REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2007, n. 1 

Sostegno  delle  iniziative  umanitarie  in  Paesi  colpiti da eventi
bellici,  calamitosi  o  in  condizioni  di  particolari  difficolta'
economiche e sociali.
(GU n.19 del 19-5-2007)

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 9 del 27 febbraio 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Nella  legge  regionale  del  29  novembre  1996,  n. 5, sono
soppresse le parole «extracomunitari» e «extracomunitarie». Nell'Art.
2,  comma 2, alla parola «popolazioni» e nell'Art. 3, comma 1, ultima
riga  sono  aggiunte  le  seguenti  parole «colpite/colpiti da eventi
bellici  o  calamitosi  o  che  vengano  a  trovarsi in condizioni di
difficolta' economica o sociale o di natura formativa.».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trento, 16 febbraio 2007
                               DELLAI

   Omissis)