Ulteriore integrazione al regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39 - Norme in attuazione dell'Art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.(GU n.34 del 8-9-2007)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 2 maggio 2007) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'Art. 39, comma 1 dello Statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Integrazione al regolamento regionale n. 39/1999 1. Dopo l'Art. 3 del regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39 (Norme in attuazione dell'Art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e' aggiunto il seguente: «Art. 3-bis. (Modalita' di presentazione della istanza di ampliamento delle grandi strutture di vendita). - 1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 10, commi 4 e 5 e 15, comma 3 della legge regionale n. 24/1999 cosi' come modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26, per i centri commerciali di tipologia G2 gia' autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 in assenza di autorizzazione unitaria, l'istanza di ampliamento e' inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro. All'istanza e' allegato il progetto di modifica delle superfici di vendita conseguenti all'ampliamento, al fine del rilascio delle relative autorizzazioni.». Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 19 aprile 2007 LORENZETTI