REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 7 

Partecipazione    della   Regione   Emilia-Romagna   all'«Euroregione
Adriatica».
(GU n.32 del 25-8-2007)

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale

       della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 18 giugno 2007)
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Partecipazione all'Euroregione Adriatica
    1.  La  Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, ai sensi dell'Art.
64,  comma  3  dello  statuto,  a  partecipare  quale socio fondatore
all'Euroregione Adriatica, d'ora in avanti denominata EA.
    2.  L'EA  e'  un'associazione  di  diritto  croato senza scopo,di
lucro,  costituita  da enti locali territoriali di entrambe le sponde
del  Mar  Adriatico,  sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e
regionali del Consiglio d'Europa, per favorire la cooperazione per lo
sviluppo  del  territorio,  e  per  migliorare la qualita' della vita
delle  popolazioni,  perseguendo  la  condivisione  e  lo  scambio di
informazioni  ed  esperienze nonche' il coordinamento delle politiche
di   sviluppo.  L'EA  e'  approvata  come  «Associazione  Euroregione
Adriatica»  secondo  il  diritto  privato  croato,  con  decreto  del
Ministero  dell'amministrazione della Repubblica di Croazia - Sezione
Istria  (sede  di  Pola)  del  20  settembre  2006,  con  atto numero
UP/I-007-02/06-01/308, protocollo numero 2163-06-02-06-2.
    3.  La  partecipazione  della  Regione all'EA e' subordinata alle
seguenti condizioni:
      a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
      b) che  lo  statuto sia informato ai principi democratici dello
statuto della Regione Emilia-Romagna.
    4. Il presidente della Regione o un suo delegato e' autorizzato a
compiere  tutti  gli  atti  necessari  al  fine  di  perfezionare  la
partecipazione  all'Euroregione  Adriatica.  I  diritti inerenti alla
qualita'  di associato sono esercitati dal presidente della Regione o
da un suo delegato.
    5.  Ogni  proposta  di  modifica sostanziale allo statuto dell'EA
deve   essere   previamente  comunicata  alla  giunta  della  Regione
Emilia-Romagna   ai  fini  della  verifica  della  sussistenza  delle
condizioni  per  la  continuazione dei vincoli associativi. La giunta
regionale  cura  l'informazione  preventiva all'assemblea legislativa
prevista dall'Art. 64, comma 4 dello Statuto.
    6.  La  Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a versare all'EA la
quota  associativa  annuale,  che per l'esercizio 2007 ammonta a Euro
1.000,00.  Per  gli  esercizi successivi la Regione Emilia-Romagna e'
autorizzata a versare all'EA le somme corrispondenti alle quote annue
previste  dallo  statuto dell'EA stessa per ciascun membro associato,
nell' ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge
di bilancio regionale.
    7.  La  Regione Emilia-Romagna puo' concedere eventuali ulteriori
contributi  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi stabiliti dallo
statuto    dell'associazione,    nell'ambito   delle   disponibilita'
annualmente   autorizzate  dalla  legge  di  bilancio  e  secondo  le
modalita' stabilite con atto della giunta regionale.
    8.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione  Emilia-Romagna  fa  fronte con i fondi annualmente stanziati
nelle  unita'  previsionali  di base e relativi capitoli del bilancio
regionale,  mediante l'istituzione di apposite unita' previsionali di
base  e  relativi  capitoli  che  verranno  dotati  della  necessaria
disponibilita',  ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge
regionale  15  novembre  2001,  n.  40  (Ordinamento  contabile della
Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle legge regionale 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 18 giugno 2007
                               ERRANI