LEGGE 2 agosto 2007, n. 130 

Modifiche  alla  legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione
di coscienza.
(GU n.194 del 22-8-2007)
 
 Vigente al: 6-9-2007  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Alla  legge  8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole:
"ad  eccezione  delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonche'
al  terzo  comma  dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
come  sostituito  dall'articolo  1,  comma 1, della legge 21 febbraio
1990, n. 36" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle armi
e  dei  materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle
persone  ovvero  non  dotati  di  significativa  capacita' offensiva,
individuati   con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentita  la
commissione  consultiva  centrale  per il controllo delle armi di cui
all'articolo  6  della  legge  18  aprile  1975, n. 110, e successive
modificazioni";
    b) all'articolo 15:
      1)  al  comma  4  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole:
"ovvero  quando  essi  abbiano rinunziato allo status di obiettore di
coscienza ai sensi del comma 7-ter";
      2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
    "7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai
cittadini   che  abbiano  rinunziato  allo  status  di  obiettore  di
coscienza ai sensi del comma 7-ter.
    7-ter.  L'obiettore  ammesso  al  servizio civile, decorsi almeno
cinque  anni  dalla data in cui e' stato collocato in congedo secondo
le  norme  previste  per  il  servizio  di leva, puo' rinunziare allo
status  di  obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione
irrevocabile  presso  l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che
provvede  a  darne  tempestiva  comunicazione alla Direzione generale
delle  pensioni  militari,  del  collocamento al lavoro dei volontari
congedati  e della leva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
6 ottobre 2005, n. 216".
  2.  Il  decreto  del  Ministro  dell'interno di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera  a),  della  legge  8  luglio  1998,  n. 230, come
modificata  dal  comma  1,  lettera  a),  del  presente  articolo, e'
adottato  entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della presente legge.
  3. Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno
di  cui  al  comma  2,  si applicano le disposizioni dell'articolo 2,
comma  1,  lettera  a),  primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n.
230,  nel  testo  vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 2 agosto 2007

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella