N. 450 ORDINANZA 12 - 21 dicembre 2007

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

  Filiazione  -  Dichiarazione  giudiziale di paternita' o maternita'
  naturale  -  Procedimento  in  caso  di  premorienza  del  presunto
  genitore  e  dei  suoi  eredi  -  Possibilita'  della  nomina di un
  curatore  speciale  nei  cui confronti promuovere l'azione - Omessa
  previsione   -  Denunciata  disparita'  di  trattamento  in  ordine
  all'accertamento  dello  status di figlio naturale e violazione del
  diritto  di  azione - Mancata descrizione della fattispecie oggetto
  del  giudizio  a quo - Insufficienza della motivazione a consentire
  il  controllo  sulla  rilevanza  - Manifesta inammissibilita' della
  questione.
  - Cod. civ., art. 276.
  - Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.50 del 27-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco BILE; Giudici: Francesco
AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 276 del codice
civile,  promosso  con  ordinanza  dell'8 novembre 2006 dal Tribunale
ordinario  di  Padova  nel  procedimento  civile  vertente tra Lizier
Angelo  e  Salmini  Sturli  Alberto  ed altri, iscritta al n. 489 del
registro  ordinanze  2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, 1ยช serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di costituzione di Lizier Angelo;
Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  21 novembre 2007 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto  che,  con  ordinanza  dell'8  novembre  2006,  il Tribunale
ordinario   di   Padova   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  276  del codice civile, nella parte in cui
non prevede, nel caso di morte del genitore e dei suoi eredi diretti,
la  possibilita',  per  colui  che  voglia  far  accertare la propria
paternita'  o  maternita'  naturale,  di  agire  nei  confronti di un
curatore speciale nominato dal giudice, per contrasto con gli artt. 3
e 24 della Costituzione;
     che il rimettente richiama la sentenza della Corte di cassazione
a  Sezioni  unite  n. 21287  del  2005,  che  ha risolto il contrasto
attinente  alla  corretta  esegesi  dell'art. 276 cod. civ. in ordine
all'individuazione  dei  soggetti  nei  cui  confronti va proposta la
domanda  per  la  dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita'
naturale  nel  caso  di  morte del preteso genitore, ritenendo, sulla
base  dell'inequivoco tenore letterale del disposto normativo e della
lettura  sistematica  dello  stesso, che la legittimazione passiva in
ordine  all'azione  in  esame  spetti  solo  agli  eredi  del preteso
genitore;
     che  il  giudice  a  quo  ritiene,  pertanto,  inammissibile  la
richiesta  dell'attore  di  sospensione  del giudizio per proporre la
procedura  di cui all'art. 247 cod. civ. per la nomina di un curatore
speciale al genitore defunto;
     che  il  vuoto normativo non puo' essere colmato - ad avviso del
rimettente -  dall'interpretazione  analogica  dell'istituto previsto
dall'art.  247  cod.  civ.,  potendo tale operazione ermeneutica aver
luogo solo in presenza di casi governati dalla stessa ratio
;
     che  l'interpretazione  dell'art.  276  cod. civ., come peraltro
gia' rilevato dalla stessa Corte di cassazione, comporta - secondo il
giudice a quo
- la possibile incostituzionalita' della norma nella parte in cui non
prevede,  nel caso di morte del genitore e dei suoi eredi diretti, la
possibilita',   per   colui  che  voglia  far  accertare  la  propria
paternita'  o maternita' naturale, di agire comunque nei confronti di
un curatore speciale del defunto genitore nominato dal giudice;
     che,  in  caso  contrario,  verrebbe  a  crearsi -  sostiene  il
rimettente -  una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento tra il
figlio  naturale  il  cui  genitore  (o  suoi eredi) sia in vita, che
potra' agire in giudizio per far accertare il proprio status
,  e  colui  che voglia agire per ottenere il medesimo accertamento e
non  possa  farlo  per  essere gia' defunti i legittimati passivi del
giudizio;
     che  tale  interpretazione si porrebbe in contrasto con l'art. 3
della  Costituzione  per la diversita' di trattamento tra titolari di
situazioni giuridiche uguali, la quale non troverebbe giustificazione
sulla  base  dei principi dell'ordinamento giuridico vigente; nonche'
con   l'art.   24   della   Costituzione,   in   quanto   impedirebbe
all'interessato di adire l'autorita' giudiziaria per far accertare il
proprio status
di figlio naturale;
     che,  in  considerazione  di  quanto  premesso, il giudice a quo
ritiene  non  manifestamente  infondata  la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 276 cod. civ., cosi' come interpretato dalle
Sezioni  unite della Corte di cassazione, per contrasto con gli artt.
3 e 24 della Costituzione;
     che  nel  giudizio si e' costituito A.L., attore nel giudizio di
merito,  il  quale  ha  concluso  per  l'accoglimento della questione
proposta.
Considerato  che  il  Tribunale  ordinario  di  Padova  dubita  della
legittimita'  costituzionale  dell'art.  276 del codice civile, nella
parte  in cui non prevede la possibilita' della nomina di un curatore
speciale  nei  cui confronti promuovere l'azione di riconoscimento di
paternita'  o  maternita'  naturale  in  caso  di premorienza sia del
presunto  padre  o  madre  che degli eredi di costoro, per violazione
dell'art.  3  della Costituzione, per la ingiustificata disparita' di
trattamento  che  si  determinerebbe  tra  il  figlio naturale il cui
genitore (o suoi eredi) sia in vita, che potra' agire in giudizio per
far  accertare  il proprio status, e il figlio naturale che non ha la
possibilita' di ottenere il medesimo accertamento per essere deceduti
i legittimati passivi all'azione; nonche' per violazione dell'art. 24
della Costituzione, in quanto impedirebbe al figlio naturale di adire
l'autorita' giudiziaria per far accertare il proprio status di figlio
naturale;
     che  il  rimettente  non  descrive  in alcun modo la fattispecie
sottoposta  al  suo  giudizio,  limitandosi  ad affermare di ritenere
inammissibile  la  richiesta  svolta  da parte attrice di sospensione
della  procedura  di  cui  all'art. 274 cod. civ. per la nomina di un
curatore speciale al genitore defunto; ed inoltre non fornisce alcuna
motivazione   con   riguardo   alla  rilevanza  della  questione  nel
procedimento a quo;
     che,  per  costante  giurisprudenza  di questa Corte, il giudice
deve  rendere  esplicite  le  ragioni  che lo inducono a sollevare la
questione  di  costituzionalita' con una motivazione autosufficiente,
tale  da  permettere  la  verifica della valutazione sulla rilevanza,
senza  che  a  tale  carenza possa supplirsi facendo riferimento alle
deduzioni della parte intervenuta nel giudizio di costituzionalita';
     che  tale  insufficienza della motivazione, non consentendo alla
Corte  il  controllo  sulla  rilevanza della questione nel giudizio a
quo, ne determina la manifesta inammissibilita' (ex plurimis
, ordinanze n. 317 e n. 308 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art.   276  del  codice  civile,
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere: Melatti
   Depositato in cancelleria il 21 dicembre 2007.
                       Il cancelliere: Melatti