N. 848 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno - 14 luglio 2006

  Ordinanza  del 14 luglio 2006 emessa dal Giudice di pace di Taranto
nel procedimento civile promosso da Stano Giuseppe contro Edilverbera
S.n.c. ed altri

  Procedimento  civile  -  Competenza  per territorio - Foro generale
  delle  persone  fisiche - Azione di risarcimento di danni derivanti
  dalla  circolazione  stradale  - Omessa previsione della competenza
  territoriale del giudice del luogo in cui risiede il danneggiato da
  fatto  illecito  -  Irragionevolezza  -  Denunciata  violazione del
  principio  costituzionale  del  giudice  naturale precostituito per
  legge.
  - Codice di procedura civile, art. 18.
  - Costituzione, artt. 3 e 25.
(GU n.5 del 30-1-2008 )
                         IL GIUDICE DI PACE
Preso  atto  di  quanto sopra, premesso che questo giudice ritiene la
questione   rilevante,   essendovi   un  rapporto  di  strumentalita'
necessaria  fra  la risoluzione della questione stessa e la decisione
del giudizio principale;
Ritiene  altresi' la questione manifestamente fondata, per violazione
dell'art.  3,  25  della  Costituzione e di altri che si andrebbero a
ravvisare,  l'art. 18 c.p.c. nella parte in cui non contempli il foro
dell'attore  nella cause da questi promosso in tema di fatto illecito
per  circolazione  stradale.  Infatti,  come fondatamente sostiene la
parte   eccepente,   la  promozione  di  un  giudizio  nel  foro  ove
l'obbligazione   e'   sorta   ovvero  ove  risieda  il  convenuto  (e
segnatamente  con  particolare riguardo alla sede legale dell'impresa
assicuratrice)  limita grandemente i diritti del danneggiato nel caso
in  cui il foro non coincida con quello di sua residenza in quanto e'
costretto  ad  intraprendere un giudizio fuori della propria sede con
notevole  aumento  dei  costi  delle  spese processuali e soprattutto
extraprocessuali.
Tale  disagio e' maggiormente palpabile considerando che la compagnia
assicuratrice  e' capillarmente presente in ogni circoscrizione con i
propri  ispettorati a differenza del comune cittadino che ha un unico
domicilio.  Peraltro, l'art. 1469-bis n. 19 del cod. civ. (cfr. anche
Cass.  civ., sez. unite, 1° ottobre 2003, n. 14669), ha stabilito che
si  presumono  vessatorie  le  clausole  che  hanno  per  oggetto  la
fissazione della sede del foro competente nelle cause fra consumatore
e  professionista  avente  localita' diversa da quella di residenza o
domicilio elettivo del consumatore.
Ad abbundantiam, le compagnie di assicurazione non solo sono imprese,
ma fra queste sono quelle territorialmente presenti ed organizzati in
ogni  provincia  con  una  fitta  rete  di  ispettorati,  tale che la
costituzione  in  una  circoscrizione  piuttosto  che in un'altra non
comporterebbe  il  benche'  minimo dispendio delle proprie risorse. A
cio'  si  aggiunga  che queste ultime, molto spesso pretestuosamente,
non   adempiono   alle   proprie  obbligazioni  risarcitorie  facendo
affidamento sulla mancata disponibilita' del danneggiato a perseguire
un'azione  in  un  foro  lontano dalla propria residenza. Inoltre, la
richiesta  di  incostituzionalita'  dell'art.  18  c.p.c.  Del resto,
l'applicazione  dell'incostituzionalita'  della norma e' l'attuazione
del  medesimo  principio di cui all'art. 444 c.p.c. il quale deroga i
principi   dettati   in   materia  di  competenza  per  territorio  e
segnatamente quello dell'art. 18 c.p.c. prevedendo nelle controversie
in  materia di previdenza e assistenza la competenza territoriale del
foro in cui risieda l'attore.
                              P. Q. M.
Ritenendo  la  questione  rilevante  e  manifestamente  fondata per i
motivi  di  cui  in premessa, sospende il giudizio de quo e trasmette
immediatamente  gli  atti  alla Corte costituzionale (art. 23, quarto
comma, legge n. 87/1953) per i provvedimenti del caso.
     Taranto, addi' 16 giugno 2006
                     Il giudice di pace: Corrado