REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007, n. 1 

Modificazione  al  regolamento  regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme
per  la  concessione  di  mutui  ad  interesse  agevolato a favore di
persone  fisiche  nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione
del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3).
(GU n.16 del 28-4-2007)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 5
                         del 30 gennaio 2007

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Determinazione  a  titolo  sperimentale  di  nuove  procedure  per la
concessione delle provvidenze per l'acquisto, la nuova costruzione ed
                    il recupero della prima casa.

    1.  I commi 1 e 3 dell'Art. 8 del regolamento regionale 27 maggio
2002,  n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato
a  favore  di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale.
Abrogazione  del  regolamento  regionale  25 agosto 1997, n. 3), sono
abrogati.
    2.  Per  gli  anni 2007 e 2008, l'applicazione degli articoli 17,
21,  22 e 23 del regolamento regionale n. 1/2002, concernenti i tempi
di presentazione e le modalita' di formazione della graduatoria delle
domande  rivolte  all'ottenimento  dei  benefici  di  cui  alla legge
regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione
per la ripresa dell'industria edilizia), e' sospesa.
    3.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  regolamento,  la  giunta  regionale  definisce, con propria
deliberazione,  per  gli anni 2007 e 2008, modalita' sperimentali per
l'ammissione  ai  benefici  di  cui  alla legge regionale n. 76/1984,
finalizzate  alla  semplificazione e all'accelerazione delle relative
procedure, stabilendo in particolare:
      a) che  l'ammissione  delle  domande  presentate alla struttura
regionale competente in materia di edilizia residenziale sia disposta
secondo l'ordine cronologico di presentazione;
      b) che  le  domande  ammesse  a  beneficio,  ma  non finanziate
nell'anno  di presentazione per insufficienza di risorse finanziarie,
siano finanziate nell'anno successivo.
    4.  Alle domande rivolte all'ottenimento dei benefici di cui alla
legge  regionale  n.  76/1984  presentate  alla  struttura  regionale
competente  in  materia di edilizia residenziale entro il 30 novembre
2006, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 18 gennaio 2007.
                               CAVERI