N. 455 ORDINANZA 12 - 21 dicembre 2007

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

  Straniero  e  apolide  -  Espulsione  amministrativa  -  Decreto di
  espulsione  emesso  nei  confronti  dei  genitori del minore per il
  quale  e'  in  corso  un  giudizio  di  accertamento sullo stato di
  abbandono  -  Sospensione  da  parte  del Tribunale dei minorenni -
  Mancata previsione - Sopravvenuta entrata in vigore del trattato di
  adesione  della  Romania  all'Unione  europea - Necessita' di nuova
  valutazione  della  rilevanza  della questione - Restituzione degli
  atti al rimettente.
  - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3.
  - Costituzione, artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111. Straniero e apolide -
  Espulsione amministrativa - Esclusione del trattenimento nel centro
  di permanenza temporanea per la madre di prole di eta' inferiore ai
  tre anni con lei convivente o, in subordine, per la madre nel primo
  anno di vita del figlio - Mancata previsione - Sopravvenuta entrata
  in vigore del trattato di adesione della Romania all'Unione europea
  - Necessita' di nuova valutazione della rilevanza della questione -
  Restituzione degli atti al rimettente.
  - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14.
  - Costituzione, artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111.
(GU n.50 del 27-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco BILE; Giudici: Francesco
AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 3,
e  14  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza del 4
luglio  2006  dal  Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento
relativo  alla  minore  V.  M.  A.,  iscritta  al n. 452 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  camera  di consiglio del 21 novembre 2007 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle.
   Ritenuto  che, con ordinanza del 4 luglio 2006, il Tribunale per i
minorenni  di  Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10,
24,   30   e   111  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  degli artt. 13, comma 3, e 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  nella  parte  in  cui,  da un lato, non attribuiscono al
Tribunale  per  i  minorenni  il  potere  di sospendere il decreto di
espulsione  emesso  nei confronti dei genitori del minore oggetto del
giudizio  di accertamento dello stato di abbandono e, dall'altro, non
escludono  il trattenimento in un centro di permanenza temporanea per
la madre di prole di eta' inferiore ai tre anni con lei convivente o,
in subordine, per la madre nel primo anno di vita del figlio;
     che   nel   corso   del   giudizio  a  quo,  avente  ad  oggetto
l'accertamento  dello  stato  di  abbandono  di  una  minore,  veniva
notificato  ai genitori di questa, di nazionalita' rumena, il decreto
di   espulsione  e,  alla  sola  madre,  anche  il  provvedimento  di
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea;
     che, a parere del rimettente, la mancata previsione, in siffatte
ipotesi, di un nulla osta all'espulsione da parte del Tribunale per i
minorenni,  violerebbe  l'art.  24 della Costituzione, comportando lo
svolgimento  del  giudizio  sullo  stato  di  abbandono in carenza di
indispensabili approfondimenti istruttori e, comunque, in assenza dei
genitori, stante l'immediata esecutivita' del decreto di espulsione;
     che,  sempre  a  parere  del rimettente, l'art. 13, comma 3, del
d.lgs.  n. 286  del  1998,  contrasterebbe  per di piu' con l'art. 10
della  Costituzione  e,  in  particolare,  con la Convenzione europea
sull'adozione  dei  minori, conclusa a Strasburgo il 24 aprile 1967 e
ratificata  dall'Italia  con la legge 22 maggio 1974, n. 357, secondo
la  quale  «L'autorita'  competente  pronuncia  l'adozione  solo dopo
adeguata  istruttoria  sull'adottante,  l'adottando  e la famiglia di
questo»;  nonche' con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre  1989,  ratificata  e  resa esecutiva con la legge 27 maggio
1991,  n. 176,  la quale prevede che la separazione del fanciullo dai
propri  genitori  puo'  avvenire  a  condizione  che  tutte  le parti
interessate   abbiano  avuto  la  possibilita'  di  partecipare  alle
deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni;
     che,  inoltre,  il  giudice  a  quo  ritiene  che  l'assenza dei
genitori  espulsi, oltre ad impedire ogni accertamento in ordine alle
relazioni tra questi e la figlia minore, lede il diritto fondamentale
di  questa  ultima  a crescere ed essere educata in una famiglia, con
conseguente  violazione  degli  artt. 2, 30, primo e secondo comma, e
111 della Costituzione;
     che,   quanto  all'art.  14  del  d.lgs.  n. 286  del  1998,  il
rimettente  osserva  che  tale norma pone in essere una disparita' di
trattamento  tra  la  condizione della madre trattenuta nel centro di
permanenza  temporanea  e quella della stessa persona sottoposta alla
misura   della   custodia   cautelare   in  carcere  o  detenuta  per
l'esecuzione  di  una  pena,  essendo solo in tali ultime due ipotesi
prevista una particolare tutela a favore della madre;
     che,  infatti, per l'applicabilita' della misura cautelare della
custodia in carcere alla madre di prole di eta' inferiore ai tre anni
e' necessario che ricorrano le condizioni generali previste dall'art.
273   codice   procedura   penale,   nonche'  esigenze  cautelari  di
eccezionale  rilevanza,  secondo quanto disposto dall'art. 275, comma
4,  cod. proc. pen., mentre l'art. 146, secondo comma, codice penale,
prevede  il differimento dell'esecuzione della pena per la madre sino
al compimento del primo anno di vita del figlio;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  venga  disposta la restituzione degli atti al
rimettente  al  fine  di  una nuova valutazione sulla rilevanza delle
questioni   sollevate,   in   quanto   i   genitori   della   minore,
l'accertamento  del cui abbandono e' oggetto del giudizio a quo, sono
cittadini rumeni e, quindi, a far data dal 1° gennaio 2007, cittadini
comunitari,  con  conseguente  inapplicabilita' delle norme censurate
nei loro confronti;
     che  successivamente  all'atto  di  intervento  l'Avvocatura  ha
depositato  una  memoria con la quale ha ribadito le conclusioni gia'
rappresentate.
   Considerato  che il Tribunale per i minorenni di Roma dubita della
legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 3, e 14 del decreto
legislativo  25  luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero),  in  riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111
della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, non attribuiscono
al  Tribunale  per  i minorenni il potere di sospendere il decreto di
espulsione  emesso  nei confronti dei genitori del minore oggetto del
giudizio  dello  stato  di  abbandono e, dall'altro, non escludono il
trattenimento  in  un centro di permanenza temporanea per la madre di
prole  di  eta'  inferiore  ai  tre  anni  con  lei  convivente o, in
subordine, per la madre nel primo anno di vita del figlio;
     che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e segnatamente
in data 1° gennaio 2007, e' entrato in vigore il Trattato di adesione
della  Repubblica  di  Romania  all'Unione europea, ratificato e reso
esecutivo  in  Italia  con  legge  9 gennaio 2006, n. 16 (Ratifica ed
esecuzione  del  Trattato  di adesione della Repubblica di Bulgaria e
della  Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di
adesione  ed  allegati,  Atto  finale  e  dichiarazioni  e scambio di
lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005);
     che,  pertanto,  a  partire da tale data la Romania e' entrata a
far parte dell'Unione europea;
     che,  tenuto  conto  che  i  genitori  della  minore,  di cui il
rimettente  e'  chiamato ad accertare l'eventuale stato di abbandono,
sono  di  nazionalita'  rumena,  deve essere disposta la restituzione
degli  atti  al  medesimo  giudice  rimettente,  affinche'  valuti la
perdurante  rilevanza  della  questione sollevata alla luce dello ius
superveniens sopra richiamato.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma  2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale per i minorenni di
Roma.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella