REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2007, n. 5 

Programmazione regionale di sviluppo (PRS).
(GU n.18 del 12-5-2007)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 26 del
                           13 marzo 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                   Programma regionale di sviluppo

    1.  E'  approvato  il  programma  regionale di sviluppo (PRS) nel
testo allegato che fa parte integrante della presente legge.
    2.   Il   PRS   stabilisce   indirizzi,  direttive,  priorita'  e
prescrizioni  per  l'azione  della  giunta regionale nella promozione
dell'attivita' legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa,
nonche'  per  l'attivita'  degli  enti, delle aziende e agenzie della
Regione  o  degli  amministratori delle societa' e organismi cui essa
partecipa.
    3.   Nei   confronti   degli  enti  locali  territoriali  il  PRS
costituisce   termine   di   riferimento   per  l'attivita'  di  loro
competenza.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 9 marzo 2007
                                GALAN

(Omissis)