N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 dicembre 2007
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 19 dicembre 2007 (della Regione Emilia-Romagna) Porti e aeroporti - Porti turistici e commerciali di interesse e rilevanza regionale e interregionale - Funzioni amministrative attinenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime - Fattispecie riferita al Porto di Bellaria-Igea Marina - Nota del Ministero dei trasporti, Direzione marittima di Ravenna, prot. n. 5243, dell'8 ottobre 2007, concernente la rivendicazione della competenza statale in relazione a tutti i porti di qualunque tipo o classificazione di cui al d.P.C.m. del 21 dicembre 1995, nonche' dispaccio del Ministero dei trasporti prot. n. M-TRA/DINFR/9059 dell'11 settembre 2007 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Emilia-Romagna - Lamentato disconoscimento dell'indirizzo della giurisprudenza costituzionale confermativo delle competenze regionali - Denunciata lesione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni nella materia concorrente dei porti e aeroporti civili, violazione dei principi di leale collaborazione e di buon andamento dell'azione amministrativa - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Autorita' marittime statali della competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale e interregionale, siti nella Regione Emilia-Romagna, ulteriori rispetto al Porto di Cattolica, nonche' richiesta di annullamento degli atti impugnati. - Nota Ministero dei trasporti, Direzione marittima di Ravenna, dell'8 ottobre 2007, prot. n. 5243; dispaccio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 settembre 2007, prot. n. M-TRA/DINFR/9059. - Costituzione, artt. 97, 114, 117 e 118; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88.(GU n.7 del 6-2-2008 )
Ricorso promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, sig. Vasco Errani, rappresentata e difesa, per mandato speciale a margine, dal prof. avv. Franco Mastragostino e dall'avv. Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri, n. 5, Contro Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla nota del Ministero dei trasporti, Direzione marittima di Ravenna, prot. n. 5243, datata 8 ottobre 2007, indirizzata alla Capitaneria di Porto di Rimini e, per conoscenza, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilita', nonche' alla Capitaneria di Porto di Ravenna e ai Comuni di Ravenna, Cattolica e Bellaria-Igea Marina, pervenuta alla regione in data 16 ottobre 2007, avente ad oggetto: «Conferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei porti. Porto di Bellaria. Variazione non sostanziale (art. 24 R.C.N.) - atto formale n. 288/2001 - Societa' «PORTUR S.p.a.» - Richiesta di restituzione fa-scicolo. Sentenza n. 255/2007 - Corte costituzionale. Porto di Cattolica; nonche' in relazione al dispaccio prot. n. M-TRA/DINFR/9059 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 11 settembre 2007, cui si fa riferimento nella nota della Direzione marittima di Ravenna sopra citata, non trasmessa e non conosciuta, nella misura in cui esso abbia a valere quale circolare e/o direttiva vincolante le Capitanerie di Porto, perche' sia dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - con attribuzione alle Autorita' marittime statali - la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale e interregionale siti nella Regione Emilia-Romagna, ulteriori rispetto al Porto di Cattolica, e in particolare, avendo riguardo al caso in esame, al Porto turistico di Bellaria-Igea Marina. F a t t o Con la nota meglio evidenziata in epigrafe, il Ministero dei trasporti, Direzione marittima di Ravenna, nell'interloquire con il Comando della Capitaneria di Porto di Rimini che riferiva in ordine al riscontro negativo, da parte del Comune di Bellaria-Igea Marina, alla richiesta avanzata dalla medesima Capitaneria di Rimini di restituzione del fascicolo riguardante la concessione demaniale marittima, rilasciata dall'ente territoriale locale nell'ambito portuale di Bellaria alla Societa' PORTUR S.p.a, ha perso una buona occasione per mettersi in linea con la chiarissima e oramai consolidata giurisprudenza costituzionale, riscontrabile in tema di spettanza dell'esercizio delle funzioni amministrative attinenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime, che riguardano porti di interesse e rilevanza regionale. Dopo aver citato il dispaccio prot. n. M-TRA/DINFR/9059 dell'11 settembre 2007, con il quale il Ministero dei trasporti avrebbe «ribadito quanto piu' volte ampiamente sostenuto ed argomentato in casi analoghi e cioe' che, in relazione ai ricorsi delle Regioni Campania e Toscana, accolti dalla Corte costituzionale, gli effetti di ogni pronuncia... non possono che essere limitati alle parti in causa e agli specifici casi relativi, nella fattispecie, a porti turistici della Campania e al porto di Viareggio... in quanto la pronuncia della Corte sulla competenza... e' da considerarsi pronuncia non sulla competenza in astratto, bensi' sulla competenza in concreto, cioe', riferentesi ad atti concreti ed individuati, in relazione ai quali si esaurisce la competenza stessa...», l'Autorita' marittima sopra indicata ha tratto la deduzione che «in detta ottica deve essere intesa anche la recente sentenza