N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 dicembre 2007

Ricorso  per  conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria il 19
dicembre 2007 (della Regione Emilia-Romagna)

Porti  e  aeroporti  -  Porti  turistici e commerciali di interesse e
  rilevanza  regionale  e  interregionale  -  Funzioni amministrative
  attinenti  al  rilascio  delle  concessioni  demaniali  marittime -
  Fattispecie  riferita  al  Porto di Bellaria-Igea Marina - Nota del
  Ministero  dei  trasporti,  Direzione  marittima  di Ravenna, prot.
  n. 5243,  dell'8  ottobre 2007, concernente la rivendicazione della
  competenza statale in relazione a tutti i porti di qualunque tipo o
  classificazione  di  cui  al d.P.C.m. del 21 dicembre 1995, nonche'
  dispaccio  del  Ministero  dei  trasporti prot. n. M-TRA/DINFR/9059
  dell'11  settembre  2007  -  Ricorso  per conflitto di attribuzione
  della    Regione   Emilia-Romagna   -   Lamentato   disconoscimento
  dell'indirizzo  della  giurisprudenza  costituzionale  confermativo
  delle  competenze  regionali  - Denunciata lesione delle competenze
  legislative   e   amministrative   delle   Regioni   nella  materia
  concorrente  dei  porti e aeroporti civili, violazione dei principi
  di   leale   collaborazione   e   di   buon  andamento  dell'azione
  amministrativa  -  Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo
  Stato  e,  per  esso,  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
  trasporti  e  alle  Autorita'  marittime  statali  della competenza
  amministrativa   relativa  al  rilascio  di  concessioni  demaniali
  nell'ambito   dei   porti  turistici  e  commerciali  di  rilevanza
  economica   regionale   e   interregionale,   siti   nella  Regione
  Emilia-Romagna,  ulteriori  rispetto al Porto di Cattolica, nonche'
  richiesta di annullamento degli atti impugnati.
- Nota  Ministero  dei  trasporti,  Direzione  marittima  di Ravenna,
  dell'8  ottobre  2007, prot. n. 5243; dispaccio del Ministero delle
  infrastrutture  e  dei  trasporti  dell'11  settembre  2007,  prot.
  n. M-TRA/DINFR/9059.
- Costituzione,  artt.  97,  114,  117  e 118; decreto legislativo 31
  marzo  1998,  n. 112,  art.  105, come modificato dall'art. 9 della
  legge 16 marzo 2001, n. 88.
(GU n.7 del 6-2-2008 )
Ricorso   promosso  dalla  Regione  Emilia-Romagna,  in  persona  del
Presidente  della  Giunta  regionale  pro tempore, sig. Vasco Errani,
rappresentata  e  difesa,  per  mandato speciale a margine, dal prof.
avv.  Franco  Mastragostino  e dall'avv. Luigi Manzi ed elettivamente
domiciliata   presso   lo   studio  di  quest'ultimo,  in  Roma,  via
Confalonieri,  n. 5,  Contro Presidente del Consiglio dei ministri in
relazione  alla nota del Ministero dei trasporti, Direzione marittima
di  Ravenna,  prot.  n. 5243, datata 8 ottobre 2007, indirizzata alla
Capitaneria  di  Porto  di  Rimini  e,  per  conoscenza, alla Regione
Emilia-Romagna, Direzione generale Reti infrastrutturali, logistica e
sistemi  di mobilita', nonche' alla Capitaneria di Porto di Ravenna e
ai  Comuni  di  Ravenna,  Cattolica e Bellaria-Igea Marina, pervenuta
alla   regione   in   data   16  ottobre  2007,  avente  ad  oggetto:
«Conferimento  di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni ed
agli  enti  locali  nei  porti.  Porto  di  Bellaria.  Variazione non
sostanziale  (art.  24  R.C.N.) - atto formale n. 288/2001 - Societa'
«PORTUR  S.p.a.»  - Richiesta  di  restituzione  fa-scicolo. Sentenza
n. 255/2007  -  Corte  costituzionale. Porto di Cattolica; nonche' in
relazione  al dispaccio prot. n. M-TRA/DINFR/9059 del Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti in data 11 settembre 2007, cui si fa
riferimento  nella  nota  della  Direzione marittima di Ravenna sopra
citata,  non  trasmessa  e  non  conosciuta, nella misura in cui esso
abbia   a   valere   quale  circolare  e/o  direttiva  vincolante  le
Capitanerie  di  Porto,  perche'  sia  dichiarato che non spetta allo
Stato  e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
-  con  attribuzione alle Autorita' marittime statali - la competenza
amministrativa   relativa   al   rilascio  di  concessioni  demaniali
nell'ambito  dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica
regionale   e   interregionale  siti  nella  Regione  Emilia-Romagna,
ulteriori  rispetto  al  Porto di Cattolica, e in particolare, avendo
riguardo  al  caso  in  esame,  al  Porto  turistico di Bellaria-Igea
Marina.
