N. 840 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio - 12 giugno 2007

  Ordinanza  del  7  maggio  2007 emessa dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, sul
ricorso  proposto  da  Puntorieri  Massimo  ed altri contro Ministero
dell'interno

  Impiego  pubblico  -  Dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del
  Fuoco   provenienti  dal  profilo  professionale  di  collaboratore
  tecnico  antincendi  della VII qualifica funzionale, non muniti del
  diploma  di  laurea  e  precedentemente  inquadrati nell'area «C» -
  Inquadramento  nel  ruolo  per  diplomati  (Ispettori  e  Sostituti
  Direttori  Antincendi) anziche' nel ruolo per laureati (Direttori e
  Direttori-vice   dirigenti)  -  Irragionevolezza  e  disparita'  di
  trattamento  -  Eccesso di delega - Incidenza sul principio di buon
  andamento della pubblica amministrazione.
  - Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, art. 152, commi 1, 2
  e 3.
  - Costituzione, artt. 3, 76 e 97.
(GU n.4 del 23-1-2008 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 402/2006 r.g.
proposto  dai  sigg.  Puntorieri  Massimo,  Triolo Carmelo, Lanfranca
Marcello,  Costantino  Antonino,  Festa Carlantonio, Ferito Domenico,
D'Aqui  Vincenzo,  Ricci  Luigi, Corigliano Clemente e Nutile Enrico,
rappresentati  e  difesi  dagli avv. Ernesto Mazzei e Carmela Festa e
domiciliati   presso   la  segreteria  del  Tribunale  amministrativo
regionale di Reggio Calabria;
Contro  Ministero  dell'interno, in persona del legale rappresentante
pro  tempore,  del decreto del Ministero dell'interno del 24 novembre
2005  notificato  ad  uno  solo  dei ricorrenti in data 8 marzo 2006,
nonche' di tutti i provvedimenti applicativi e presupposti o comunque
connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il controricorso dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato  relatore  il  Primo  referendario Gabriele Nunziata per la
pubblica  udienza  del  18  aprile  2007, ed ivi uditi l'avv. Carmela
Festa e l'avv. dello Stato Angelo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
                              F a t t o
Premettono   in   fatto   gli  odierni  ricorrenti  di  essere  tutti
provenienti   dal  profilo  professionale  di  collaboratore  tecnico
antincendi  della  VII  qualifica  funzionale del Corpo nazionale dei
Vigili  del  Fuoco  ex  art.  5 del d.P.R. n. 335/1990 e di aver gia'
svolto mansioni direttive. A seguito della stipula del CCNL 1998-2001
sottoscritto  in data 24 maggio 2000 venne istituita l'area direttiva
«C»   in  cui  venne  inquadrato  tutto  il  personale  con  funzioni
direttive,  mentre  all'area  «C»  rimase sovraordinato solo il ruolo
della dirigenza.
Tuttavia  con  il  decreto legislativo n. 217/2005 si e' provveduto a
distinguere  nell'area «C» il personale diplomato da quello laureato,
attribuendo  al personale laureato ruolo e qualifica corrispondenti a
quelli  originariamente  riconosciuti  al  personale  dell'area  «C»,
mentre  al personale diplomato e' stato attribuito un ruolo inferiore
a  quello  direttivo  precedentemente proprio dell'area «C»; in altri
termini  sono  creati un ruolo per i diplomati (ispettori e sostituti
direttori   antincendi)   ed   uno   per   i  laureati  (direttori  e
direttori-vicedirigenti).
Con  il  presente ricorso viene richiesto l'annullamento in parte qua
del  decreto  del  24  novembre  2005  laddove  in  ricorrenti,  gia'
funzionari  dell'area  «C»,  sono  stati  inquadrati, nell'ambito del
nuovo  ruolo  degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi di
cui  all'art.  153  del  decreto legislativo n. 217/2005, in un ruolo
inferiore   a   quello  di  colleghi  C1,  C2  e  C3  laureati.  Piu'
precisamente  i  collaboratori  tecnici  antincendi  (C1)  sono stati
inquadrati nella nuova qualifica di sostituti direttori antincendi, i
collaboratori  tecnici  antincendi esperti (C2) sono stati inquadrati
nella  nuova  qualifica  di  sostituti  direttori  antincendi capi, i
collaboratori  tecnici  antincendi  capi  (C3)  sono stati inquadrati
nella nuova qualifica di sostituti direttori antincendi capi esperti;
piu'  correttamente i ricorrenti dovevano essere inquadrati nel nuovo
ruolo  direttivo  attribuito  solo  ai colleghi laureati con i quali,
peraltro, fino ad oggi hanno condiviso l'area direttiva «C».
Viene   ancora  richiesto  in  ricorso,  previa  dichiarazione  della
rilevanza  della  questione  di legittimita' costituzionale dell'art.
153,   commi   1,   2   e  3  del  decreto  legislativo  n. 217/2005,
l'accertamento  del  diritto  ad  essere  inquadrati  nel nuovo ruolo
direttivo  con  la  qualifica di direttori e direttori-vicedirigenti,
ovvero  in  un  istituendo  ruolo direttivo speciale, con conseguente
ricostruzione   della  carriera  ed  il  pagamento  delle  differenze
retributive.
L'amministrazione  intimata si e' costituita in giudizio per rilevare
in  maniera  approfondita la peculiarita' del personale operativo del
Corpo  nazionale  dei Vigili del Fuoco e le ragioni che hanno indotto
il  legislatore  a  distinguere il personale operativo in possesso di
laurea da quello diplomato.
Alla pubblica udienza del 18 aprile 2007 la causa e' stata chiamata e
