MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 gennaio 2007, n. 12 

Regolamento  di integrazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315, in materia di
ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza.
(GU n.39 del 16-2-2007)
 
 Vigente al: 3-3-2007  
 

                          IL VICE MINISTRO
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69, recante:
"Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
dell'articolo  4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" e, in particolare,
l'articolo 65 che, nell'istituire le ricompense al valore e al merito
della  Guardia  di  finanza,  al  comma 3 prevede che i requisiti, le
modalita'  di  attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le
autorita'  competenti  a  formulare  le proposte di conferimento e la
composizione  della  commissione  presieduta  dal Comandante generale
della   Guardia   di  finanza  per  l'espressione  del  parere  sulla
concessione,   siano   determinati  con  regolamento  del  competente
Ministro,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 11
novembre  2002,  n.  315,  concernente:  "Regolamento  in  materia di
ricompense  al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi
dell'articolo  65, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69";
  Vista  la  legge  23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed
integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modifiche ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della
legge  6  marzo  1992,  n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.  34, concernente: "Regolamento recante norme per la determinazione
della  struttura  ordinativa  del  Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449";
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante:
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 2 e
23;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato alla Corte dei conti il 13
giugno  2006  - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on.  prof.  Vincenzo  Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze;
  Considerata  la  complessita'  e  difficolta'  delle  attivita'  di
reperimento  delle  fonti  documentali  e  probatorie da porsi a base
delle  proposte  di conferimento di ricompense al Valore ed al Merito
della  Guardia  di finanza, con riferimento a situazioni verificatesi
nel corso del secondo conflitto mondiale;
  Ritenuto necessario, conseguentemente, ampliare il termine previsto
dall'articolo  5, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 315 del
2002,   con  riferimento  alle  proposte  concernenti  le  situazioni
menzionate;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 21 novembre
  2006;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 3-13120 del 12 dicembre 2006;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  All'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  11 novembre 2002, n. 315, e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "Per  le  situazioni  verificatesi  nel corso del
secondo  conflitto  mondiale,  il  termine  di  cui  al comma 2 e' di
quattro  anni  e decorre dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 11 gennaio 2007

                                           Il Vice Ministro: Visco


Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato  alla  Corte dei conti il 9 febbraio 2007
 Ufficio   di  controllo Ministeri economico-finanziari, registro
n. 1 Economia e finanze, foglio n. 196