                              F a t t o
Con  la  nota  meglio  evidenziata  in  epigrafe,  il  Ministero  dei
trasporti,  Direzione  marittima di Ravenna, nell'interloquire con il
Comando  della  Capitaneria di Porto di Rimini che riferiva in ordine
al  riscontro  negativo, da parte del Comune di Bellaria-Igea Marina,
alla  richiesta  avanzata  dalla  medesima  Capitaneria  di Rimini di
restituzione  del  fascicolo  riguardante  la  concessione  demaniale
marittima,   rilasciata  dall'ente  territoriale  locale  nell'ambito
portuale  di  Bellaria alla Societa' PORTUR S.p.a, ha perso una buona
occasione   per  mettersi  in  linea  con  la  chiarissima  e  oramai
consolidata  giurisprudenza  costituzionale, riscontrabile in tema di
spettanza  dell'esercizio  delle funzioni amministrative attinenti al
rilascio  delle concessioni demaniali marittime, che riguardano porti
di interesse e rilevanza regionale.
Dopo  aver  citato  il  dispaccio  prot.  n. M-TRA/DINFR/9059 dell'11
settembre  2007,  con  il  quale  il  Ministero dei trasporti avrebbe
«ribadito  quanto  piu'  volte ampiamente sostenuto ed argomentato in
casi  analoghi  e  cioe'  che,  in relazione ai ricorsi delle Regioni
Campania  e  Toscana, accolti dalla Corte costituzionale, gli effetti
di  ogni  pronuncia...  non possono che essere limitati alle parti in
causa  e  agli  specifici  casi  relativi, nella fattispecie, a porti
turistici  della  Campania  e  al  porto di Viareggio... in quanto la
pronuncia   della   Corte  sulla  competenza...  e'  da  considerarsi
pronuncia  non  sulla competenza in astratto, bensi' sulla competenza
in  concreto,  cioe', riferentesi ad atti concreti ed individuati, in
relazione ai quali si esaurisce la competenza stessa...», l'Autorita'
marittima  sopra indicata ha tratto la deduzione che «in detta ottica
deve  essere  intesa  anche  la recente sentenza relativa al Porto di
Cattolica»  ed  ha concluso evidenziando che: «il superiore Ministero
ha  disposto  che codesta Capitaneria di Porto si limiti a trasferire
solo  la documentazione relativa alle concessioni demaniali del porto
di  Cattolica  e  consideri  nella propria competenza tutti gli altri
porti,  di  cui  al  d.P.C.m. in data 21 dicembre 1995, siano essi di
qualunque  tipo  o  classificazione»,  ritenendo,  con riferimento al
rappresentato  rifiuto  del  Comune  di  Bellaria di restituzione del
fascicolo,  che:  «la  detenzione,  da  parte  dell'Ente  locale, dei
fascicoli  inerenti  alla  concessione  alla  Societa'  PORTUR S.p.a.
costituisce  una mera situazione di fatto» confermandosi «quanto gia'
disposto...,  da  ultimo  con dispaccio MIN-FRA/DINFR/2738 in data 12
marzo 2007».
In  buona sostanza, il Ministero e per esso la Direzione marittima di
Ravenna nel caso di specie, rivendica nuovamente, in via generale, la
competenza  statale  in  materia  di concessioni sui beni del demanio
marittimo  portuale, in relazione a tutti i porti di qualunque tipo o
classificazione,  di cui al d.P.C.m. del 21 dicembre 1995, diversi da
quelli  per  i  quali  siano  stati accolti gli specifici ricorsi per
conflitto  di  attribuzione,  costringendo  le  regioni a reiterare i
conflitti, in relazione, peraltro, ad una questione sulla quale si e'
oramai  formato  un  indirizzo  della  giurisprudenza  costituzionale
chiaramente confermativo delle competenze regionali.
Siffatta nota e', dunque, nuovamente lesiva delle competenze da tempo
attribuite  e  riconosciute  alle  regioni,  in  quanto lo Stato, nel
ritenere  riferibili  soltanto  al  porto  di  Cattolica  i  principi
contenuti  nella  sentenza n. 255/2007 (e limitatamente ai rispettivi
porti,  i contenuti delle precedenti pronunce), afferma nuovamente la
propria  competenza  sui  porti turistici e commerciali, di rilevanza
economica  e  di  interesse  regionale  o  interregionale, siti nella
regione,  ulteriori  rispetto  a  quello  di  Cattolica,  in  patente
violazione  degli artt. 114, 117 e 118 Costituzione, del principio di
leale  collaborazione e di buon andamento dell'azione amministrativa,
di cui all'art. 97 Cost.