relativa al Porto di Cattolica» ed ha concluso evidenziando che: «il superiore Ministero ha disposto che codesta Capitaneria di Porto si limiti a trasferire solo la documentazione relativa alle concessioni demaniali del porto di Cattolica e consideri nella propria competenza tutti gli altri porti, di cui al d.P.C.m. in data 21 dicembre 1995, siano essi di qualunque tipo o classificazione», ritenendo, con riferimento al rappresentato rifiuto del Comune di Bellaria di restituzione del fascicolo, che: «la detenzione, da parte dell'Ente locale, dei fascicoli inerenti alla concessione alla Societa' PORTUR S.p.a. costituisce una mera situazione di fatto» confermandosi «quanto gia' disposto..., da ultimo con dispaccio MIN-FRA/DINFR/2738 in data 12 marzo 2007». In buona sostanza, il Ministero e per esso la Direzione marittima di Ravenna nel caso di specie, rivendica nuovamente, in via generale, la competenza statale in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale, in relazione a tutti i porti di qualunque tipo o classificazione, di cui al d.P.C.m. del 21 dicembre 1995, diversi da quelli per i quali siano stati accolti gli specifici ricorsi per conflitto di attribuzione, costringendo le regioni a reiterare i conflitti, in relazione, peraltro, ad una questione sulla quale si e' oramai formato un indirizzo della giurisprudenza costituzionale chiaramente confermativo delle competenze regionali. Siffatta nota e', dunque, nuovamente lesiva delle competenze da tempo attribuite e riconosciute alle regioni, in quanto lo Stato, nel ritenere riferibili soltanto al porto di Cattolica i principi contenuti nella sentenza n. 255/2007 (e limitatamente ai rispettivi porti, i contenuti delle precedenti pronunce), afferma nuovamente la propria competenza sui porti turistici e commerciali, di rilevanza economica e di interesse regionale o interregionale, siti nella regione, ulteriori rispetto a quello di Cattolica, in patente violazione degli artt. 114, 117 e 118 Costituzione, del principio di leale collaborazione e di buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost. Anche avverso tale atto, la Regione Emilia-Romagna e', quindi, costretta a promuovere giudizio per conflitto di attribuzione, per i seguenti motivi. D i r i t t o Violazione delle attribuzioni regionali di cui all'art. 114 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al riparto delle competenze amministrative delineato dall'art. 105 del d.lgs n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88. Violazione del principio di leale collaborazione e di buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione. La nota indicata in epigrafe, proprio perche' espressamente indirizzata, per conoscenza, anche alla Regione Emilia-Romagna, e proprio perche' intende in qualche modo «aggirare» anche la sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 255/2007, con cui e' stato accolto l'analogo ricorso per conflitto di attribuzione promosso per il Porto di Cattolica, rappresenta una rinnovata illegittima e inammissibile rivendicazione, da parte delle Autorita' marittime statali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di competenze e di funzioni in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale, che risultano oramai attribuite alle regioni e incardinate nel sistema amministrativo regionale-locale (per effetto del trasferimento delle relative funzioni amministrative, operato dalla legislazione regionale in capo alle amministrazioni comunali). Rivendicazione di competenze che codesta Corte costituzionale ha, in piu' occasioni, originate da conflitti del tutto analoghi, risolutamente respinto, sulla scorta di argomentazioni che riguardano, in generale, la illegittimita' della riappropriazione, da parte dello Stato, di funzioni concernenti il demanio marittimo, basata sull'inserimento dei porti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, come, invece, pervicacemente ribadito nella posizione ministeriale (sentenze nn. 322/2000; 89/ 2006; 90/2006; 255/2007, a cui si aggiunge la recentissima sentenza n. 344 del 10 ottobre 2007). Come ha gia' evidenziato codesta Corte - cosa che il Ministero sembra non voler intendere nella sua reale portata, allorche' rammenta la natura limitata al caso concreto dei precedenti giurisprudenziali in materia, ignorando, ovvero male interpretando la portata di principio delle statuizioni in essi contenute con riferimento ad un unico ed univoco quadro legislativo e di riparto di competenze - il richiamo, effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112/1998, al d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni, ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 616/1977), non comporta affatto il conferimento a tale atto di «efficacia legislativa», sicche' il riferimento al suddetto atto amministrativo vale semplicemente a definire per relationem la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riguardo al contenuto dell'atto quale esiste attualmente nell'ordinamento e non oltre i limiti in cui permanga la sua efficacia. La Corte ha cosi' ritenuto (e, segnatamente nell'ultima decisione sopra citata, la n. 344/2007, in accoglimento di un ricorso con il quale la Regione Toscana, in modo del tutto simile a quanto si e' costretti a fare con l'odierno ricorso, ha