LEGGE COSTITUZIONALE 2 ottobre 2007, n. 1 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione
della pena di morte.
(GU n.236 del 10-10-2007)
 
 Vigente al: 25-10-2007  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la 
maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
                  la seguente legge costituzionale: 
                               Art. 1. 
  1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: 
«, se non nei casi previsti dalle  leggi  militari  di  guerra»  sono
soppresse. 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, 
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 2 ottobre 2007 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Mastella