Anche  avverso  tale  atto,  la  Regione  Emilia-Romagna  e', quindi,
costretta  a promuovere giudizio per conflitto di attribuzione, per i
seguenti motivi.
                            D i r i t t o
Violazione delle attribuzioni regionali di cui all'art. 114 117 e 118
della  Costituzione,  anche  in relazione al riparto delle competenze
amministrative  delineato  dall'art.  105 del d.lgs n. 112/1998, come
modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88.
Violazione  del principio di leale collaborazione e di buon andamento
dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione.
La   nota   indicata   in  epigrafe,  proprio  perche'  espressamente
indirizzata,  per  conoscenza,  anche  alla Regione Emilia-Romagna, e
proprio  perche' intende in qualche modo «aggirare» anche la sentenza
di  codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 255/2007, con cui e' stato
accolto  l'analogo ricorso per conflitto di attribuzione promosso per
il  Porto  di  Cattolica,  rappresenta  una  rinnovata  illegittima e
inammissibile  rivendicazione,  da  parte  delle  Autorita' marittime
statali  e  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, di
competenze  e  di  funzioni  in  materia  di concessioni sui beni del
demanio  marittimo  portuale,  che  risultano  oramai attribuite alle
regioni  e  incardinate  nel  sistema amministrativo regionale-locale
(per    effetto    del    trasferimento   delle   relative   funzioni
amministrative,  operato  dalla  legislazione  regionale in capo alle
amministrazioni comunali).
Rivendicazione  di competenze che codesta Corte costituzionale ha, in
piu'   occasioni,   originate   da   conflitti  del  tutto  analoghi,
risolutamente   respinto,   sulla   scorta   di   argomentazioni  che
riguardano, in generale, la illegittimita' della riappropriazione, da
parte  dello  Stato,  di  funzioni  concernenti il demanio marittimo,
basata  sull'inserimento  dei  porti  nel  d.P.C.m. 21 dicembre 1995,
come,  invece,  pervicacemente  ribadito nella posizione ministeriale
(sentenze  nn.  322/2000;  89/  2006;  90/2006;  255/2007,  a  cui si
aggiunge la recentissima sentenza n. 344 del 10 ottobre 2007).
Come ha gia' evidenziato codesta Corte - cosa che il Ministero sembra
non  voler  intendere  nella sua reale portata, allorche' rammenta la
natura  limitata al caso concreto dei precedenti giurisprudenziali in
materia, ignorando, ovvero male interpretando la portata di principio
delle  statuizioni  in  essi contenute con riferimento ad un unico ed
univoco  quadro legislativo e di riparto di competenze - il richiamo,
effettuato  nell'art.  105  del  d.lgs.  n. 112/1998,  al d.P.C.m. 21
dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse
dalla   delega  alle  regioni,  ai  sensi  dell'art.  59  del  d.P.R.
n. 616/1977),  non  comporta  affatto  il conferimento a tale atto di
«efficacia  legislativa»,  sicche'  il  riferimento  al suddetto atto
amministrativo  vale  semplicemente  a  definire  per  relationem  la
portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento
di  funzioni,  ma  con  riguardo  al contenuto dell'atto quale esiste
attualmente  nell'ordinamento e non oltre i limiti in cui permanga la
sua   efficacia.   La   Corte  ha  cosi'  ritenuto  (e,  segnatamente
nell'ultima  decisione  sopra citata, la n. 344/2007, in accoglimento
di  un  ricorso  con  il  quale la Regione Toscana, in modo del tutto
simile  a  quanto  si  e'  costretti a fare con l'odierno ricorso, ha
reagito  avverso la rivendicazione della competenza statale per tutti
i  restanti porti della regione, escluso Viareggio, in forza del mero
richiamo al d.P.C.m. del 1995), che: «e' da escludere, dunque, che il
riferimento  al  suddetto  d.P.C.m.  nelle norme statali citate negli
atti impugnati, possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree
portuali  di interesse regionale o interregionale al novero di quelle
escluse  dal conferimento di funzioni alle Regioni, in vista del loro
"preminente  interesse  nazionale" (sentenza n. 89/2006). D'altronde,
il   nuovo   sistema   delle   competenze,   introdotto  dalla  legge
costituzionale   18   ottobre   2001,  n. 3...  impedisce  che  possa
attribuirsi  attuale  valenza  all'inserimento  dei porti turistici e
commerciali,  di  rilevanza  economica  re-gionale ed interregionale,
nel d.P.C.m.   del   1995,   ai   fini  del  riparto  delle  funzioni
amministrative  in  materia  portuale l'orientamento di questa Corte,
ora  richiamato  -  il  quale  afferisce  proprio  al  riparto  delle
attribuzioni tra Stato e regioni, quale risulta dal nuovo Titolo V...
e  ha  portata  ricostruttiva  generale  del nuovo assetto introdotto
dalla  novella del 2001 - e' stato ribadito da ultimo con la sentenza
n. 255/2007 con la quale si e' riaffermato che il nuovo assetto delle
competenze   impedisce   che   possa   attribuirsi   attuale  valenza
all'inserimento del porto di Cattolica nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995,
ai  fini del riparto delle funzioni amministrative...» (cfr. sentenza
n. 344 del 10 ottobre 2007).
