446 ORDINANZA 12 - 21 dicembre 2007

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

  Procedimento  civile - Spese processuali - Ricorso per la nomina di
  curatore  ad  eredita'  giacente  -  Cessazione  della giacenza per
  carenza  di attivo ereditario - Liquidazione delle spettanze dovute
  al  curatore  a  titolo  di  onorario  e  di  rimborso  delle spese
  sostenute per l'adempimento dell'incarico - Previsto onere a carico
  del  ricorrente - Omessa previsione dell'anticipazione erariale per
  le spese e gli onorari spettanti al curatore nel caso di cessazione
  della  procedura  per  carenza  dell'attivo ereditario - Denunciata
  violazione  del  principio di ragionevolezza e asserita lesione del
  diritto  di  difesa  -  Esclusione  -  Manifesta infondatezza della
  questione.
  - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 8, comma 1.
  - Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.50 del 27-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia-Testo  A),  promosso  con ordinanza del 18 gennaio 2007 dal
Tribunale  di  Potenza  sul  ricorso  proposto  dalla  S.E.M.  s.p.a.
Societa'  Esattorie  Meridionali,  iscritta  al  n. 450  del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  7  novembre 2007 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  18  gennaio  2007,  il Tribunale
ordinario  di  Potenza, in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento  agli  articoli  3  e 24 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  comma  1,  del d.P.R. 30
maggio  2002,  n. 115  (Testo  unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in materia di spese di giustizia-Testo A), nella parte
in cui prevede che - per la procedura di eredita' giacente di cui sia
dichiarata  la  cessazione per carenza (originaria o sopravvenuta) di
attivita',  iniziata  su  istanza  della  persona  interessata -  sia
quest'ultima,  anziche'  l'Erario,  a  provvedere  alle spese ed agli
onorari del curatore;
     che  il  rimettente  riferisce  che, con ricorso del 15 febbraio
2005,  la  Societa'  Esattorie  Meridionali  ha adito il Tribunale di
Potenza, chiedendo la nomina di un curatore dell'eredita' giacente di
F.M., deceduto il 9 dicembre 1999, assumendo di essere creditrice del
de cuius
,  nella  qualita'  di concessionaria del servizio di riscossione dei
tributi  per  la Provincia di Potenza, e deducendo che i successibili
ex  lege  di  F.M.  avevano congiuntamente rinunziato all'eredita', a
mezzo di rogito notarile redatto il 6 maggio 2000;
     che, acquisiti taluni documenti, con decreto del 19 aprile 2005,
il giudice designato ha nominato il curatore dell'eredita' giacente e
quest'ultimo ha accettato l'incarico conferitogli;
     che,  con  relazione depositata il 13 febbraio 2006, il curatore
ha  reso  il conto della propria gestione, riferendo, tra l'altro: 1)
che P.T., coniuge superstite del de cuius
,  aveva dichiarato l'inesistenza di beni mobili o immobili di cui lo
stesso  fosse proprietario o possessore in vita; 2) che l'inesistenza
di  beni  immobili  era  stata  confermata  dalla  consultazione  dei
registri    immobiliari;    3)   che   l'espletamento   dell'incarico
conferitogli  aveva  comportato  l'anticipazione  di  spese  per euro
225,47;
     che,  riferisce  ancora  il  rimettente,  il curatore ha chiesto
l'approvazione  del  rendiconto,  la liquidazione (ove possibile) del
compenso spettantegli secondo la tariffa professionale ed il rimborso
delle spese anticipate nell'espletamento dell'incarico conferitogli;
     che,   instaurato   il   contraddittorio   nei  confronti  della
ricorrente  Societa'  di  riscossione,  il  giudice  designato  si e'
riservato la decisione all'udienza del 9 giugno 2006;
     che  il  Tribunale rimettente afferma che la sollevata questione
appare  rilevante  ai fini della decisione, in quanto il procedimento
non  puo'  essere  definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione  stessa,  perche'  la  rigorosa  applicazione  della  norma
censurata,  nell'attuale  formulazione,  farebbe gravare su colui che
abbia   chiesto   la   nomina  del  curatore  dell'eredita'  giacente
l'onorario da corrispondere e le spese da rimborsare a quest'ultimo;
     che,   secondo   il   giudice   a   quo,  la  questione  non  e'
manifestamente  infondata,  perche'  la  sopportazione  dei  costi di
gestione   non   trova   la   sua   giustificazione   nell'assunzione
dell'iniziativa  volta  alla  dichiarazione  di eredita' giacente, in
quanto  gli effetti dell'amministrazione esercitata dal curatore sono
destinati a riverberarsi a vantaggio di colui a cui favore si devolve
il relictum
,  nel  caso di cessazione della giacenza per acquisto dell'eredita',
ovvero a vantaggio dello Stato, nel caso di cessazione della giacenza
per carenza (originaria o sopravvenuta) di relictum;
     che  in  quest'ultima  ipotesi,  in  particolare,  non essendovi
devoluzione di beni ereditari a favore di un altro soggetto, la ratio
dell'istituto   dell'eredita'  giacente  si  esaurisce  nella  tutela
dell'interesse pubblico alla definizione dei rapporti facenti capo al
de  cuius,  con  la conseguenza che sarebbe contrario ai canoni della
logicita'  e  della ragionevolezza addossare i costi della gestione a
chi, in ultima analisi, non possa trarne alcun vantaggio;
     che  «altrettanto  varrebbe ove si volesse negare al curatore il
diritto  alla  percezione dell'onorario maturato ed al rimborso delle
spese  anticipate  (con una palese disparita' di trattamento rispetto
all'ipotesi  del  successivo acquisto dell'eredita), cagionandogli un
duplice  danno  sia  per  il  mancato  guadagno  che  per la sofferta
perdita»;
     che,  in  proposito,  il giudice a quo richiama - per l'evidente
analogia juris
 -  le  argomentazioni  sottese  alla  declaratoria di illegittimita'
costituzionale  dell'art.  146,  comma  3, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115,   per   la   mancata  previsione  tra  le  «spese  anticipate
dall'erario»  delle  spese e degli onorari al curatore del fallimento
(viene  richiamata  la sentenza della Corte costituzionale n. 174 del
2006);
     che,  inoltre,  non  sempre e' possibile avere esatta cognizione
della consistenza e del valore dell'asse ereditario al momento in cui
si  adisce  il  tribunale  per  la  nomina del curatore dell'eredita'
giacente,  per  cui  l'istante verrebbe ad accollarsi l'alea connessa
all'eventualita' di una damnosa hereditas
,  rischiando di essere esposto alla paradossale sopravvenienza di un
pregiudizio   conseguente  all'assunzione  di  un'iniziativa  diretta
(secondo  l'intenzione  del  legislatore:  art.  528  cod. civ.) alla
tutela  di  un  interesse  personale,  con la conseguenza che sarebbe
precluso l'esercizio meditato e ponderato del diritto di difesa;
     che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  la questione venga dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
Considerato  che  il  Tribunale ordinario di Potenza, in composizione
monocratica,  dubita  della  legittimita' costituzionale dell'art. 8,
comma  1,  del  d.P.R.  30  maggio  2002,  n. 115  (Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia-Testo  A),  nella  parte  in  cui  prevede  che  -   per la
procedura  di  eredita'  giacente di cui sia dichiarata la cessazione
per  carenza  (originaria  o  sopravvenuta) di attivita', iniziata su
istanza  della  persona  interessata  -  sia  quest'ultima,  anziche'
l'Erario, a provvedere alle spese ed agli onorari del curatore;
     che  tale norma viene censurata per violazione dell'art. 3 della
Costituzione,  perche', non essendovi devoluzione di beni a favore di
un altro soggetto, la ratio
dell'istituto   dell'eredita'  giacente  si  esaurisce  nella  tutela
dell'interesse pubblico alla definizione dei rapporti facenti capo al
de  cuius,  sicche'  sarebbe contrario ai canoni della ragionevolezza
addossare  i  costi  della  gestione  a  chi  non  possa trarne alcun
vantaggio, nonche' per violazione dell'art. 24 della Costituzione, in