reagito avverso la rivendicazione della competenza statale per tutti i restanti porti della regione, escluso Viareggio, in forza del mero richiamo al d.P.C.m. del 1995), che: «e' da escludere, dunque, che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali citate negli atti impugnati, possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali di interesse regionale o interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni, in vista del loro "preminente interesse nazionale" (sentenza n. 89/2006). D'altronde, il nuovo sistema delle competenze, introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3... impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei porti turistici e commerciali, di rilevanza economica re-gionale ed interregionale, nel d.P.C.m. del 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia portuale l'orientamento di questa Corte, ora richiamato - il quale afferisce proprio al riparto delle attribuzioni tra Stato e regioni, quale risulta dal nuovo Titolo V... e ha portata ricostruttiva generale del nuovo assetto introdotto dalla novella del 2001 - e' stato ribadito da ultimo con la sentenza n. 255/2007 con la quale si e' riaffermato che il nuovo assetto delle competenze impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento del porto di Cattolica nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative...» (cfr. sentenza n. 344 del 10 ottobre 2007). Alla luce delle precisazioni reiteratamente effettuate dalla giurisprudenza costituzionale non par dubbio, quindi, che analoghe considerazioni debbano valere anche con riferimento al caso di specie, allorche' si ha riguardo al Porto di Bellaria, che si vorrebbe del tutto ingiustificatamente assoggettare ad un regime giuridico diverso da quello valevole per il Porto di Cattolica, quando si tratta di porti entrambi regionali e ed entrambi di interesse turistico, riaffermando, inoltre, una generale attribuzione statale nella materia stessa, che contravviene con il sopra delineato riparto delle competenze fra Stato e regioni. Le determinazioni oggi impugnate reiterano, quindi, una evidente violazione del riparto di competenze delineato dagli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, direttamente lesiva delle prerogative riconosciute agli enti locali, nonche' delle attribuzioni regionali, soprattutto a seguito delle modifiche del titolo V e alla conseguente individuazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione», di cui all'art. 117, terzo comma Cost.; che, infatti, limita l'intervento del legislatore statale alla sola fissazione dei principi fondamentali, che non potrebbero comprendere, tuttavia, anche l'attribuzione delle com-petenze amministrative. Sotto questo profilo, esse determinazioni si pongono anche in netto contrasto con il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, attuato dal d.lgs. n. 112/1998 e dalla successiva legislazione statale di settore (legge n. 88/2001), nonche' con la specifica disciplina adottata dal legislatore regionale (1.r. 31 maggio 2002, n. 9), che ha individuato i porti regionali e ha da tempo attribuito, relativamente a tale ambito, le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di procedimenti amministrativi relativi al rilascio di concessioni demaniali marittime, ai comuni. Ma soprattutto le determinazioni impugnate sono espressione di un atteggiamento autoreferenziale, oltre che istituzionalmente inaccettabile, che viola tutti i canoni della buona amministrazione e il principio di leale collaborazione, laddove costringe, sia pure a fronte di una miope difesa di competenze, invero non esercitate e non completate pur nella prospettata revisione della normativa statale in materia di classificazione di porti, a continue impugnazioni, che potrebbero essere evitate con una piu' oculata gestione dei reciproci rapporti istituzionali. Appare oltretutto gravemente lesivo del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione un atteggiamento degli uffici amministrativi statali che si fonda sulla patente «inconsapevolezza» della portata delle sentenze della Corte costituzionale, laddove esse, pur risolvendo il singolo conflitto di attribuzione, fissano rationes decidendi, che costituiscono interpretazione dell'assetto costituzionale del riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni e valgono, quindi, non solo da precedente per la successiva giurisprudenza costituzionale, rebus sic stantibus, ma anche da «norma di legge», che l'amministrazione non puo' rifiutarsi di riconoscere e rispettare.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato e per esso al Ministero dei trasporti, attribuire alle Autorita' marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale, siti nella Regione Emilia-Romagna, ulteriori rispetto al Porto di Cattolica, e che sia annullata la nota del Ministero dei trasporti, Direzione marittima di Ravenna e il dispaccio ministeriale in essa richiamato, se ed in quanto atto presupposto, citati in epigrafe, con ogni conseguente effetto. Si deposita: 1) nota del Ministero dei trasporti, Direzione marittima di Ravenna prot. n. 5243, dell'8 ottobre 2007, trasmessa alla Regione Emilia-Romagna in data 16 ottobre 2007. Bologna-Roma, addi' 12 dicembre 2007 Prof. Avv. Franco Mastragostino - Avv. Luigi Manzi