Alla   luce   delle   precisazioni  reiteratamente  effettuate  dalla
giurisprudenza  costituzionale  non  par dubbio, quindi, che analoghe
considerazioni  debbano  valere  anche  con  riferimento  al  caso di
specie,  allorche'  si  ha  riguardo  al  Porto  di  Bellaria, che si
vorrebbe  del  tutto  ingiustificatamente  assoggettare  ad un regime
giuridico  diverso  da  quello  valevole  per  il Porto di Cattolica,
quando  si  tratta  di  porti  entrambi  regionali  e  ed entrambi di
interesse turistico, riaffermando, inoltre, una generale attribuzione
statale nella materia stessa, che contravviene con il sopra delineato
riparto delle competenze fra Stato e regioni.
Le  determinazioni  oggi  impugnate  reiterano,  quindi, una evidente
violazione del riparto di competenze delineato dagli artt. 114, 117 e
118   della   Costituzione,  direttamente  lesiva  delle  prerogative
riconosciute  agli enti locali, nonche' delle attribuzioni regionali,
soprattutto a seguito delle modifiche del titolo V e alla conseguente
individuazione  della competenza legislativa regionale concorrente in
materia  di  «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione»,  di  cui all'art. 117, terzo comma Cost.; che, infatti,
limita  l'intervento del legislatore statale alla sola fissazione dei
principi  fondamentali,  che  non  potrebbero  comprendere, tuttavia,
anche l'attribuzione delle com-petenze amministrative.
Sotto  questo  profilo, esse determinazioni si pongono anche in netto
contrasto  con  il  conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello  Stato  alle  Regioni  e  agli  Enti locali, attuato dal d.lgs.
n. 112/1998 e dalla successiva legislazione statale di settore (legge
n. 88/2001),   nonche'  con  la  specifica  disciplina  adottata  dal
legislatore regionale (1.r. 31 maggio 2002, n. 9), che ha individuato
i  porti  regionali  e  ha  da tempo attribuito, relativamente a tale
ambito,  le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e
di  procedimenti  amministrativi  relativi al rilascio di concessioni
demaniali marittime, ai comuni.
Ma  soprattutto  le  determinazioni  impugnate sono espressione di un
atteggiamento    autoreferenziale,    oltre   che   istituzionalmente
inaccettabile, che viola tutti i canoni della buona amministrazione e
il  principio  di leale collaborazione, laddove costringe, sia pure a
fronte di una miope difesa di competenze, invero non esercitate e non
completate pur nella prospettata revisione della normativa statale in
materia  di  classificazione  di  porti, a continue impugnazioni, che
potrebbero essere evitate con una piu' oculata gestione dei reciproci
rapporti  istituzionali.  Appare  oltretutto  gravemente  lesivo  del
principio   costituzionale   di   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione  un atteggiamento degli uffici amministrativi statali
che  si  fonda  sulla  patente «inconsapevolezza» della portata delle
sentenze  della Corte costituzionale, laddove esse, pur risolvendo il
singolo  conflitto  di  attribuzione, fissano rationes decidendi, che
costituiscono interpretazione dell'assetto costituzionale del riparto
di  attribuzioni  tra  Stato e Regioni e valgono, quindi, non solo da
precedente per la successiva giurisprudenza costituzionale, rebus sic
stantibus,  ma  anche  da «norma di legge», che l'amministrazione non
puo' rifiutarsi di riconoscere e rispettare.
                              P. Q. M.
Si  chiede  che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari che non spetta
allo  Stato  e  per  esso al Ministero dei trasporti, attribuire alle
Autorita'  marittime statali la competenza amministrativa relativa al
rilascio  di  concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e
commerciali  di rilevanza economica regionale ed interregionale, siti
nella   Regione   Emilia-Romagna,  ulteriori  rispetto  al  Porto  di
Cattolica,  e  che sia annullata la nota del Ministero dei trasporti,
Direzione  marittima  di  Ravenna e il dispaccio ministeriale in essa
richiamato, se ed in quanto atto presupposto, citati in epigrafe, con
ogni conseguente effetto. Si deposita:
     1)  nota  del  Ministero  dei  trasporti, Direzione marittima di
Ravenna  prot.  n. 5243,  dell'8 ottobre 2007, trasmessa alla Regione
Emilia-Romagna in data 16 ottobre 2007.
      Bologna-Roma, addi' 12 dicembre 2007
         Prof. Avv. Franco Mastragostino - Avv. Luigi Manzi