N. 840 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio - 12 giugno 2007
Ordinanza del 7 maggio 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Puntorieri Massimo ed altri contro Ministero dell'interno Impiego pubblico - Dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provenienti dal profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi della VII qualifica funzionale, non muniti del diploma di laurea e precedentemente inquadrati nell'area «C» - Inquadramento nel ruolo per diplomati (Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi) anziche' nel ruolo per laureati (Direttori e Direttori-vice dirigenti) - Irragionevolezza e disparita' di trattamento - Eccesso di delega - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, art. 152, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 3, 76 e 97.(GU n.4 del 23-1-2008 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 402/2006 r.g. proposto dai sigg. Puntorieri Massimo, Triolo Carmelo, Lanfranca Marcello, Costantino Antonino, Festa Carlantonio, Ferito Domenico, D'Aqui Vincenzo, Ricci Luigi, Corigliano Clemente e Nutile Enrico, rappresentati e difesi dagli avv. Ernesto Mazzei e Carmela Festa e domiciliati presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria; Contro Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, del decreto del Ministero dell'interno del 24 novembre 2005 notificato ad uno solo dei ricorrenti in data 8 marzo 2006, nonche' di tutti i provvedimenti applicativi e presupposti o comunque connessi. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto il controricorso dell'Avvocatura distrettuale dello Stato; Vista la documentazione depositata da parte ricorrente; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 18 aprile 2007, ed ivi uditi l'avv. Carmela Festa e l'avv. dello Stato Angelo Vitale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. F a t t o Premettono in fatto gli odierni ricorrenti di essere tutti provenienti dal profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi della VII qualifica funzionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ex art. 5 del d.P.R. n. 335/1990 e di aver gia' svolto mansioni direttive. A seguito della stipula del CCNL 1998-2001 sottoscritto in data 24 maggio 2000 venne istituita l'area direttiva «C» in cui venne inquadrato tutto il personale con funzioni direttive, mentre all'area «C» rimase sovraordinato solo il ruolo della dirigenza. Tuttavia con il decreto legislativo n. 217/2005 si e' provveduto a distinguere nell'area «C» il personale diplomato da quello laureato, attribuendo al personale laureato ruolo e qualifica corrispondenti a quelli originariamente riconosciuti al personale dell'area «C», mentre al personale diplomato e' stato attribuito un ruolo inferiore a quello direttivo precedentemente proprio dell'area «C»; in altri termini sono creati un ruolo per i diplomati (ispettori e sostituti direttori antincendi) ed uno per i laureati (direttori e direttori-vicedirigenti). Con il presente ricorso viene richiesto l'annullamento in parte qua del decreto del 24 novembre 2005 laddove in ricorrenti, gia' funzionari dell'area «C», sono stati inquadrati, nell'ambito del nuovo ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi di cui all'art. 153 del decreto legislativo n. 217/2005, in un ruolo inferiore a quello di colleghi C1, C2 e C3 laureati. Piu' precisamente i collaboratori tecnici antincendi (C1) sono stati inquadrati nella nuova qualifica di sostituti direttori antincendi, i collaboratori tecnici antincendi esperti (C2) sono stati inquadrati nella nuova qualifica di sostituti direttori antincendi capi, i collaboratori tecnici antincendi capi (C3) sono stati inquadrati nella nuova qualifica di sostituti direttori antincendi capi esperti; piu' correttamente i ricorrenti dovevano essere inquadrati nel nuovo ruolo direttivo attribuito solo ai colleghi laureati con i quali, peraltro, fino ad oggi hanno condiviso l'area direttiva «C». Viene ancora richiesto in ricorso, previa dichiarazione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 153, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 217/2005, l'accertamento del diritto ad essere inquadrati nel nuovo ruolo direttivo con la qualifica di direttori e direttori-vicedirigenti, ovvero in un istituendo ruolo direttivo speciale, con conseguente ricostruzione della carriera ed il pagamento delle differenze retributive. L'amministrazione intimata si e' costituita in giudizio per rilevare in maniera approfondita la peculiarita' del personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le