quanto   non  sempre  e'  possibile  avere  esatta  cognizione  della
consistenza  e  del  valore dell'asse ereditario al momento in cui si
adisce  il  tribunale  per  la nomina del curatore, per cui l'istante
verrebbe  ad  accollarsi  l'alea  connessa  all'eventualita'  di  una
damnosa  hereditas,  rischiando  di  essere  esposto alla paradossale
sopravvenienza   di  un  pregiudizio  conseguente  all'assunzione  di
un'iniziativa  diretta  alla tutela di un interesse personale, con la
conseguenza che sarebbe precluso l'esercizio del diritto di difesa;
     che  la  norma censurata, collocata tra le disposizioni generali
relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario -
dovendosi  ricomprendere nell'ambito del processo civile anche quello
di   volontaria  giurisdizione  -,  stabilisce  che  «Ciascuna  parte
provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che
chiede  e  le  anticipa  per  gli  atti  necessari al processo quando
l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»;
     che   questa   Corte   ha   piu'   volte   riconosciuto  l'ampia
discrezionalita'  spettante  al  legislatore  nel  dettare  le  norme
processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione
degli  strumenti  di  tutela  (ordinanze n. 117 del 1999 e n. 295 del
1996);
     che la richiamata pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 146
del  d.P.R. n. 115 del 2002, «nella parte in cui non prevede che sono
spese  anticipate  dall'Erario  "le  spese  ed  onorari  al curatore"
fallimentare,  in  caso  di  procedura chiusa per mancanza di attivo»
(sentenza   n. 174   del   2006),  non  e'  invocabile  come  tertium
comparationis
,   attesa   la  disomogeneita'  della  posizione  del  curatore  del
fallimento  rispetto  a  quella  del curatore dell'eredita' giacente,
come  affermato  dalla  costante  giurisprudenza  di legittimita', la
quale   ha  sempre  ritenuto  che  le  disposizioni  dettate  per  la
liquidazione  del  compenso  al  curatore  del  fallimento  non  sono
applicabili,   neppure   per   analogia,  al  curatore  dell'eredita'
giacente;
     che,  peraltro,  la  sentenza  da ultimo richiamata si pone come
eccezione  al principio generale enunciato dalla norma censurata, e i
motivi che la giustificano - e cioe' la circostanza che in materia di
fallimento,   per   il   carattere   pubblicistico  del  procedimento
concorsuale,  sarebbe  stato irragionevole escludere il solo curatore
dall'anticipazione  da  parte dell'Erario delle spese e degli onorari
allo  stesso  dovuti, laddove tale anticipazione e' riconosciuta agli
ausiliari  del  giudice  -  non sono invocabili nella controversia in
esame,  in  cui  la  nomina  del  curatore  dell'eredita' giacente e'
avvenuta  ad  istanza  di  parte  e non vi sono altri soggetti il cui
compenso,   nell'ambito   di   quel   procedimento,   sia  anticipato
dall'Erario;
     che  il  regolamento  delle  spese  processuali non incide sulla
tutela  giurisdizionale  del  diritto  di  chi agisce o si difende in
giudizio,  non  potendosi  sostenere che la possibilita' di addossare
allo  Stato  le  spese  sostenute  in  un  procedimento di volontaria
giurisdizione   consenta  alla  parte  di  meglio  difendere  la  sua
posizione e di apprestare le sue difese;
     che,  pertanto,  la  sollevata  questione risulta manifestamente
infondata.
Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e  9,  comma  2,  delle  norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara  la  manifesta  infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  8,  comma  1,  del  d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  spese  di  giustizia-Testo A), sollevata, in riferimento
agli  articoli  3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di
Potenza, in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso,  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere: Melatti
   Depositato in cancelleria il 21 dicembre 2007.
                       Il cancelliere: Melatti