trattenuta per la decisione come da verbale.
                            D i r i t t o
1.  -  Con il ricorso in esame i ricorrenti adiscono questo tribunale
lamentando  la  violazione degli art. 45, comma 2, e 54, comma 2, del
decreto  legislativo  n. 165/2001;  degli  artt.  15 e 16 della legge
n. 300/1970,  degli  artt.  2,  4,  35 e 36 Cost., dell'art. 11 della
legge  n. 241/1990,  nonche'  la contraddittorieta', la disparita' di
trattamento  e  l'illogicita'  manifesta  da cui sarebbe inficiato il
provvedimento impugnato.
2.  -  Il Collegio ritiene di dover preliminarmente prendere atto che
sulla medesima normativa la Corte costituzionale e' stata chiamata in
causa  a seguito di rimessione della questione da parte del Tribunale
amministrativo  regionale  Veneto  con provvedimento n. 85 in data 16
gennaio   2007;   in  particolare  in  quella  circostanza  e'  stata
dichiarata  la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
di  costituzionalita'  degli  artt.  162  e  165  del  citato decreto
legislativo n. 217 del 2005.
3.  -  Nella  fattispecie questo tribunale ritiene di far propri, con
specifico  riguardo  all'art.  153,  commi  1,  2 e 3, del menzionato
provvedimento  normativo,  i sospetti di irragionevolezza in ordine a
disposizioni  intervenute  in  una materia nella quale il legislatore
gode  indiscutibilmente  di  una  significativa discrezionalita', pur
sempre  nel  rispetto  del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione  e  della necessita' di evitare discriminazioni tra i
soggetti interessati.
Si  e' invece provveduto, con verosimile disparita' di trattamento, a
distinguere  i  ruoli  e a privare il personale tecnico diplomato del
ruolo   direttivo,   laddove  precedentemente  vi  era  identita'  di
mansioni,  di  responsabilita'  ed  anche  di  retribuzione, di fatto
mortificando  anche  il  patrimonio professionale maturato dopo molti
anni di esperienza lavorativa.
4.  -  A  parere  del  Collegio  non  puo'  essere  ignorato  che  la
disposizione  in  esame  ha riguardo a personale nei cui confronti in
passato  il  diploma  di laurea non era stato ritenuto espressione di
una  superiore  professionalita'  rispetto al diploma di scuola media
superiore   se   accompagnato  da  una  significativa  anzianita'  di
servizio;  con  la  nuova  normativa  il  legislatore  mostra di aver
esclusivo   riguardo   al   titolo  di  studio  superiore,  in  parte
prescindendo   dall'esperienza  e  dalla  preparazione  professionale
indispensabili per il riconoscimento di una qualifica superiore.
Sebbene  la legge di delega n. 252 del 2004 all'art.2, comma 1, lett.
b),  punto  2,  recasse tra i criteri direttivi al fine del riassetto
dei   ruoli  lo  sviluppo  verticale  e  orizzontale  sulla  base  di
qualificate  esperienze  professionali,  di  titoli  di  studio  e di
percorsi di formazione e qualificazione del personale, il legislatore
delegato  ha  insistito  esclusivamente  sul titolo di studio, in tal
modo  mettendo  a  repentaglio  le motivazioni dei dipendenti dell'ex
area  C  non  laureati  che risulterebbero demotivati con conseguente
pregiudizio per il buon andamento dell'amministrazione.
5.  -  Per  tutto  quanto  sopraesposto  il  Collegio,  ritenendo non
manifestamente  infondate le questioni di legittimita' costituzionale
dedotte  dai  ricorrenti,  intende  sollevare  - con riferimento agli
artt.  3, 76 e 97 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  153,  commi  1,  2  e 3 del decreto legislativo 13 ottobre
2005,  n. 217,  nella  parte  in  cui non prevede l'inquadramento nel
nuovo   ruolo   direttivo   con   la   qualifica   di   direttori   e
direttori-vicedirigenti,  ovvero  in  un  istituendo  ruolo direttivo
speciale,  dei  collaboratori  tecnici antincendi della VII qualifica
funzionale privi di laurea.
                              P. Q. M.
Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
costituzionalita'   dell'art.  153,  commi  1,  2  e  3  del  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n. 217,  nei  termini sopraindicati.
Sospende  quindi il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della segreteria,
la  presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in causa ed al
Presidente  del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti
delle  due Camere del Parlamento. Ordina all'Autorita' amministrativa
di eseguire il presente provvedimento.
   Cosi'  deciso in Reggio Calabria, nella Camera di consiglio del 18
aprile 2007.
                      Il Presidente: Passanini
                                                L'estensore: Nunziata

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA SEZIONE STACCATA DI
                           REGGIO CALABRIA
   In  ottemperanza alla decisione n. 487/2007 del 28 maggio 2007, si
corregge  l'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 388/2007 del
7  maggio  2007,  nel  senso che, ogni qualvolta si legge: «art. 153,
commi  1,  2  e  3  del  decreto  legislativo  n. 217 del 2005», deve
leggersi «art. 152, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 217 del
2005».
     Reggio Calabria, addi' 12 giugno 2007
                        Il segretario: Sgro'