ragioni che hanno indotto il legislatore a distinguere il personale operativo in possesso di laurea da quello diplomato. Alla pubblica udienza del 18 aprile 2007 la causa e' stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale. D i r i t t o 1. - Con il ricorso in esame i ricorrenti adiscono questo tribunale lamentando la violazione degli art. 45, comma 2, e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; degli artt. 15 e 16 della legge n. 300/1970, degli artt. 2, 4, 35 e 36 Cost., dell'art. 11 della legge n. 241/1990, nonche' la contraddittorieta', la disparita' di trattamento e l'illogicita' manifesta da cui sarebbe inficiato il provvedimento impugnato. 2. - Il Collegio ritiene di dover preliminarmente prendere atto che sulla medesima normativa la Corte costituzionale e' stata chiamata in causa a seguito di rimessione della questione da parte del Tribunale amministrativo regionale Veneto con provvedimento n. 85 in data 16 gennaio 2007; in particolare in quella circostanza e' stata dichiarata la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 162 e 165 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005. 3. - Nella fattispecie questo tribunale ritiene di far propri, con specifico riguardo all'art. 153, commi 1, 2 e 3, del menzionato provvedimento normativo, i sospetti di irragionevolezza in ordine a disposizioni intervenute in una materia nella quale il legislatore gode indiscutibilmente di una significativa discrezionalita', pur sempre nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e della necessita' di evitare discriminazioni tra i soggetti interessati. Si e' invece provveduto, con verosimile disparita' di trattamento, a distinguere i ruoli e a privare il personale tecnico diplomato del ruolo direttivo, laddove precedentemente vi era identita' di mansioni, di responsabilita' ed anche di retribuzione, di fatto mortificando anche il patrimonio professionale maturato dopo molti anni di esperienza lavorativa. 4. - A parere del Collegio non puo' essere ignorato che la disposizione in esame ha riguardo a personale nei cui confronti in passato il diploma di laurea non era stato ritenuto espressione di una superiore professionalita' rispetto al diploma di scuola media superiore se accompagnato da una significativa anzianita' di servizio; con la nuova normativa il legislatore mostra di aver esclusivo riguardo al titolo di studio superiore, in parte prescindendo dall'esperienza e dalla preparazione professionale indispensabili per il riconoscimento di una qualifica superiore. Sebbene la legge di delega n. 252 del 2004 all'art.2, comma 1, lett. b), punto 2, recasse tra i criteri direttivi al fine del riassetto dei ruoli lo sviluppo verticale e orizzontale sulla base di qualificate esperienze professionali, di titoli di studio e di percorsi di formazione e qualificazione del personale, il legislatore delegato ha insistito esclusivamente sul titolo di studio, in tal modo mettendo a repentaglio le motivazioni dei dipendenti dell'ex area C non laureati che risulterebbero demotivati con conseguente pregiudizio per il buon andamento dell'amministrazione. 5. - Per tutto quanto sopraesposto il Collegio, ritenendo non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dedotte dai ricorrenti, intende sollevare - con riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 153, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nella parte in cui non prevede l'inquadramento nel nuovo ruolo direttivo con la qualifica di direttori e direttori-vicedirigenti, ovvero in un istituendo ruolo direttivo speciale, dei collaboratori tecnici antincendi della VII qualifica funzionale privi di laurea.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 153, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nei termini sopraindicati. Sospende quindi il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ordina all'Autorita' amministrativa di eseguire il presente provvedimento. Cosi' deciso in Reggio Calabria, nella Camera di consiglio del 18 aprile 2007. Il Presidente: Passanini L'estensore: Nunziata TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA In ottemperanza alla decisione n. 487/2007 del 28 maggio 2007, si corregge l'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 388/2007 del 7 maggio 2007, nel senso che, ogni qualvolta si legge: «art. 153, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 217 del 2005», deve leggersi «art. 152, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 217 del 2005». Reggio Calabria, addi' 12 giugno 2007 Il segretario: Sgro'