REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2007, n. 2 

Modificazioni  ed  integrazioni della legge regionale 18 maggio 2004,
n. 6. Promozione di attivita' di informazione e partecipazione fra le
scuole e le istituzioni regionali.
(GU n.18 del 12-5-2007)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 5 del 31
                            gennaio 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni  ed  integrazioni  all'Art.  1  della  legge  regionale
                        18 maggio 2004, n. 6

    1.  Al  comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004,
n.   6,  le  parole  «31 dicembre»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«30 settembre».
    2.  Il  comma 3  dell'Art.  1 della legge regionale n. 6/2004, e'
sostituito dal seguente:
    «3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispone il
programma  degli accessi alla sede del Consiglio regionale sulla base
di   criteri   e   modalita'   previamente  determinati  con  propria
deliberazione.».
    3.  Dopo  il comma 3 dell'Art. 1 della legge regionale n. 6/2004,
e' inserito il seguente:
    «3-bis.  Il  Consiglio  regionale,  per  agevolare  l'accesso  di
studenti  e  di docenti delle scuole umbre alla propria sede, stipula
convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 22 gennaio 2007
                             LORENZETTI