Legge regionale n. 18/2006, art. 6, comma 4. Regolamento concernente criteri, procedure e modalita' per la concessione di contributi ai comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui. Approvazione.(GU n.5 del 2-2-2008)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 18, e successive modifiche, concernente l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e i finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area; Visto in particolare, l'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 18/2006, e successive modifiche, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai comuni dell'area di Aquileia e dei siti archeologici contigui per la valorizzazione della vocazione turistica del territorio attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili con la valenza culturale dei siti, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi; Visto l'art. 6, comma 4, della citata legge regionale, che demanda a regolamento regionale la disciplina dei criteri, delle procedure e delle modalita' di concessione dei contributi di cui trattasi; Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale attivita' produttive; Ritenuto di approvare il regolamento, al fine di dare attuazione alla legge citata; Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, e successive modifiche, recante la disciplina organica dei lavori pubblici; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso; Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1566 del 29 giugno 2007; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento concernente criteri, procedure e modalita' per la concessione di contributi ai comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18, e successive modifiche», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY (Omissis)