Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali in materia di emigrazione ai sensi dell'art. 3, commi 1, lettera a), 4-bis e 4-ter della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati). Approvazione.(GU n.6 del 9-2-2008)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 29 agosto 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), e in particolare l'art. 3, commi 1, lettera a), 4-bis e 4-ter, che indicano gli obiettivi dell'azione della Regione al fine di assicurare continuita' e sviluppo degli interventi di sostegno al reinserimento abitativo, sociale ed economico dei corregionali rimpatriati, da realizzare per il tramite degli enti locali, nonche' la legge regionale 5 giugno 1978, n. 51, (Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidita' - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati), come modificata dall'art. 11, comma 5 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003); Richiamata la propria deliberazione n. 624 del 22 marzo 2007, avente ad oggetto l'approvazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della citata legge regionale n. 7/2002, del piano generale di ripartizione del fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per l'anno 2007, nella quale si stabilisce, tra l'altro, che al comparto di intervento A, «Agevolazione del reinserimento dei corregionali che rientrano in regione e contributi per il raggiungimento del minimo pensionistico», siano destinate apposite risorse per la concessione, per il tramite dei comuni, di aiuti e sussidi individuali da erogare nelle forme previste dalle norme citate, secondo modalita' stabilite da apposite disposizioni regolamentari; Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1881 del 27 luglio 2007, adottata previo parere del consiglio delle autonomie locali; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali in materia di emigrazione ai sensi dell'art. 3, commi 1, lettera a), 4-bis e 4-ter della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY (Omissis)